
Dal 1° luglio 2026 l’adesione alla previdenza complementare per i nuovi assunti è l’opzione predefinita.
È certamente questa la novità di maggior rilievo introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025, art. 1, commi 201 – 205), di modifica del Dlgs n. 252/2005, che ha trovato le indicazioni di dettaglio con la Deliberazione del 19 giugno 2026 della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) .
A seguito dell’intervento del legislatore a far data dal 1° luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione (per tali intendendosi i soggetti assunti per la prima volta come lavoratori dipendenti) che entro 60 giorni dalla data di assunzione non manifestano una rinuncia espressa, attraverso la scelta di destinare il proprio TFR ad altra forma pensionistica o di mantenerlo in azienda, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, anche per quanto riguarda la contribuzione datoriale e a carico del lavoratore (vedi Faq sul portale della Previdenza complementare), fatti salvi i lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale, secondo le seguenti modalità:
- verso la forma pensionistica prevista dagli accordi e dai contratti collettivi, anche di secondo livello;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche verso quella individuata con accordo aziendale ovvero quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
- in assenza di accordi e contrattazione collettiva, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella residuale (il Fondo Cometa, istituito dal CCNL Industria Metalmeccanica di Federmeccanica); in quest’ultimo caso la contribuzione di parte datoriale o del lavoratore non è dovuta.
Nell’arco dei 60 giorni successivi all’assunzione il lavoratore può evitare l’adesione automatica e scegliere di:
- conferire il TFR ad altra forma di previdenza complementare di libera scelta;
- mantenere il TFR in azienda, scelta che può essere successivamente revocata; per le aziende che alla data della loro costituzione hanno raggiunto o raggiungono la soglia dei 50 dipendenti il TFR sarà destinato al Fondo di Tesoreria dell’Inps.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori di prima assunzione un’informativa sugli:
- accordi e contratti collettivi in materia di previdenza complementare;
- sul meccanismo di adesione automatica di nuova introduzione;
- sulla forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
- sulle diverse scelte disponibili da esercitare entro 60 giorni.
Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione, deve fornire idonea informativa in merito agli accordi/contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e verificare la scelta in precedenza effettuata dal lavoratore acquisendone apposita dichiarazione da cui possono scaturire le seguenti due condizioni:
- lavoratori che hanno già un’adesione a una forma di previdenza complementare;
- lavoratori che non hanno già un’adesione a una forma pensionistica complementare.
Nel primo caso il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa la possibilità, entro 60 giorni dall’assunzione, di indicare a quale forma di previdenza complementare destinare il TFR maturando a tale data, precisando che in assenza di esplicita manifestazione sarà applicato il meccanismo di adesione automatica.
In caso di adesione automatica del lavoratore alla previdenza complementare, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla forma pensionistica di destinazione, operando i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall’assunzione, comprendendo in ogni caso quanto dovuto dalla data di assunzione.
I fondi che intendono ricevere “adesioni automatiche” devono dichiarare la propria idoneità sul proprio sito web entro il 30 giugno 2026 ed è onere del datore di lavoro appurare che il fondo di destinazione automatica sia idoneo allo scopo.
Nel secondo caso il TFR resta in azienda o presso il Fondo di Tesoreria Inps e non scatta l’adesione automatica. Rimane ferma la possibilità per il lavoratore di destinare successivamente il TFR a un fondo complementare di libera scelta.
Oltre all’informativa il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore il modulo per la destinazione del TFR .
A oggi è disponibile il modulo elaborato da Mefop (società per azioni partecipata dal Ministero dell’Economia) al seguente indirizzo: https://www.mefop.it/news/normativa/faq-adesione-automatica-modulo-provvisorio-tfr in attesa di sua definitiva approvazione da parte di apposito decreto interministeriale di imminente pubblicazione.
Della compilazione del modulo e della consegna dell’informativa (format reso disponibile sempre da Mefop), il datore di lavoro deve tenerne traccia e consegnarne una copia controfirmata al lavoratore.
Da ultimo, in riferimento ad alcuni casi particolari, la Deliberazione della Covip specifica che durante lo svolgimento del periodo di prova qualora il contratto collettivo preveda che non siano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare nel corso di predetto periodo, il TRF dovrà essere versato alla forma di destinazione automatica fin dalla data di assunzione dal datore di lavoro che attenderà il decorso del periodo di prova per l’esecuzione dei versamenti contributivi.
In caso, invece, di assunzione con contratto a tempo determinato, l’adesione automatica può perfezionarsi solo se il rapporto di lavoro ha una durata superiore a 60 giorni, fatta in ogni caso salva la facoltà del lavoratore di aderire espressamente a una forma di previdenza complementare.
Lo studio rimane a disposizione.



