
I datori di lavoro, al raggiungimento del 15° lavoratore dipendente computabile in organico, hanno l’obbligo di riservare una quota di assunzioni alle persona con disabilità in base alla dimensione aziendale:
Numero lavoratori | Quota di riserva persone con disabilità | Quota riserva categorie protette ex art. 18, Legge 68/1999* |
da 15 a 35 lavoratori | 1 | 0 |
da 36 a 50 lavoratori | 2 | 0 |
oltre 50 lavoratori | 7% dell’organico | da 51 a 150: 1 oltre 151: 1% dell’organico |
*appartengono alle cd. categorie protette le persone che non sono disabili ma sono ritenute meritevoli di particolare attenzione in ragione di specifiche condizioni personali e/o familiari: es. orfani e coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, profughi italiani rimpatriati, coniugi e figli superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, testimoni di giustizia e altri soggetti coinvolti in gravi eventi di rilievo nazionale (hotel Rigopiano, emergenza Covid, cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali) . | ||
Sono considerate persone con disabilità i soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali o intellettive con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% e le persone non vedenti o sordomute.
Il prospetto informativo è un documento che fornisce le informazioni relative alla situazione occupazionale aggiornata al 31 dicembre di ogni anno e che i datori di lavoro cd. in obbligo devono inviare, in modalità esclusivamente telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo ma solo se rispetto alla situazione rappresentata nell’anno o negli anni precedenti siano intervenute modifiche dell’organico tali da incidere sulla quota di riserva e sul conseguente obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
È bene ricordare che, stante l’obbligo di adempiere alle disposizioni di cui alla Legge 68/1999 entro 60 giorni dalla sua insorgenza, l’invio del prospetto informativo effettuato entro predetto termine equivale a richiesta di avviamento ai servizi competenti ma, in ogni caso, dovrà essere seguito dalla tempestiva richiesta nominativa di assunzione o dalla richiesta di stipula della convenzione di programma di cui all’art. 11, della Legge 68/1999 (DM n. 43/2022, p. 3.3), pena l’assoggettamento all’avviamento secondo l’ordine di graduatoria. In buona sostanza il datore di lavoro si deve sempre attivare per l’adempimento entro i 60 giorni dal momento in cui origina l’obbligo, indipendentemente dal rispetto dai tempi per la presentazione del prospetto informativo.
Le principali informazioni da inserire nel prospetto informativo sono quelle relative al numero complessivo di lavoratori dipendenti occupati, al numero e ai nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva ai sensi della Legge 68/1999, ai posti e alle mansioni disponibili per l’assunzione di persone con disabilità e alle altri indicazioni in materia di esoneri richiesti, compensazioni territoriali effettuate e convenzioni di programma in essere.
Dall’organico aziendale, comprensivo di tutti i lavoratori subordinati in forza al 31 dicembre 2025, dalla cui determinazione scaturisce la base di calcolo per l’individuazione della quota da riservare alle assunzioni di cui alla Legge 68/1999, devono essere esclusi i lavoratori, oltre che nei casi espressamente previsti da altre fonti di legge, tassativamente indicati nell’art. 4, della Legge 68/1999, ossia: a) lavoratori in forza ex Legge 68/1999; b) lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi; c) lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionale occupati nell’arco dell’anno solare anche non continuativamente per un numero di giornate non superiore a 180; d) soci di cooperative di produzione e lavoro; e) dirigenti; f) lavoratori in somministrazione, fatta salva l’ipotesi di somministrazione di lavoratori disabili per missioni non inferiori a 12 mesi; g) lavoratori assunti per lo svolgimento di attività esclusivamente all’estero; h) lavoratori a domicilio; i) apprendisti; l) lavoratori in telelavoro per esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro in virtù di accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative (i lavoratori in smart working devono invece essere computati – interpello ministero del lavoro n. 3/2021). Per quanto riguarda i lavoratori part time il computo deve essere fatto in proporzione all’orario svolto, con riferimento all’orario ordinario previsto dal contratto collettivo applicato e con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore al 50% di quello normale. Nelle ipotesi, invece, di personale acquisito in sede di “cambio di appalto“, l’appaltatore subentrante, alla luce delle indicazioni a più riprese fornite dal Ministero del Lavoro (circolare n. 77/2001, interpello n. 23/2012), può escludere dalla base di computo i lavoratori transitati in virtù di obblighi di legge o clausole contrattuali di garanzia. Anche gli “addetti alla vigilanza privata” si in possesso della nomina prefettizia a guardia giurata sono da escludersi dal computo.
I datori di lavoro che operano in alcuni settori non sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui alla Legge 68/1999. In particolare si tratta dei datori di lavoro che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (comprese le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti) per quanto riguarda il personale viaggiante, nel settore dell’autorasporto per quei lavoratori che per almeno una misura pari al 51% dell’orario settimanale svolgono attività itinerante, nel settore degli impianti a fune e nel settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore medesimo; è considerato personale di cantiere anche quello che opera direttamente nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione eseguite in cantiere. Come da ultimo confermato dal Parere n. 143, del 24 gennaio 2024, fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’esclusione dal computo dell’organico aziendale è strettamente collegata all’operatività del personale presso il cantiere indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori e dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi il CCNL dell’ediliza.
L’invio telematico del prospetto informativo avviene tramite i sistemi informatici regionali e, in caso di mancata attivazione dei sistemi locali, tramite applicativo sussidiario messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. Nel caso di datori di lavoro con più sedi ubicate in Regioni diverse l’invio deve essere eseguito attraverso il sistema della Regione ove è ubicata la sede legale, mentre in caso di invio da parte dei soggetti abilitati il servizio informatico da utilizzare è quello del territorio ove ha sede legale il predetto soggetto.
L’omesso o ritardato invio del prospetto informativo comporta l’appliucazione della sanzione amministrativa in misura pari a 702, 43 euro più 34, 02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La mancata copertura della quota di riserva è punita con una sanzione pari a 196, 50 euro al giorno e per ciascun lavoratore disabile non assunto trascorsi 60 giorni dalla di insorgenza dell’obbligo.
Lo Studio rimane a disposizione.



