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Come annunciato il 1° maggio 2026 è entrato in vigore il decreto-legge n. 62, del 30 aprile 2026 che ha previsto nuovi incentivi per l’assunzione di giovani under 35, di donne svantaggiate e per le assunzioni effettuate nelle aree del mezzogiorno (zona ZES).

La scelta è stata quella di non confermare la proroga dei precedenti bonus così come era stata disposta dal decreto milleproroghe (decreto-legge n. 200/2025) ma di riservarli, anche per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 aprile 2026, ai soli lavoratori “molto svantaggiati” e “svantaggiati”, creando una successione di provvedimenti normativi che, nel pur lodevole intento di sostenere l’occupazione in particolare femminile e giovanile, produce un quadro di riferimento talora incerto e una aggrovigliata realtà operativa da affrontare con cautela e attenzione.

Con riferimento all’arco temporale “gennaio – aprile 2026”,   l’attuale quadro legislativo permette la fruizione degli esoneri per le sole assunzioni, non anche per le trasformazioni,  effettuate in presenza delle condizioni (all’epoca non conoscibili) introdotte dalla nuova norma.

La scheda seguente si propone di riprodurre la disciplina a oggi vigente e le altre novità, soprattutto dedicate al tema della contrattazione collettiva e di un “salario giusto”, introdotte dal decreto-legge n. 62/2026:


BONUS GIOVANI – DONNE E ZES

Il decreto-legge n. 62, del 30 aprile 2026 ripropone con parecchie novità il bonus under 35, il bonus donne svantaggiate e il bonus ZES per le regioni del mezzogiorno.

L’art 5, del suddetto decreto abroga quanto era stato previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 200/2025 (cd. milleproroghe) che aveva prorogato fino al 30 aprile 2026 gli incentivi under 35 e ZES di cui agli artt. 22 e 24, del decreto-legge n. 60/2024 (cd. decreto coesione) e di cui all’art 23, dello stesso decreto che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2026 il bonus donne.

La disciplina vigente in materia risulta, pertanto e in attesa delle indicazioni da parte dell’Inps, quella dettata dal decreto-legge n. 62/2026, di seguito illustrata in comparazione alla precedente abrogata.

Bonus under 35

1° gennaio – 30 aprile 2026

Versione proroga decreto-legge n.  200/2025

abrogato

1° gennaio – 31 dicembre 2026

Decreto-legge n. 62/2026, art. 2

Under 35 mai occupati in precedenza con contratto a tempo indeterminato;

70% della contribuzione datoriale sempre entro il limite di 500 euro mensili (650 euro per le assunzioni effettuate in zona ZES), fatta salva l’elevazione al 100% della già menzionata contribuzione nel caso le assunzioni comportino un “incremento occupazionale”;

Periodo massimo di 24 mesi.

Esonero pari al 100% dei contributi entro la soglia massima di 500 euro mensili (650 euro per le assunzioni effettuate in zona ZES);

Periodo massimo di 24 mesi per:

Assunzione a tempo indeterminato di under 35 e privi da almeno 24 mesi di “impiego regolarmente retribuito” o da almeno 12 mesi se appartenenti a una delle categorie di cui al DM 17 ottobre 2017 che recepisce le tipologie di cui al Reg. (UE) n. 651/2014: – assenza di diploma e/o qualifica professionale; – vive solo con una o più persone a carico; – essere occupati in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025; – appartenere a una minoranza etnica);

La durata dell’incentivo è pari a 12 mesi se il giovane appartiene a una delle seguenti categorie di cui al DM sopraccitato: – privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; – età tra i 15 e i 24 anni; – privo di diploma o qualifica professionale; – vive solo con una o più persone a carico; – essere occupati in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025; – appartenere a una minoranza etnica);

Il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver effettuato licenziamenti individuali o collettivi per ragioni di natura economico-organizzativa nella medesima unità produttiva;

Il licenziamento individuale per “giustificato motivo oggettivo” nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata del lavoratore assunto con l’esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva comporta la revoca dell’incentivo e il recupero di quanto già fruito.

l’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto;

Il beneficio non richiede alcuna notifica alla Commissione europea.

Bonus under 35 – stabilizzazione

Decreto-legge n. 62/2026, art. 4

Il decreto introduce un nuovo incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato:

  • Le trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 aprile 2026 (previste dal decreto-legge n. 200/2025, cd. milleproroghe ora abrogato) non sono destinatarie del bonus under 35;
  • Secondo le previsioni di cui al nuovo art. 4, decreto-legge n. 62/2026, il bonus stabilizzazione (500 euro su base mensile per 24 mesi) riguarda le trasformazioni di contratti a termine di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi e che siano stati attivati entro la data del 30 aprile 2026
  • La trasformazione deve avvenire nell’arco del periodo 1° agosto 2026 31 dicembre 2026;
  • I lavoratori interessati sono giovani under 35 che non siano mai stati in precedenza occupati con contratto a tempo indeterminato;
  • Condizione essenziale per il riconoscimento del bonus è la realizzazione di un incremento occupazionale netto;
  • L’accesso all’esonero è inoltre subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Bonus donne

1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026

Versione proroga decreto-legge n.  200/2025 abrogato

1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026

Decreto-legge n. 62/2026, art. 1

Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni ZES (zona unica speciale per il mezzogiorno);

Occupate in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025 (in questo caso la durata dell’incentivo è pari a 12 mesi);

Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;

650 euro su base mensile;

Periodo massimo di 24 mesi.

L’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto.

Esonero pari al 100% dei contributi entro la soglia massima 650 euro su base mensile (800 euro se residente in area ZES);

Periodo massimo di 24 mesi per:

Assunzione a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;

Assunzione a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi se appartenenti a una delle categorie di cui al DM 17 ottobre 2027: – età compresa tra i 15 e i 24 anni; – assenza di diploma e/o qualifica professionale; – over 50; – sola con una o più persone a carico; -occupate in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025 – appartenere a una minoranza etnica;

Periodo massimo di 12 mesi per:

Assunzioni a tempo indeterminato di: -donne “prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; – età compresa tra i 15 e i 24 anni; – assenza di diploma e/o qualifica professionale; – over 50; – sola con una o più persone a carico; – occupate in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per l’anno 2026 il riferimento è al decreto interministeriale n. 3795/2025 – appartenere a una minoranza etnica;

L’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto.

Il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver effettuato licenziamenti individuali o collettivi per ragioni di natura economico-organizzativa nella medesima unità produttiva;

Il licenziamento individuale per “giustificato motivo oggettivo” nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata della lavoratrice assunta con l’esonero o di altra/o lavoratrice/ore impiegata/o con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva comporta la revoca dell’incentivo e il recupero di quanto già fruito.

Il beneficio non richiede alcuna notifica alla Commissione europea.

Bonus ZES

[Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, a seguito nell’entrata in vigore Legge n. 171/2025, Marche e Umbria]

1° gennaio – 30 aprile 2026

Versione proroga decreto-legge 

n.  200/2025 abrogato

1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026

Decreto-legge n. 62/2026, art. 3

A favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti

Esonero in misura pari al 70% della contribuzione datoriale entro il limite di 650 euro mensili, fatta salva l’elevazione al 100% della già menzionata contribuzione nel caso le assunzioni comportino un “incremento occupazionale netto”;

Periodo massimo di 24 mesi.

Assunzione a tempo indeterminato di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

A favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti

Esonero pari al 100% dei contributi entro la soglia massima 650 euro su base mensile;

Periodo massimo di 24 mesi.

Assunzione a tempo indeterminato di over 35 e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L’accesso all’esonero è subordinato all’incremento occupazionale netto;

Vige il divieto di licenziamento nei sei mesi antecedenti (medesima unità produttiva) l’assunzione incentivata e per i sei mesi successivi (stessa qualifica e medesima attività produttiva);

Il beneficio non richiede alcuna notifica alla Commissione europea.

Incentivo conciliazione famiglia – lavoro

Decreto-legge n. 62/2026, art. 6

Con decorrenza dalla data di conversione del decreto-legge n. 62/2026 alle aziende in possesso della certificazione di parità è riconosciuto un esonero contributivo in misura non superiore all’1% entro il limite massimo di 50.000 euro annui.

Le indicazioni relative all’esonero sono demandate a un apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge.

Condizione di accesso agli incentivi

Per accedere agli incentivi previsti, l’art. 7, comma 5, del decreto legge n. 62/2026 prevede un’ulteriore condizione di “garanzia” ovvero che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo (Tec), comprensivo quindi di indennità varie, superminimi e misure di welfare,  previsto dai CCNL “comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale” (contratti leader), con riferimento al settore e alla categoria di appartenenza del datore di lavoro.

Nozione diprivo di impiego regolarmente retribuito

Per “privo di impiego regolarmente retribuito” si intende il lavoratore che nei sei o 24 mesi precedenti l’assunzione non ha svolto attività lavorativa di natura dipendente con contratto di almeno sei mesi o attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata (collaborazione coordinate e continuative) con reddito annuale non superiore rispettivamente a 5. 500 euro e a 8. 500 euro (ciò che rileva è il reddito prodotto su base annua anche in presenza di un rapporto a cavallo tra due anni produttivo di un reddito complessivo nel biennio superiore alle già menzionate soglie).

Rispetto allo “stato di disoccupazione” (dichiarazione di immediata disponibilità – Did) la condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” prescinde dal rilascio della Did.

Le altre disposizioni di rilievo riguardano:

  • gli incrementi retributivi previsti dai rinnovi dei CCNL avranno decorrenza dalla naturale data di scadenza del precedente contratto;
  • il mancato rinnovo entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto determina un automatico adeguamento delle retribuzioni, a titolo di anticipazione, pari al 30% dell’indice Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato), fatte salve diverse pattuizioni contrattuali; tali disposizioni si applicano ai CCNL che scadranno successivamente alla data di cui conversione in legge del decreto 62/2026 mentre per i CCNL già scaduti le novità avranno vigore dal 1° gennaio 2027.
  • il “salario giusto “viene identificato nel trattamento economico complessivo (Tec) stabilito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cd. contratti leader). In caso di contratti sottoscritti da organizzazioni minoritarie, il trattamento economico complessivo (Tec) dagli stessi previsti non potrà essere inferiore a quello previsto dal contratto di riferimento per il settore; ai settori non coperti da contrattazione collettiva il trattamento economico complessivo (Tec) non può essere inferiore a quello previsto dai cd. contratti leader connessi all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro per settore e categoria produttiva.
  • l’informativa (solitamente a mezzo del contratto individuale di lavoro) consegnata al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro così come anche il “prospetto di paga” dovranno contenere l’indicazione del codice alfanumerico CNEL (es. CCNL metalmeccanici industria CNEL C011) del contratto collettivo applicato (art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge. 62/2026);
  • nel caso in cui dall’attività lavorativa effettivamente esercitata dai rider emergano indici di “eterodirezione” indotta anche a mezzo di algoritmo, l’attività lavorativa si presume (“iuris tantum”) connotata da subordinazione. Con decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto saranno individuati i dati soggetti a comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego da parte delle piattaforme digitali. L’accesso alla piattaforma da parte del lavoratore potrà avvenire solo con Spid, Cie o Cns o a mezzo di account rilasciato dalla piattaforma a un singolo codice fiscale e, con decorrenza 1° luglio 2026, al lavoratore dovrà essere consegnato il “libro unico del lavoro” con l’annotazione del numero di consegne mensile e l’importo erogato.

Lo Studio rimane a disposizione.

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