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Il patto di non concorrenza è quell’accordo tra le parti, che può essere sottoscritto prima dell’inizio così come nel corso del rapporto di lavoro o anche dopo la sua conclusione,  con il quale si limita la libertà professionale del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro.

L’accordo, secondo le previsioni di cui all’art. 2125, del codice civile, deve prevedere un corrispettivo per il lavoratore e determinati limiti in riferimento all’oggetto, al tempo e al luogo.

Il patto non può avere una durata superiore a tre anni per la generalità dei lavoratori fatta salva una maggiore durata, pari a cinque anni, per i dirigenti. 

Si tratta, in pratica, di un’estensione dell’obbligo di fedeltà (art. 2105, codice civile) cui soggiace il lavoratore nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro dipendente al periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il patto è da considerarsi nullo qualora comporti una compressione così ampia della professionalità del lavoratore tale da precludere allo stesso ogni residua potenzialità reddituale.

Ulteriore elemento essenziale ai fini della validità dell’accordo è quello della determinatezza o determinabilità della sua estensione territoriale, che deve essere ben nota o riconoscibile da parte del lavoratore sin dal momento della sottoscrizione dell’accordo.

Da ultimo, ma non certo per importanza, interviene il fattore compenso o corrispettivo che deve essere riconosciuto al lavoratore in virtù del sacrificio professionale sopportato a mezzo della sottoscrizione del patto di non concorrenza.

Sicuramente tale compenso non può risultare puramente simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto alla rinuncia richiesta al lavoratore ma, deve, invece essere misurato in base alla posizione e al livello retributivo che è o era riconosciuto al lavoratore stesso nel corso del rapporto di lavoro, all’ampiezza del vincolo territoriale dedotto e alla compressione delle attività professionali del lavoratore.

Circa la modalità di pagamento del compenso la legge non precisa nulla. 

Proprio su questo aspetto è recentemente intervenuta la Corte di cassazione con ordinanza n. 436/2026 secondo la quale, fatto salvo il presupposto che consente la liquidazione del compenso collegato alla sottoscrizione del patto di non concorrenza sia al momento della cessazione del rapporto che in costanza dello stesso,  ha ritenuto valido un accordo tra le parti che prevedeva l’erogazione di un compenso annuo fisso, corrisposto in corso di svolgimento del rapporto di lavoro e connesso alla sua effettiva durata, essendo stata la modalità di corresponsione concordata in modo chiaro e oggettivo al momento della stipula dell’accordo stesso.

La decisione della Corte supera un precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui il compenso collegato alla durata del rapporto non consentirebbe al dipendente di dedurne l’esatto importo; con la recente ordinanza 436/2026 i giudici hanno attribuito decisiva importanza al fatto che il criterio di calcolo sia risultato in modo trasparente noto al lavoratore al momento della stipula del patto, rinviando a un successivo momento l’eventuale valutazione della congruità del compenso.

Il Tribunale di Milano (ordinanza del 2 aprile 2026) si è invece pronunciato in materia di patto di non concorrenza con riferimento all’indeterminatezza del limite territoriale indicato in una cd. clausola di remotizzazione che prevedeva il divieto di svolgere attività professionale al lavoratore non solo entro un determinato perimetro geografico bensì anche “ai luoghi in cui l’attività poteva produrre in tutto o in parte i propri effetti”.

La clausola, pur se pensata in un tempo in cui la digitalizzazione dirompente delle attività lavorative unitamente alla dissociazione sempre più frequente tra luogo di esecuzione dell’attività lavorativa e suoi effetti economici sono elementi ordinariamente riscontrabili in un mondo del lavoro sempre meno identificabile fisicamente, è stata ritenuta talmente generica da impedire al lavoratore di individuare il limite territoriale di efficacia del patto rendendolo, di conseguenza, nullo.

Lo studio rimane a disposizione. 

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