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Sembra concretizzarsi la tanto annunciata proroga degli incentivi previsti dal decreto-legge n. 60/2024 per le assunzioni di giovani under 35, di donne svantaggiate oltre che di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi se assunti da datori di lavoro con organico fino a 10 dipendenti con sede in una delle Regioni comprese nella cd. area ZES ovvero: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, a seguito nell’entrata in vigore Legge n. 171/2025,  Marche e Umbria.

Con un emendamento autorizzato dai ministeri competenti e inserito in fase di conversione in legge, attesa entro il 1° marzo, del cd. decreto milleproroghe (decreto-legge n. 200/2025), è arrivato il via libera alla proroga degli esoneri contributivi, scaduti il 31 dicembre 2025, previsti per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che non siano mai stati titolari nell’arco della loro vita lavorativa di rapporti di lavoro dipendente di natura stabile,  per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e per le assunzioni effettuate in area ZES da parte di microimprese.

L’intervento emendativo rimodula, tuttavia, l’arco temporale che consente l’accesso ai benefici e ne varia, in parte, l’intensità.  

Alla luce delle modifiche previste, l’assetto degli esoneri si caratterizza nel modo seguente:

 

  • Giovani under 35 privi mai occupati a tempo indeterminato: per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 aprile 2026 esonero pari al 70% della contribuzione datoriale (100% se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto da calcolarsi mensilmente in riferimento all’intera organizzazione del datore di lavoro, attraverso la comparazione del numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell’anno successivo all’assunzione) entro il limite massimo di 500 euro mensili  (650 euro se le assunzioni avvengono nei territori della cd. zona ZES), per una durata di 24 mesi;
  • Donne svantaggiate:  per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 31 dicembre 2026 di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti in area ZES, di donne occupate in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere, esonero entro il limite massimo di 650 euro mensili per la durata di 24 mesi (la norma originaria prevede una durata ridotta di 12 mesi in riferimento alle donne impiegate in settori o professioni con elevata disparità occupazionale di genere);
  • Area ZES unica  per il mezzogiorno: per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 aprile 2026 di lavoratori con età anagrafica superiore a 35 anni e disoccupati da almeno 24 mesi a opera di datori di lavoro con organico fino a 10 dipendenti esonero pari al 70% della contribuzione datoriale ((100% se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto), nella misura massima di 650 euro mensili per un periodo di 24 mesi.

 

Per l’individuazione dei settori e delle professioni con accentuata disparità occupazionale di genere che consente alle donne, qualora nei medesimi occupate,  di essere considerate svantaggiate, deve farsi riferimento, per l’anno 2026, al decreto interministeriale n. 3795/2025.

Ai fini dell’accesso all’esonero contributivo dedicato ai giovani under 35 il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti di natura economica sia individuali che collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata nella medesima unità produttiva né deve procedere nei sei mesi successivi al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva, pena la revoca e la restituzione di quanto fruito a titolo di esonero.

Lo Studio rimane a disposizione.

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