
La Corte di cassazione nell’ordinanza n. 6988, del 24 marzo 2026 si pronuncia sul collegamento tra la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione (Naspi) negando la possibilità di accesso all’indennità nei casi in cui la disoccupazione consegua a un accordo tra le parti, seppur raggiunto in sede protetta (art. 2113, comma 4, del codice civile) e sostenuto da un incentivo all’esodo ma privo dell’idoneità a qualificare la risoluzione del rapporto di lavoro come licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
I giudici della Cassazione hanno censurato le decisioni assunte in primo grado e in appello escludendo, in primo luogo, la sussistenza del requisito della disoccupazione involontaria, necessario al riconoscimento del diritto alla Naspi, con riferimento a una cessazione del contratto di lavoro derivante da un accordo consensuale intervenuto al di fuori della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’art. 7, della Legge 604/1996 e prevista per le ipotesi di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” intimato da datori di lavoro con organico superiore ai 15 dipendenti.
D’altro canto, la Cassazione ha escluso la possibilità di ricorrere per analogia all’istituto dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, del Dlgs n. 23/2015 (accordo tra le parti successivo al licenziamento al fine di escludere l’impugnazione dello stesso da parte del lavoratore), ricorso ammesso secondo le disposizioni preliminari del codice civile (art. 12) solo in presenza di un vuoto normativo rispetto al caso trattato.
L’ordinanza in commento consente di ribadire le ulteriori casistiche, oltre a quelle della risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa unilaterale del datore di lavoro (licenziamento), compresa anche l’ipotesi del licenziamento disciplinare, che permettono al lavoratore di accedere alla Naspi:
- dimissioni per giusta causa (circolare Inps n. 163/20023); oltre alle ipotesi descritte nella circolare dall’istituo previdenziale, può annoverarsi tra le giuste cause di dimissioni, alla luce dell’ulteriore recente sentenza n. 5445/2026 in materia di Naspi della Corte di cassazione, il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012 (prima di procedere al licenziamento il datore di lavoro deve comunicare alla competente sede dell’ispettorato territoriale del lavoro l’intenzione di recesso dal rapporto di lavoro dando avvio, in tal modo, al tentativo obbligatorio di conciliazione; il licenziamento intimato all’esito del procedimento produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato*);
- risoluzione consensuale o dimissioni conseguenti al rifiuto del lavoratore al trasferimento presso una sede distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici (messaggio Inps n. 369/2018);
- dimissioni nell’arco del periodo tutelato di maternità ex art. 55, del Dlgs. n. 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino);
- accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, del Dlgs. n. 23/2015 in quanto nell’ipotesi specifica non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento (Interpello Ministero del Lavoro n.13/2015; circolare Inps n. 142/2015).
Da quanto esposto consegue, con sufficiente certezza e ragionevolezza, l’impossibilità di ampliare le condizioni legittimanti la Naspi mediante “estensioni analogiche” anche in quei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia collegata a esigenze organizzative del datore di lavoro finalizzate a una contrazione del personale in forza.
* in riferimento alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (Unilav) al centro per l’impiego in esito al procedimento obbligatorio di conciliazione è bene ricordare, considerati i dubbi mai sopiti sulla questione, che secondo il Ministero del Lavoro (nota n. 18273/2012) il dies a quo ai fini della comunicazione è quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza tener conto della circostanza che la stessa risoluzione produce effetto dal giorno della comunicazione all’ITL con cui il procedimento di conciliazione è stato avviato. Gli effetti retroattivi del licenziamento non incidono, pertanto, sui termini di esecuzione dell’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego.
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