
La fornitura di lavoro temporaneo tramite agenzie e/o soggetti accreditati (lavoro interinale) è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 1997 dal cd. Pacchetto Treu (Legge 196/1997) e ha trovato la sua definitiva configurazione, quale contratto di somministrazione di lavoro, dapprima con il Dlgs. 276/2003 (Legge Biagi) e poi con il decreto legislativo 81/2015 (Jobs act).
Fatti salvi i vari provvedimenti normativi intervenuti in materia di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti nel corso dei questi anni, assume particolare rilievo l’ultima modifica apportata con la conversione in legge (Legge 112/2026) del decreto-legge n. 62/2026 che ha stabilito limiti diversi in caso di somministrazione (invio in missione) di lavoratore assunto dall’agenzia a tempo determinato e di lavoratore, invece, assunto dall’agenzia a tempo indeterminato.
Qualora l’agenzia che fornisce il lavoratore a tempo al datore di lavoro che ne utilizza la prestazione abbia a sua volta assunto il lavoratore a tempo determinato, la durata massima del rapporto tra lo stesso utilizzatore e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, non può superare i 24 mesi sommando sia i contratti a tempo determinato diretti che i contratti di somministrazione.
Nell’ipotesi, invece, di invio in missione per un determinato periodo di tempo di lavoratore in forza all’agenzia (somministratore) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il limite sale a 36 mesi fatti salvi limiti diversi previsti dal contratto collettivo applicato.
L’ulteriore novità consiste nel fatto che i due “contatori” (24 mesi per i lavoratori forniti in somministrazione e dipendenti dall’agenzia con rapporto a termine e 36 mesi per i lavoratori a loro volta inviati in somministrazione ma dipendenti dall’agenzia con contratto a tempo indeterminato) si cumulano senza sovrapporsi, consentendo la possibilità di un impiego a termine/somministrazione presso l’utilizzatore di 60 mesi.
Il nuovo limite di 36 mesi decorre, inoltre, dal 28 giugno 2026 (data di entrata in vigore della Legge 112/2026) permettendo di non conteggiare gli eventuali periodi di missione effettuati da lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia in epoca precedente all’entrata in vigore della novella normativa che, da ultimo, vieta ogni clausola che possa limitare la facoltà del datore di lavoro utilizzatore della prestazione di assumere direttamente il lavoratore somministrato.
La considerazione conclusiva, nell’evidenziare l’allargamento della flessibilità gestionale consentita alle imprese nell’utilizzo di manodopera a tempo insita nel contratto di somministrazione, non può tuttavia esimersi dalla sottolineatura relativa alla vexata quaestio circa la natura temporanea del lavoro somministrato, anche qualora utilizzato per prestazioni di lavoro a termine rese da lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, alla vigilia dell’attesa decisione da parte della Corte di Giustizia europea in materia e alla luce della direttiva comunitaria” Dir. 2008/104/CE” cui la prevalente giurisprudenza si è ispirata, in anni recenti, per censurare l’ostinata reiterazione di contratti in somministrazione anche se riferiti a lavoratori stabilmente dipendenti dell’agenzia (in senso contrario Tribunale di Brescia, sentenza 11 marzo 2026, n. 419 e Tribunale di Bari, 17 settembre 2025, n. 3213).
Lo studio rimane a disposizione.


