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Con una recente sentenza (pronuncia n. 10843/2025), accolta con interesse e cautela dagli operatori del lavoro, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima una “clausola di stabilità” inserita in un contratto di apprendistato professionalizzante che prevedeva il diritto del datore di lavoro di richiedere la penale concordata, in caso di risoluzione del rapporto formativo avvenuta per dimissioni dell’apprendista in assenza di giusta causa o giustificato motivo.

La vicenda ha riguardato due contratti di apprendistato professionalizzante instaurati tra un’azienda del settore ferroviario e due apprendisti assunti per la qualifica rispettivamente di “capo stazione”  e “operatore specializzato in manutenzione delle infrastrutture”, caratterizzati dall’inserimento nel contratto tra le parti di una “clausola di durata minima” la cui inosservanza avrebbe comportato a favore del datore di lavoro il diritto alla riscossione di un risarcimento quantificato, nel caso di specie, in misura pari all’importo delle retribuzioni erogate per le giornate di formazione e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Sempre il Tribunale di Roma, con precedente sentenza (1646/2024), aveva ritenuto legittima analoga clausola in virtù della tutela dovuta al datore di lavoro in riferimento all’investimento di natura formativa speso nei confronti dell’apprendista. 

Secondo i giudici la clausola apposta al contratto di apprendistato, correlata a un “diritto potestativo” disponibile,  non ha natura vessatoria e non richiede alcuna specifica modalità di approvazione.

La questione assume particolare rilevanza sia in ordine alla peculiarità del rapporto di apprendistato connotata da una causa “formativa” e da un soggetto contrattuale “giovane” sia, e soprattutto, in considerazione della natura del cd. patto di stabilità.

I “patti di stabilità” sono accordi tra le parti del contratto di lavoro la cui disciplina non è direttamente prevista da specifica  norma legge ma, tuttavia, trae origine dai principi generali in materia di obbligazioni e contratti previsti dal codice civile.

L’autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’ art. 1322, del codice civile incontra, in ogni caso, i limite imposti dalla legge che, in materia di recesso nell’ambito del lavoro dipendente, sono particolarmente tipizzati  e incisivi.

Le clausole concordate per garantire una durata minima del contratto di lavoro non possono che essere sottoscritte nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e della salvaguardia dell’equilibrio contrattuale che, in taluni casi, può ben evidenziarsi sia in riferimento all’interesse datoriale di avvalersi, per un determinato periodo di tempo,  di “capitale umano” connotato da elevati livelli di professionalità, dalla copertura di ruoli strategici, dall’investimento in formazione  sia, per quanto riguarda il lavoratore, dell’obiettivo di garantirsi una maggiore stabilità d’impiego.

Premessa la particolarità del rapporto di apprendistato professionalizzate oggetto della controversia, destinato al conseguimento di una qualificazione professionale di rilievo, a parere di chi scrive l’apposzione di una clausola di durata minima o di stabilità al contratto di lavoro e, in particolare, a un rapporto di apprendistato che limiti la libertà di recesso del lavoratore e, contestualmente, non sia accompagnata da un opportuno corrispettivo appare alquanto rischiosa. 

Le caratteristiche di tali clausole, non tipizzate dalla legge, sono in gran parte frutto di un’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che ne individua la legittimità in presenza di un equo equilibrio contrattuale, di un attento apprezzamento della meritevolezza dei rispettivi interessi, della non produzione di un trattamento di minor favore o discriminatorio per il lavoratore dipendente. 

Proprio sull’equa ripartizione dell’interesse che si intende tutelare a mezzo di un patto di durata minima inserito in un contratto di apprendistato appare legittima l’insorgenza di qualche perplessità, tanto più se predetta clausola è stipulata a favore del solo datore di lavoro ferma restando, in linea di massima, la sua liceità nel rispetto della libertà e autonomia contrattuale delle parti, dei principi generali in materia di obbligazioni e contratti sanciti dal codice civile e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

Lo Studio rimane a disposizione.

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