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La legge 34/2026 (art. 11), entrata in vigore il 7 aprile 2026, ha inserito la disciplina della sicurezza del lavoro agile all’interno del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. n. 81/2008) e reso effettivo quanto, in realtà, era già previsto dalla specifica normativa sullo smart working (Dlgs. n. 81/2017). 

A seguito della modifica introdotta dalla suddetta norma, l’art. 3, comma 7-bis, del Dlgs. n. 81/2008 impone ai datori di lavoro di assolvere agli obblighi di sicurezza compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in particolare per quanto concerne l’uso di videoterminali, attraverso la consegna con cadenza almeno annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di uninformativa dedicata all’illustrazione dei rischi generici e di quelli specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e alla necessaria nonché obbligatoria collaborazione richiesta ai lavoratori.

In ordine alla corretta predisposizione dell’informativa il datore di lavoro può rifarsi ad alcuni modelli tra cui quello elaborato dall’Inail ai tempi della pandemia e, in epoca recentissima, dalla Fondazione Studi ei Consulenti del Lavoro.

Peculiare attenzione per i lavoratori operanti in smart working deve essere dedicata ai rischi connessi all’uso di apparecchiature informatiche, in particolare ai rischi per la vista, ai problemi posturali, alle condizioni ergonomiche e ambientali e al rispetto delle pause nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo sempre nella debita considerazione la circostanza che l’attività è resa al di fuori degli ambienti aziendali.

L’attrazione della disciplina all’interno del Testo Unico sulla sicurezza assoggetta l’obbligo informativo nei confronti dei lavoratori agili all’ordinario regime sanzionatorio che ne punisce la violazione con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro.

È bene ricordare che per smart working si intende una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro dipendente caratterizzata dall’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno (domicilio del lavoratore, altri ambienti come ad esempio spazi di co-working) entro i limiti legali e contrattuali di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. A differenza del “telelavoro” che si caratterizza per la replica della medesima prestazione lavorativa  mediante la sua mera delocalizzazione  rispetto al luogo in cui si trova il datore di lavoro, il lavoro agile si qualifica per l’articolazione flessibile con cui viene resa la prestazione, anche con riferimento ai tempi e al luogo, e per il perseguimento di obiettivi finalizzati alla conciliazione degli spazi di vita e di lavoro e all’incremento della produttività del lavoro stesso.

La prestazione di lavoro in modalità agile deve essere regolamentata da un accordo tra le parti che ne disciplina lo svolgimento al di fuori dei locali aziendali, le forme attraverso cui  il datore di lavoro ha modo di esercitare il proprio potere direttivo e di controllo, ne individua gli strumenti utili e necessari alla corretta realizzazione della prestazione lavorativa e le misure tecniche e organizzative che consentono al lavoratore di salvaguardare il proprio “diritto alla disconnessione“.

Per quanto riguarda l’adempimento comunicativo, a decorrere dal 12 gennaio 2015, l’art. 14, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro) ha previsto che il datore di lavoro deve comunicare in modalità telematica al Ministro del Lavoro antro 5 giorni dal suo inizio la prestazione di lavoro resa in modalità agile così come entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo o la cessazione del periodo di lavoro svolto in regime di smart working.

Dal punto di vista statistico, dopo il boom che aveva visto impiegati nel lavoro agile nel corso dell’anno 2020, anno dell’emergenza epidemiologica da Covid, oltre sei milioni e mezzo di lavoratori, quota che a partire dall’anno 2022 si è assestata intorno ai 3 milioni e mezzo, i lavoratori che operano da remoto hanno fatto registrare un aumento tendenziale nel corso dell’anno 2025 (+0,6%) e una prospettiva di rapida crescita qualora e malauguratamente non si dovesse placare o meglio risolvere il conflitto bellico in Medio Oriente. I lavoratori agili operano prevalentemente nelle grandi imprese mentre si riducono sensibilmente nelle medie, piccole e microimprese. 

Lo Studio rimane a disposizione.

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