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Con circolare n. 2/E, del 24 febbraio 2026 l‘Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in materia di tassazione degli incrementi retributivi riconducibili ai rinnovi contrattuali e alle maggiorazioni e indennità derivanti da prestazioni di lavoro notturno, festivo, nelle giornate di riposo settimanale e da lavoro svolto su turni.

Con riferimento all’imposta sostitutiva del 5% da applicarsi agli incrementi retributivi corrisposti nel corso dell’anno 2026 a seguito di rinnovi contrattuali nazionali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 in favore di lavoratori dipendenti con reddito da lavoro non superiore a 33 mila euro nell’anno 2025 (comma 7, legge 199/2025), la circolare chiarisce come la “tassa piatta” sia da applicare solo agli importi corrisposti nel corso dell’anno 2026 con esclusione di quanto erogato prima del 1° gennaio 2026 pur se riferito ai medesimi rinnovi. Qualora l’erogazione degli aumenti sia distribuita in più annualità, l’imposta sostitutiva (5%) si applica alle tranche di incremento che sono corrisposte nel corso dell’anno 2026 anche se la loro erogazione sia iniziata in precedenza.  L’imposizione agevolata si applica alla retribuzione diretta (le 12 mensilità + tredicesima e quattordicesima) e alle componenti retributive indirette (assenze per malattia, maternità/paternità, infortunio)  per la sola parte integrata dal datore di lavoro. Rimangono escluse le voci retributive imputabili a scatti di anzianità, lavoro straordinario e indennità o maggiorazioni riconosciute per lavoro notturno, festivo e su turni, le somme erogate “una tantum” con finalità di coprire il periodo di carenza contrattuale nonché il trattamento di fine rapporto. L’eventuale emolumento riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo,  qualora assorbito dall’aumento previsto dal rinnovo contrattuale, beneficia dell’agevolazione fiscale. L’asseganzione dell’imposta sostitutiva avviene automaticamente salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore. Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti al lavoratore nel caso in cui sia stato parte di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno 2025,  lo stesso ha l’onere di dare comunicazione dei redditi percepiti all’attuale datore di lavoro a mezzo di consegna delle certificazioni uniche (CU) o tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Con riguardo alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro su turni corrisposte nell’anno 2026 per le quali è prevista (commi 10 e 11, Legge 199/2025) l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, in favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito, per l’anno 2025, non superiore a 40 mila euro,  la circolare dell’ Agenzia rinvia per l’individuazione oggettiva del lavoro notturno alla previsione di legge (art. 1, comma 2, Dlgs 66/2003) e alle disposizioni contrattuali, dei giorni festivi e di riposo alle previsioni contrattuali così come alle stesse previsioni si deve fare riferimento per le indennità di turno e il lavoro a turni la cui nozione, in ogni caso, è rinvenibile nell’art. 1, comma 2, lettera f), del Dlgs 66/20023. Le indicazioni contenute nella circolare annoverano anche le “indennità di reperibilità” previste dai CCNL in relazione alle predette maggiorazioni e indennità tra gli emolumenti rientranti nell’agevoalzione fiscale. Sono escluse, invece, le somme erogate in virtù di accordi contrattuali di secondo livello nonché le retribuzioni indirette a carico del datore di lavoro per le assenze (malattia, maternità/paternità, infortunio), trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità. Rilevante la precisazione che esclude dall’imposizione fiscale le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario,   fatto salvo se riferito a prestazioni rese in giornate festive o periodi notturni, nonché la specificazione che la misura fiscale ridotta riguarda esclusivamente gli importi aggiuntivi collegati agli istituti richiamati rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione ordinaria. Sono esclusi, altresì, dalla stessa agevolazione gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i lavoratori del turismo in quanto interessati da uno specifico “trattamento integrativo speciale” previsto dalla stessa legge di bilancio (comma 18, Legge 199/2025).  Il limite annuo di 1.500 euro rappresenta una sorta di franchigia nel senso che le somme eccedenti erogate a titolo di maggiorazione e/o indennità sono soggette a tassazione ordinaria.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

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