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Le rinunzie e le transazioni in materia di lavoro trovano la loro regolamentazione nell’art. 2113, del codice civile che le considera non valide quando hanno per oggetto diritti dei lavoratori che derivano inderogabilmente da norme di legge e di contratto collettivo in riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’art 409, del codice di procedura civile (in particolare rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa).

In ogni caso la loro nullità deve essere eccepita dal lavoratore nell’arco dei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o entro sei mesi dalla sottoscrizione rinunzie o transazioni se successive alla cessazione del rapporto medesimo.

Gli accordi transattivi tra le parti assumono, invece, immediata efficacia se effettuati nelle sedi cd. protette (dinanzi al giudice, in sede sindacale, presso le commissioni di conciliazione, presso le commissioni di certificazione, presso il collegio di conciliazione, in sede di negoziazione assistita da avvocati).

L’efficacia cd. “tombale” delle transazioni intervenute in sede protetta ha trovato, nel corso degli ultimi anni, rilevanti eccezioni alla luce di alcune sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità, in particolare per quanto riguarda la “conciliazione sindacale”. 

La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 5678/2025 ha declassato, ritenendola una transazione semplice, una conciliazione in sede protetta avvenuta alla presenza delle parti interessate e di un rappresentante sindacale in ragione della mancata previsione da parte del contratto collettivo applicato della specifica sede conciliativa così come, invece, richiesto dall”art. 412-ter, del codice di procedura civile.

Per i giudici, in assenza di una previsione da parte del contratto collettivo che individui sedi e modalità procedurali, non può ritenersi integrato il requisito della “sede protetta” che rende inoppugnabile la conciliazione.

Qualora la linea interpretativa dovesse trovare conferma da parte dei giudici di legittimità, la verifica della fonte contrattuale al fine di considerare come “protetta” la sede in cui avviene l’accordo potrebbe rivestire un passaggio sostanziale.

Nel frattempo, alla luce di un uniforme orientamento espresso dalla Corte di cassazione, da ultimo sentenza n. 9286/2025, può ritenersi ormai consolidata la prassi secondo cui la “conciliazione sindacale” non può essere conclusa presso una “sede aziendale”, in quanto quest’ultima non garantisce quella neutralità che congiunta all’effettiva assistenza sindacale assicura che il lavoratore sia in grado di liberamente determinarsi in funzione della sottoscrizione dell’accordo transattivo.

Per i giudici di legittimità la conciliazione è produttiva degli effetti di cui all’art. 2113, quarto comma, del codice civile (cd. effetto tombale) solo se il lavoratore vi aderisce con la piena consapevolezza dell’atto transattivo che non può che realizzarsi a mezzo di un’assistenza sindacale effettiva e tale da fornire al lavoratore stesso ogni esauriente interpretazione circa le conseguenze dell’accordo cui presta consenso. 

Un’ulteriore considerazione appare necessaria alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione (n. 11276, del 27 aprile 2026) che ha ritenuto del tutto legittimo il provvedimento sanzionatorio esercitato dall’ispettorato territoriale del lavoro (ITL) a fronte di un contratto di appalto, ritenuto non genuino,  pur se certificato da una commissione di certificazione costituita presso un ente bilaterale privo dei requisiti necessari (assenza della maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali che ne facevano parte).

La certificazione dei contratti, regolata dagli articoli 75 – 84 del decreto legislativo n. 276/20023 (Legge Biagi) e finalizzata a ridurre il contenzioso lavoristico garantendo certezza preventiva alla disciplina dei rapporti di lavoro, esplica i suoi effetti se non inficiata da un “vizio costitutivo” dell’organo da cui promana e che ne rende non “invalido” ma giuridicamente “inesistente” l’atto oggetto di presunta certificazione. 

Anche in questo caso non viene meno l’affidabilità e la certezza che le parti assegnano all’istituto della certificazione dei contratti, a condizione che l’organo certificatore sia dotato dei requisiti previsti dalla legge e non strumentalmente organizzato a fini elusivi della disciplina dei rapporti di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione.

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