
Due recenti ordinanze della Corte di cassazione (sentenza n. 9834, del 13 marzo 2026 e n. 2558, del 5 febbraio 2026) forniscono preziose indicazioni in materia di sicurezza e tutoraggio del lavoratore apprendista e di collegamento tra l’obbligazione formativa, connaturata al rapporto di apprendistato, e riduzione contributiva.
Con la prima ordinanza i giudici della Corte, in trattazione di un grave infortunio occorso a un apprendista, hanno messo in evidenza come al giovane non fossero state fornite indicazioni di natura specifica al rischio nonché la circostanza che l’apprendista non fosse stato inserito in apposito corso di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro prima dell’inizio dell’attività lavorativa, così come prescritto dall’art. 37, del Dlgs 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Le misure prevenzionali, secondo gli stessi giudici, richiedono un’attenta valutazione anche alla luce dell’esperienza del lavoratore, tenuto conto della debolezza di talune categorie quali per l’appunto gli apprendisti per i quali l’informazione e la formazione devono prendere in considerazione la specifiche condizioni e caratteristiche del lavoro cui l’apprendista è adibito, oltre che i rischi connaturati all’ambiente di lavoro e alle strumentazioni impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa.
La sentenza si caratterizza per la sottolineatura del fatto che, seppure non sussista un obbligo generalizzato di presenza e vigilanza costante da parte del tutor o referente aziendale nei confronti dell’apprendista, circostanza peraltro ribadita da consolidata giurisprudenza di merito e prassi amministrative (interpello ministro del lavoro n. 9/2008), la vigilanza e l’assistenza sono misure di prevenzione che devono essere calibrate con rigore in ragione del rischio concreto, del livello di esperienza del lavoratore e del grado di pericolosità delle mansioni e/o delle attività effettivamente svolte. In ragione, pertanto, dell’inesperienza del lavoratore neo assunto in apprendistato e della complessità delle operazioni a cui era stato adibito, l’affiancamento di un referente aziendale era da ritenersi assolutamente necessario.
Con la seconda ordinanza gli “ermellini” (così sono definiti i giudici della Cassazione in virtù del loro abbigliamento composto da una toga rossa con bordo di pelliccia in ermellino) hanno ritenuto non sufficiente la mancata partecipazione alla formazione esterna o pubblica da parte dell’apprendista ai fini della decadenza dalla riduzione contributiva prevista per il contratto di apprendistato.
La perdita della contribuzione ridotta prevista per i contratti di apprendistato, connotati da una un’esplicita obbligazione di natura formativa in capo al datore di lavoro, non può realizzarsi automaticamente alla mera mancata partecipazione dell’apprendista al percorso formativo trasversale, dovendosi invece far conseguire solo qualora l’inadempimento assuma rilevanza oggettiva tale da arrecare esplicito pregiudizio all’obiettivo formativo cui è indirizzata la tipologia contrattuale.
L’inadempimento meramente formale se non vanifica in maniera sostanziale l’attività formativa non può condurre tout court al disconoscimento della contribuzione minore prevista per il contratto di apprendistato.
Alla luce della decisione adottata dalla Corte e dei principi nella stessa contenuti appare, in ogni caso, utile richiamare l’attenzione dovuta dai datori di lavoro al presidio dell’attività formativa erogata in favore dell’apprendista che non può limitarsi alla descrizione contenuta nel piano formativo bensì deve concretizzarsi in un processo, tracciato e dimostrabile, di apprendimento pratico e teorico tale da consentire al lavoratore quell’effettiva qualificazione contrattuale cui il rapporto di apprendistato mira.
Corretta redazione del piano formativo individuale, individuazione del tutor, registrazione della formazione e sua effettiva esecuzione sono tutti passaggi indispensabili a garantire la genuinità e il rispetto della funzione originale del contratto di apprendistato.
Per quanto riguarda la “formazione pubblica“, finalizzata alla trasmissione di “competenze di base e trasversali” e oggetto della sentenza in commento, la stessa è prevista per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio ed è disciplinata dalle Regioni che devono, entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di apprendistato, dare comunicazione al datore di lavoro delle modalità con cui deve essere svolta anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività.
La Regione Veneto ha stabilito (DGR 1316/2022) di non ricomprendere tra i destinatari dell’offerta formativa pubblica erogata dalla Regione stessa gli apprendisti in possesso del titolo di studio di laurea, senza che l’obbligo di fornire i contenuti formativi di base e trasversali ricada sul datore di lavoro, fatta salva diversa indicazione prevista dal contratto collettivo di riferimento.
Lo Studio rimane a disposizione.



