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L’adozione di misure di tutela dei lavoratori per far fronte all’aumento delle temperature che ormai caratterizza il periodo estivo è indispensabile da parte dei datori di lavoro per attenuare i rischi da stress termico, soprattutto in concomitanza con lo svolgimento di determinate attività lavorative.

Per fare il punto del quadro regolatorio che, a oggi, presidia il rischio correlato al clima è opportuno dar conto degli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi adottati,  fermo restando che già gli articoli 15, 18 e 28 del Dlgs n. 81/2008 impongono al datore di lavoro una specifica e attenta valutazione dei rischi connessi alle condizioni climatiche e microclimatiche.

In primo luogo, il “decreto infrastrutture”, decreto-legge n. 107/2026 introduce interventi di integrazione salariale in deroga per le attività di cantiere e per il settore agricolo per il periodo 1° luglio 2026 – 31 dicembre 2026, allo scopo di sostenere l’impatto delle sospensioni o riduzioni delle attività lavorative indotte da eventi di caldo estremo o da altre situazioni meteorologiche di particolare gravità.

La prosecuzione delle attività dedicate alla realizzazione di opere “infrastrutturali” è sostenuta attraverso l’accesso agevolato ad ammortizzatori sociali che possano derogare alle regole ordinarie di cui al Dlgs. 148/2015, secondo i criteri già tipici della causale “meteo”  (eventi oggettivamente non evitabili).

Come già illustrato dall’Inps in precedenti contributi amministrativi, la cd. causale “meteo” trova applicazione al superamento della soglia dei 35° fatta salva la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga anche in presenza di temperature inferiori qualora la percezione del calore risulti enfatizzata da fattori concomitanti (umidità, esposizione diretta alle radiazioni solari).

A questo proposito l’Inps ha ritenuto, con il proprio messaggio n. 2103/2026, di effettuare un riepilogo delle regole che consentono l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale connessi alle elevate temperature.

Interessati dalle indicazioni fornite dall’istituto previdenziale sono i datori di lavoro destinatari della cassa ordinaria (Cigo), dell’assegno di integrazione salariale (Fis) e dei Fondi di solidarietà bilaterali e riguarda sia lavorazioni effettuate all’aperto che in ambienti chiusi privi di sistemi adeguati di raffreddamento e ventilazione.

Le causali che consentono di accedere alle integrazioni salariali possono concretizzarsi attraverso  un’ordunanza della pubblica autorità oppure con il ricorso all’ “evento meteo” per “temperature elevate”.

Entrambe la causali sono riconducibili agli “eventi oggettivamente non evitabili (EONE)” per i quali non è richiesta l’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni, non è dovuto il contributo addizionale, la domanda va presentata entro il mese successivo all’evento e l’informativa sindacale non è necessario sia preventiva.

La presa d’atto che le ondate di calore e i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori non rappresentano più un’emergenza bensì una priorità strutturale ha indotto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a emanare la nota n. 5484, del 6 luglio 2026, che nel fornire una serie di raccomandazioni ai propri ispettori impatta direttamente sull’organizzazione delle attività lavorative da parte delle imprese.

La prima e, forse, più importante indicazione che può essere tratta dall’intervento dell’INL è la necessità che il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenga una specifica integrazione dedicata al rischio calore.

Da ciò deriva l’imprescindibile esigenza che il datore di lavoro pianifichi e adotti strutturalmente misure organizzative (rimodulazione degli orari, pause in aree adeguate al refrigerio e rotazione del personale, disponibilità di acqua indispensabile alla reidratazione, messa in campo di adeguati percorso formativi, sorveglianza sanitaria con il coinvolgimento del medico competente con riferimento ai “lavoratori fragili”, coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori) idonee a prevenire i danni da calore e insolazione.

Un’attenzione particolare dovrà essere posta da parte dei datori di lavoro dei settori dell’ediliza, dell’agricoltura, della logistica, dei lavori stradali e dei rider.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati dalle Regioni in materia, si rinvia alle nostre newsletter del 12 e 19 giugno scorsi (https://ablabour.it/news2/).

 

Lo studio rimane a disposizione.

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