
L’art. 14, del decreto-legge n. 159/2025 (cd. decreto sicurezza) prevede l’obbligo per i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi connessi all’assunzione di personale, di rendere pubblica la disponibilità della posizione di lavoro attraverso l’inserimento della richiesta nel “sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)”.
L’obbligo, come previsto dallo stesso decreto, decorre in epoca successiva all’adozione di un apposito decreto interministeriale nel quale sono tracciate le modalità attuative dell’adempimento e riguarda solo le nuove assunzioni sorrette da benefici e non anche le trasformazioni incentivate a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato (circolare Inps n. 72/2026).
La procedura era stata avviata in via sperimentale a seguito della pubblicazione del messaggio dell‘Inps n. 1153/2026 in virtù del quale ai datori di lavoro e ai soggetti dagli stessi delegati è stata data facoltà (la circostanza pertanto non ha assunto ancora natura obbligatoria) di pubblicare la vacancy anche in epoca successiva all’assunzione agevolata.
In questi giorni il Ministero del Lavoro ha annunciato l’ imminente pubblicazione del decreto attuativo indicando nel 1° dicembre 2026 la data da cui datori di lavoro e soggetti delegati dovranno pubblicare nel SIISL, preventivamente o contestualmente all’assunzione, la richiesta di personale connessa alla medesima assunzione per cui si richiedono i benefici contributivi.
Sarà altresì necessario il “collegamento univoco” tra la vacancy e la comunicazione obbligatoria che dovrà essere tracciato anche nei flussi Uniemens (denunce contributive mensili) attraverso l’associazione del codice identificativo (generato automaticamente al momento dell’inserimento) della vacancy al codice fiscale del lavoratore assunto.
Dal punto di vista operativo i datori di lavoro che intendono fruire di benefici contributivi per l’assunzione di personale devono pubblicare sul SIISL la vacancy coerente con l’assunzione agevolata.
Qualora l’adempimento sia demandato al consulente del lavoro, sarà necessaria un’apposita delega da parte del datore di lavoro che dovrà contenere il codice fiscale del destinatario, il profilo azienda e la data di inizio e scadenza della delega.
Per il conferimento della delega il Responsabile o legale rappresentante dell’ azienda deve accedere con SPID al portale “Servizi lavoro“, selezionare la voce “Gestione deleghe” cliccando in alto a destra nel menu a tendina sotto il proprio nome e immediatamente sotto la sezione “cerca sportello”, successivamente sul pulsante “aggiungi delega” e poi “ricerca destinatario”.
Ai fini della corretta acquisizione della delega è necessario che il delegato abbia effettuato almeno un accesso con proprio SPID sul “portale servizi lavoro” per essere censito dal sistema.
La ratio del nuovo adempimento, peraltro già espressa nella stessa norma (art. 14, decreto-legge n. 159/2025), è da individuarsi nella promozione della trasparenza del mercato del lavoro e nella garanzia di pari opportunità per i lavoratori nella partecipazione alle dinamiche di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Lo studio rimane a disposizione.



