
Come annunciato il 1° maggio 2026 è entrato in vigore il decreto-legge n. 62, del 30 aprile 2026 che ha previsto nuovi incentivi per l’assunzione di giovani under 35, di donne svantaggiate e per le assunzioni effettuate nelle aree del mezzogiorno (zona ZES).
La scelta è stata quella di non confermare la proroga dei precedenti bonus così come era stata disposta dal decreto milleproroghe (decreto-legge n. 200/2025) ma di riservarli, anche per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 aprile 2026, ai soli lavoratori “molto svantaggiati” e “svantaggiati”, creando una successione di provvedimenti normativi che, nel pur lodevole intento di sostenere l’occupazione in particolare femminile e giovanile, produce un quadro di riferimento talora incerto e una aggrovigliata realtà operativa da affrontare con cautela e attenzione.
Con riferimento all’arco temporale “gennaio – aprile 2026”, l’attuale quadro legislativo permette la fruizione degli esoneri per le sole assunzioni, non anche per le trasformazioni, effettuate in presenza delle condizioni (all’epoca non conoscibili) introdotte dalla nuova norma.
La scheda seguente si propone di riprodurre la disciplina a oggi vigente e le altre novità, soprattutto dedicate al tema della contrattazione collettiva e di un “salario giusto”, introdotte dal decreto-legge n. 62/2026:
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BONUS GIOVANI –
DONNE E ZES |
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Il decreto-legge n. 62, del 30 aprile 2026 ripropone
con parecchie novità il bonus under 35, il bonus donne svantaggiate e il
bonus ZES per le regioni del mezzogiorno. L’art 5, del suddetto decreto abroga quanto
era stato previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n.
200/2025 (cd. milleproroghe) che aveva prorogato fino al 30 aprile
2026 gli incentivi under 35 e ZES di cui agli artt. 22 e 24, del decreto-legge
n. 60/2024 (cd. decreto coesione) e di cui all’art 23, dello stesso
decreto che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2026 il bonus donne. La disciplina vigente in materia risulta, pertanto e in
attesa delle indicazioni da parte dell’Inps, quella dettata dal decreto-legge
n. 62/2026, di seguito illustrata in comparazione alla precedente
abrogata. |
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Bonus under 35 |
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1° gennaio – 30
aprile 2026 Versione proroga
decreto-legge n. 200/2025 abrogato |
1° gennaio – 31
dicembre 2026 Decreto-legge
n. 62/2026, art. 2 |
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Under 35 mai occupati in precedenza con contratto a tempo indeterminato; 70% della contribuzione datoriale sempre entro il limite di 500
euro mensili (650 euro per le assunzioni effettuate in zona ZES), fatta
salva l’elevazione al 100% della già menzionata contribuzione nel
caso le assunzioni comportino un “incremento occupazionale”; Periodo massimo di 24 mesi. |
Esonero pari al 100% dei contributi entro la soglia massima di 500
euro mensili (650 euro per le assunzioni effettuate in zona
ZES); Periodo massimo di 24 mesi per: Assunzione a tempo indeterminato di under 35 e privi da almeno
24 mesi di “impiego regolarmente retribuito” o da almeno
12 mesi se appartenenti a una delle categorie di cui al DM
17 ottobre 2017 che recepisce le tipologie di cui al Reg. (UE) n.
651/2014: – assenza di diploma e/o qualifica professionale; – vive solo
con una o più persone a carico; – essere occupati in settori o professioni
caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il
riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025; – appartenere
a una minoranza etnica); La durata dell’incentivo è pari a 12 mesi se il giovane appartiene a
una delle seguenti categorie di cui al DM sopraccitato: – privo
di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; – età tra
i 15 e i 24 anni; – privo di diploma o qualifica professionale; – vive
solo con una o più persone a carico; – essere occupati in settori o professioni
caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il
riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025; – appartenere
a una minoranza etnica); Il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve
aver effettuato licenziamenti individuali o collettivi per ragioni di natura
economico-organizzativa nella medesima unità produttiva; Il licenziamento individuale per “giustificato motivo oggettivo” nei sei
mesi successivi all’assunzione incentivata del lavoratore assunto
con l’esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica
nella medesima unità produttiva comporta la revoca dell’incentivo e il
recupero di quanto già fruito. l’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto; Il beneficio non richiede alcuna notifica alla Commissione europea. |
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Bonus under 35 –
stabilizzazione Decreto-legge
n. 62/2026, art. 4 |
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Il decreto introduce un nuovo incentivo per la trasformazione
a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato:
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Bonus donne |
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1° gennaio 2026
– 31 dicembre 2026 Versione proroga decreto-legge n. 200/2025 abrogato |
1° gennaio 2026
– 31 dicembre 2026 Decreto-legge
n. 62/2026, art. 1 |
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Occupate in settori o professioni caratterizzati da un
elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il
riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025 (in questo
caso la durata dell’incentivo è pari a 12 mesi); Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque
residenti; 650 euro su base mensile; Periodo massimo di 24 mesi. L’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto. |
Esonero pari al 100% dei contributi entro la soglia massima 650
euro su base mensile (800 euro se residente in area ZES); Periodo massimo di 24 mesi per: Assunzione a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti; Assunzione a tempo indeterminato di donne prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno 12 mesi se appartenenti a una delle
categorie di cui al DM 17 ottobre 2027: – età compresa tra i 15 e i 24
anni; – assenza di diploma e/o qualifica professionale; – over 50;
– sola con una o più persone a carico; -occupate in settori o professioni
caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il
riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025 –
appartenere a una minoranza etnica; Periodo massimo di 12 mesi per: Assunzioni a tempo indeterminato di: -donne “prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi; – età compresa tra i
15 e i 24 anni; – assenza di diploma e/o qualifica professionale;
– over 50; – sola con una o più persone a carico; – occupate
in settori o professioni caratterizzati da un elevato
tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il riferimento è al
decreto interministeriale n. 3795/2025 – appartenere
a una minoranza etnica; L’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto. Il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve
aver effettuato licenziamenti individuali o collettivi per ragioni di natura
economico-organizzativa nella medesima unità produttiva; Il licenziamento individuale per “giustificato motivo oggettivo” nei sei
mesi successivi all’assunzione incentivata della lavoratrice assunta
con l’esonero o di altra/o lavoratrice/ore impiegata/o con la stessa
qualifica nella medesima unità produttiva comporta la revoca dell’incentivo e
il recupero di quanto già fruito. Il beneficio non
richiede alcuna notifica alla Commissione europea. |
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Bonus ZES [Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, a
seguito nell’entrata in vigore Legge n. 171/2025, Marche e Umbria] |
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1° gennaio – 30
aprile 2026 Versione proroga decreto-legge n. 200/2025 abrogato |
1° gennaio 2026
– 31 dicembre 2026 Decreto-legge
n. 62/2026, art. 3 |
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A favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti Esonero in misura pari al 70% della contribuzione datoriale entro il limite di 650 euro mensili, fatta salva l’elevazione al 100% della già menzionata contribuzione nel caso le assunzioni comportino un “incremento occupazionale netto”; Periodo massimo di 24 mesi. Assunzione a tempo indeterminato di over 35 disoccupati da almeno
24 mesi. |
A favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti Esonero pari al 100% dei contributi entro la soglia massima 650
euro su base mensile; Periodo massimo di 24 mesi. Assunzione a tempo indeterminato di over 35 e sono disoccupati
da almeno 24 mesi. L’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto; Vige il divieto di licenziamento nei sei mesi antecedenti (medesima unità produttiva) l’assunzione incentivata e per i sei mesi successivi (stessa qualifica e medesima attività produttiva); Il beneficio non richiede alcuna notifica alla Commissione europea. |
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Incentivo
conciliazione famiglia – lavoro Decreto-legge
n. 62/2026, art. 6 |
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Con decorrenza
dalla data di conversione del decreto-legge n. 62/2026 alle aziende in
possesso della certificazione di parità è riconosciuto un esonero
contributivo in misura non superiore all’1% entro il limite massimo di
50.000 euro annui. Le indicazioni
relative all’esonero sono demandate a un apposito decreto interministeriale
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge. |
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Condizione di
accesso agli incentivi |
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Per accedere agli
incentivi previsti, l’art. 7, comma 5, del decreto legge n. 62/2026 prevede
un’ulteriore condizione di “garanzia” ovvero che il trattamento economico
individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento
economico complessivo (Tec), comprensivo quindi di indennità varie,
superminimi e misure di welfare, previsto dai CCNL “comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale” (contratti leader), con riferimento
al settore e alla categoria di appartenenza del datore di lavoro. |
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Nozione di “privo
di impiego regolarmente retribuito” |
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Per “privo di
impiego regolarmente retribuito” si intende il lavoratore che nei sei o 24
mesi precedenti l’assunzione non ha svolto attività lavorativa di natura dipendente con
contratto di almeno sei mesi o attività lavorativa in forma autonoma o
parasubordinata (collaborazione coordinate e continuative) con
reddito annuale non superiore rispettivamente a 5. 500 euro e a 8.
500 euro (ciò che rileva è il reddito prodotto su base annua anche
in presenza di un rapporto a cavallo tra due anni produttivo di un reddito
complessivo nel biennio superiore alle già menzionate soglie). Rispetto allo
“stato di disoccupazione” (dichiarazione di immediata disponibilità – Did) la
condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” prescinde dal
rilascio della Did. |
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Le altre
disposizioni di rilievo riguardano:
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Lo Studio rimane a disposizione.


