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Per malattia del lavoratore si intende, ai fini lavoristici, l’insorgenza di una patologia che produce un’incapacità lavorativa e la conseguente totale impossibilità temporanea di svolgere la prestazione lavorativa. La necessità di sottoporsi a terapie e di rispettare periodi di convalescenza integrano la definizione di “malattia”.

Il lavoratore ha l’obbligo di farsi rilasciare il certificato telematico dal medico curante che lo invia, a sua volta, telematicamente all’Inps;  è esonerato invece dall’obbligo di inviare l’attestato al datore di lavoro che può visualizzarlo sul sito dell’Inps.

La circostanza non consente, in ogni caso, al lavoratore di trascurare l’onere di comunicare tempestivamente l’assenza per malattia al datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro applicato (es. CCNL Commercio obbligo di comunicazione immediata, salvo comprovato impedimento del lavoratore, dell’assenza per malattia e di comunicazione del numero di protocollo del certificato medico; CCNL Metalmeccanica industria: obbligo di comunicazione entro il primo giorno di assenza e entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico).

Nel corso dell’assenza per malattia il lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, ha l’obbligo di rispettare le cd. fasce di reperibilità, ovvero momenti della giornata in cui deve rendersi disponibili a eventuali visite di controllo.

L’oobligo di reperibilità vige per tutte le giornate, anche non lavorative o festive, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Durante la malattia, inoltre, il lavoratore ha diritto a un’indennità erogata dall’Inps decorrente dal 4° giorno di malattia (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro se previsto dal CCNL), computandosi tale termine dal primo giorno dell’evento morboso coincidente ordinariamente con la data di rilascio della certificazione medica.

Ora l’Inps con circolare n. 92, del 4 settembre 2026 ha mutato, parzialmente, il proprio consolidato orientamento (da ultimo circolare Inps n. 147/1996) riconducendo le tutele a favore del lavoratore al giorno immediatamente precedente il rilascio del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale.

L’individuazione dell’esatto giorno di inizio della malattia, come ben noto, è essenziale al fine dell’identificazione dei primi tre giorni di cd. carenza che sono normalmente a carico del datore di lavoro.

Fino all’emanazione della circolare in commento il riconoscimento del giorno di malattia immediatamente precedente il rilascio del certificato medico era previsto solo nel caso di valorizzazione di tale giorno, da parte del medico, nel campo del medesimo certificato “Dichiara di essere ammalto dal.. ” solo nell’ipotesi di vista domiciliare.

L’Inps nel prendere atto del contesto sociosanitario nazionale caratterizzato da una sempre maggiore carenza di medici di medicina generale e dalla conseguente necessità di programmare le visite presso i loro studi su appuntamento, ha esteso a far data dalla diffusione della propria circolare (4 settembre 2026) la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nell’ipotesi di visita ambulatoriale, fatti salvi i casi in cui predetto giorno cada nel corso di una festività infrasettimanale o di sabato o domenica, essendo in tali situazioni accessibile il servizio di continuità assistenziale (guardia medica). 

Il riconoscimento di cui sopra opera anche nei casi di continuazione e ricaduta della malattia.

Lo studio rimane a disposizione.

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