25 02 2022

La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha assunto, in questi anni, un ruolo fondamentale sia nel garantire una corretta gestione dei rapporti di lavoro sia nel circoscrivere la responsabilità dei datori di lavoro, soprattutto nei casi di infortunio e malattia professionale, al mancato rispetto della disciplina prevenzionale elaborata sulla scia dell’art. 2087 del codice civile, della Direttiva comunitaria 89/391/CEE e resa effettiva con l’entrata in vigore del Testo unico (Dlgs. n. 81/2008).

Un ulteriore e ancor più significativo passaggio è stato realizzato con l’Accordo Stato-Regioni n. 59, del 17 aprile 2025 (in vigore dal 19 maggio 2025) che, pur nel lodevole sforzo di praticità ed effettività delle misure, non ha sciolto alcuni dubbi operativi che ora, con la pubblicazione sul proprio sito in data 31 marzo 2025 di una serie di Faq, il Ministero del Lavoro prova a dirimere.

Molteplici sono i temi a cui le faq ministeriali intendono fornire chiarimenti significativi e rispettosi del dettato normativo e dei quali proponiamo una sintesi in riferimento ai più interessanti:

 

  • soggetti formatori: il soggetto formatore accreditato presso una Regione può erogare la formazione solo nell’ambito territoriale di competenza e non in territori di altra Regione; gli attestati, invece, assumono validità sull’intero territorio nazionale a prescindere dal territorio di appartenenza di chi li rilascia;
  • validità della formazione: il credito formativo acquisito attraverso la partecipazione ai corsi abilitanti conserva validità se aggiornato regolarmente in un arco temporale massimo di dieci anni; per i corsi frequentati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni gli stessi hanno validità se tutti i contenuti previsti dal predetto Accordo sono stati sviluppati, in assenza anche solo parziale l’intero corso di formazione deve essere ripetuto;
  • decorrenza della formazione: la formazione deve essere erogata al momento della costituzione del rapporto di lavoro, in occasione della variazione delle mansioni e/o dell’adibizione del lavoratore a nuovi strumenti di lavoro, tecnologie o sostanze pericolose e, altresì, nell’arco dei periodi di cassa integrazione guadagni sia in ipotesi di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro (unica deroga settoriale quella prevista dal decreto legge n. 159/2025 per i pubblici esercizi di somministrazione e le imprese turistico-ricettive che possono adempiere entro trenta giorni dall’assunzione; in questo quadro la formazione non può, quindi, essere in alcun modo differita e, anzi, rappresenta una condizione di legittimità all’avvio dell’attività lavorativa la cui omissione espone certamente il datore di lavoro sia alle sanzioni penali previste sia, nel casi di sopravvenienza di un infortunio, a responsabilità colposa specifica;
  • formazione del datore di lavoro: Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, dovrà frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025. Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3 dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025;
  • formazione del preposto: il preposto, qualora abbia frequentato da più di due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni il corso di formazione, dovrà intraprendere un percorso di aggiornamento da effettuarsi entro i 12 mesi successivi all’entrata in vigore del predetto Accordo; 
  • formazione e comprensibilità linguistica: la formazione erogata deve risultare adeguata anche con riferimento alle “conoscenze linguistiche” dei lavoratori coinvolti; partendo dall’inconfutabile dato che sono oltre 2 milioni e mezzo, pari al 10, 5% del totale degli occupati, i lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese, risulta necessario che qualora la formazione riguardi lavoratori immigrati deva essere effettuata, da parte del datore di lavoro e del soggetto formatore, una verifica in merito alla comprensione e alla conoscenza della lingua  utilizzata per la comunicazione e all’eventuale previsione della presenza di un mediatore culturale o di un traduttore.

Nel rinviare per un’analisi di dettaglio alle 52 faq ministeriali si può concludere sottolineando come le indicazioni ministeriali, pur se fondate su una tecnica comunicativa non proprio rigorosamente formale come per l’appunto quella della diffusione delle faq,  forniscono criteri applicativi e univoci certamente apprezzabili e utili a considerare, oltre ogni ambiguità, la formazione come un’obbligazione giuridica prima che come un momento didattico propedeutico all’adibizione al lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione.

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