
Come negli anni precedenti anche per l’anno in corso le Regioni, a oggi dieci, hanno adottato ordinanze che regolano il lavoro all’aperto e anche in locali chiusi nelle ore più calde e nei giorni in cui le temperature risultano particolarmente elevate (verifica presso: www.worklimate.it).
Il cd. cambiamento climatico ha prodotto un aumento medio e picchi intesi delle temperature con impatti significativi in termini di sicurezza sul lavoro.
Al riguardo il Ministero del Lavoro in data 2 luglio 2025 ha diffuso un protocollo di intesa che si propone di fornire utili indicazioni per attenuare i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori alle alte temperature.
Ferme restando le azioni e gli interventi sollecitati a livello ministeriale nonché le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio 2130, del 3 luglio 2025 dedicate al riepilogo delle misure a disposizione dei datori di lavoro per il ricorso alle integrazioni salariali (sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito di provvedimento della pubblica autorità o in presenza di temperature superiori a 35°) in presenza di eventi climatici significativi, in questo contributo intendiamo richiamare l’attenzione su quanto adottato dalla Regione Veneto con la DGR n. 376, del 19 maggio 2026 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi da stress termico e di patologie correlate alle elevate temperature e alle radiazioni solari.
Premesso, in ogni caso, che già gli articoli 28 e 181 del Dlgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) ribadiscono in maniera esaustiva la necessità che il datore di lavoro proceda alla valutazione del “rischio microclimatico” e dei pericoli connessi allo “stress da calore”, la Regione Veneto interviene con proprio atto normativo per siglare un “protocollo d’intesa” con le istituzioni e le parti sociali, applicabile a tutti i settori produttivi con riferimento alle attività lavorative che comportano l’esposizione a temperature elevate e/o a radiazioni solari, sia in ambienti all’aperto che al chiuso.
La Corte di cassazione con recente sentenza n. 14578/2026 ha confermato che il colpo di calore subito da un lavoratore non può essere considerato una fatalità ma un rischio prevedibile che il datore di lavoro avrebbe dovuto farsi carico di evitare ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro).
La disposizione regionale sottolinea la necessità che la prevenzione del rischio climatico sia oggetto di attenta valutazione nel “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)”, ne sia promossa un’adeguata informazione nei confronti dei lavoratori e siano adottate misure di protezione (previsione ed estensione di momenti di pausa in ambienti adeguati, messa a disposizione di acqua per una corretta idratazione, abbigliamento e dispositivi idonei, gestione e organizzazione degli orari orientata a evitare o ridurre la prestazione di lavoro nelle ore più calde, attivazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori più sensibili) per ridurre al minimo gli impatti negativi del rischio clima.
Ai fini della valutazione dei rischi la Regione richiama metodiche riconosciute dagli standard internazionali quali l’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) per la considerazione del pericolo da stress termico di primo screening e il metodo PHS per un controllo più scrupoloso.
Nell’impeganare tutti i soggetti firmatari del protocollo d’intesa a rendersi parti attive per la sensibilizzazione dei rischi connessi alle alte temperature che la stagione estiva comporta con sempre maggiore frequenza (gli ultimi 10 anni sono stati gli anni più caldi da quando si monitorano le temperature), la Deliberazione della Giunta Regionale fornisce indicazioni e raccomandazioni specifiche per il comprato agricolo, edile e della logistica.
Se l’attenzione particolare dedicata ai settori dell’agricoltura e dell’ediliza appare scontata in funzione dello svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente all’aperto, la considerazione del rischio climatico per il comparto logistico deriva dalle riscontrate difficoltà di climatizzazione di spazi di grande volume e prevalentemente occupati da merci.
Le stesse mansioni dei lavoratori impiegati in tali contesti sono, inoltre e con frequenza, praticate sia attraverso la movimentazione meccanica delle merci ma anche mediante movimentazione manuale (carico/scarico, picking, trasporto manuale) con elevato dispendio metabolico.
Da segnalare, infine, che la Regione Veneto, a differenza della quasi totalità delle altre Regioni che hanno emanato appositi provvedimenti, non ha imposto un divieto di svolgimento dell’attività lavorativa in un determinato orario in presenza di rischio climatico elevato (12. 30 – 16. 00), preferendo vincolare i datori di lavoro alla rigorosa applicazione delle misure preventive richiamate nel protocollo sottoscritto dalle parti sociali e dai soggetti istituzionali.
Lo studio rimane a disposizione.



