
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Legge n. 112/2026 è stato definitivamente convertito in legge il decreto-legge n. 62/2026 (cd. decreto 1° maggio) dedicato a sostenere l’assunzione stabile di giovani e donne, oltre che l’occupazione nelle aree del mezzogiorno, a definire legalmente cosa si intenda per “salario giusto”, a promuovere entro tempi sostenibili i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, a estendere il periodo di utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato, a contrastare il caporalato digitale e a prevedere ulteriori adempimenti informativi in capo ai datori di lavoro.
In materia di incentivi all’occupazione di giovani under 35 e donne svantaggiate il quadro regolatorio, oltre che con la conversione in legge del decreto sopra menzionato, si è completato con la diffusione da parte dell’Inps della circolare n. 72/2026 dedicata all’illustrazione dell’esonero contributivo previsto per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine instaurati con giovani al di sotto dei 35 anni di età.
Nella tabella seguente un riepilogo sintetico dei bonus occupazionali previsti:
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Incentivo |
Lavoratori interessati |
Limite massimo |
Limite zona Zes |
Durata |
Fonti normative e amministrative |
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Bonus under 35 |
Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di giovani under 35 svantaggiati o molto svantaggiati ex Reg. UE n. 651/2014 |
500 euro mensili |
650 euro mensili |
24 mesi in caso di lavoratori molto svantaggiati e 12 mesi in caso di lavoratori svantaggiati |
art. 2, dl 62/2026 – circolare Inps n. 55/2026 e messaggio Inps n. 1966/2026 |
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Bonus donne |
Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate secondo le definizioni di cui al Reg. UE n. 651/2914 |
650 euro mensili |
800 euro mensili |
24 mesi in caso di lavoratrici molto svantaggiate e 12 mesi in caso di lavoratrici svantaggiate |
art. 1, dl 62/2026 – circolare Inps n. 57/2026 e messaggio Inps n. 1970/2026 |
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Bonus ZES |
Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 da parte di datori di lavoro < 10 dipendenti di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi |
650 euro mensili |
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24 mesi |
art. 3, dl 62/2026 – circolare Inps n. 56/2026 e messaggio Inps n. 1968/2026 |
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Principali condizioni di accesso agli incentivi |
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Un incentivo specifico è stato previsto dall’art. 4, del decreto-legge n. 62/2026 e ora illustrato dalla circolare dell’Inps n. 72/2026 per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.
Il bonus, consistente nell’esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali entro il tetto massimo di 500 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, riguarda le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° agosto 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
Le trasformazioni devono riguardare, senza soluzione di continuità, contratti di lavoro a tempo determinato instaurati entro la data del 30 aprile 2026 e la cui durata, al momento della trasformazione, non deve essere superiore a 12 mesi.
Il lavoratore, al momento della trasformazione a tempo indeterminato, non deve aver compiuto il 35° anno di età e non deve essere stato in precedenza mai occupato con contratto a tempo indeterminato (precedenti rapporti di apprendistato o con contratto intermittente pur se stipulati a tempo indeterminato non sono di ostacolo al riconoscimento del bonus).
Rispetto alla previsione normativa, la circolare dell’istituo previdenziale si caratterizza per almeno due circostanze: a) l’agevolazione dedicata alla cd. “stabilizzazione” secondo l’Inps, a seguito anche di apposita interlocuzione con la Commissione europea, non risulta soggetta a preliminare autorizzazione da parte della stessa Commissione trattandosi di un intervento generalizzato rivolto alla promozione dell’occupazione giovanile stabile e non idoneo a creare condizioni di vantaggio per alcun contesto aziendale o settore produttivo o area geografica; b) tra le condizioni generali per l’accesso ai bonus assunzionali è prevista, come segnalato nella tabella soprastante, la pubblicazione della richiesta di personale (vacancy) generatrice dell’assunzione agevolate nel portale ministeriale SIISL (a oggi in stand by fino all’emanazione del decreto ministeriale di attuazione), nel caso di trasformazione agevolata la predetta pubblicazione non è richiesta trattandosi di un adempimento previsto esclusivamente in caso di assunzione.
Nella tabella che segue una sintesi degli altri provvedimenti contenuti nella norma in commento:
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Decreto legge n. 62/2026 convertito nella Legge n. 112/2026 Altre misure |
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salario giusto [art. 7] |
Il cd. salario giusto, cui dovrebbe corrispondere l’adeguatezza Per “trattamento conomico complessivo (TEC)” si intendono tutte Il rispetto del salario giusto, da dichiararsi in sede di |
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rinnovo dei CCNL [art. 10] |
Nel caso di mancato rinnovo del CCNL entro i 9 mesi dalla Per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del |
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contratti di prossimità [art. 7-bis] |
I contratti di prossimità di cui all’art. 8, del decreto |
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Somministrazione a tempo indeterminato [ art. 16 quinquies] |
Innalzato a 36 mesi il periodo di somministrazione a I periodi di missione effettuati prima dell’entrata in vigore |
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Distacco [art. 16 quater] |
Al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali e della |
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Tirocini extracurriculari [art. 4 bis] |
Nell’ambito di ciascun gruppo di impresa il limite |
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Obblighi informativi [art. 11] |
Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il codice |
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Ulteriori previsioni sono dedicate al contrasto del caporalato |
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Lo studio rimane a disposizione.



