Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2024 della legge n. 203, che entrerà in vigore dal
prossimo 12 gennaio 2025, il legislatore interviene con l’obiettivo di semplificare
alcuni adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento
ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina
dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli
ammortizzatori sociali.
Si richiama, in particolare, l’art.
19 della legge, che tratta la risoluzione del rapporto in caso di assenza
prolungata dal lavoro, stabilendo che quando è ingiustificata ed è protratta
oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione
contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto per
volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle
dimissioni telematiche.
Si deve qui ricordare quanto
stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 che enuncia un principio secondo il
quale le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per
essere efficaci, devono avvenire esclusivamente in modalità telematica per
iniziativa del dipendente, attraverso il portale del Ministero del Lavoro. Tale
procedura è stata prevista per prevenire il fenomeno delle c.d. dimissioni “in
bianco” poiché, con la modalità telematica, si ha oggettiva evidenza della
volontà del lavoratore di dare le dimissioni sottraendosi alla coercizione del
datore di lavoro. Infatti, la comunicazione delle dimissioni con la procedura
on line porta data certa e il datore di lavoro non potrà ricorrere all’espediente
di tenere nel cassetto le dimissioni prive di data, firmate dal dipendente
all’atto della sua assunzione.
Tuttavia questa norma di tutela
del lavoratore ha generato una prassi sfruttata a vantaggio dei dipendenti i
quali, nel desiderio di lasciare il posto di lavoro, invece di dare le
dimissioni in conseguenza delle quali non avrebbero goduto del sussidio di
disoccupazione (Naspi), provocavano il loro licenziamento attraverso l’assenza
ingiustificata, che veniva contestata dal datore di lavoro nell’ambito
dell’avvio della relativa procedura disciplinare, con applicazione della
sanzione del licenziamento e conseguente diritto alla Naspi.
La diffusione di tale prassi si è
talmente radicata tra le misure per cessare il rapporto di lavoro che è
diventata uno strumento usato anche per risolvere le controversie insorte tra
il datore di lavoro e il proprio dipendente, i quali potrebbero concordano di terminare
il rapporto, evitando di esporre l’azienda alla contestazione di un
licenziamento pretestuoso, non sorretto da motivi oggettivi, ricorrendo all’offerta
della Naspi accompagnata da incentivi economici in cambio della rinuncia
all’impugnazione del licenziamento; in siffatta ipotesi, la soluzione più
efficace per provocare il licenziamento
“concordato” è quella dell’assenza ingiustificata del lavoratore, soluzione
gradita all’azienda che in questo modo evita di esporsi ad una contestazione di
licenziamento illegittimo.
Orbene, per evitare tali condotte
elusive, l’art. 19 del Collegato Lavoro afferma un nuovo paradigma: l’assenza
ingiustificata del lavoratore oltre i termini previsti dal contratto collettivo
di lavoro, deve essere considerata una manifestazione di volontà di cessare il
rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e non si applica la disciplina
delle dimissioni on line che era la sola procedura, fino ad ora, che consentiva
di validarle legalmente.
Questo principio, per trovare
effettiva attuazione deve essere accompagnato dalle attese circolari
esplicative, necessarie per comprendere come l’Ispettorato del Lavoro,
incaricato di verificare la veridicità della comunicazione inviata dal datore
di lavoro in caso di assenza del proprio dipendente, potrà effettuare i dovuti
controlli.
Tuttavia, per quanto opportuna
sia la norma introdotta dal Collegato Lavoro, i Latini direbbero: “Facta lex
inventa fraus!” sicchè altri espedienti potranno trovare domiciliazione nel
diritto del lavoro non scritto.
Lo studio rimane a disposizione.
Lo studio rimane a disposizioni per eventuali approfondimenti e aggiornamenti.