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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Legge n. 112/2026 è stato definitivamente convertito in legge il decreto-legge n. 62/2026 (cd. decreto 1° maggio) dedicato a sostenere l’assunzione stabile di giovani e donne, oltre che l’occupazione nelle aree del mezzogiorno, a definire legalmente cosa si intenda per “salario giusto”, a promuovere entro tempi sostenibili i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, a estendere il periodo di utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato, a contrastare il caporalato digitale e a prevedere ulteriori adempimenti informativi in capo ai datori di lavoro.

In materia di incentivi all’occupazione di giovani under 35 e donne svantaggiate il quadro regolatorio,  oltre che con la conversione in legge del decreto sopra menzionato, si è completato con la diffusione da parte dell’Inps della circolare n. 72/2026  dedicata all’illustrazione dell’esonero contributivo previsto per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine instaurati con giovani al di sotto dei 35 anni di età.

Nella tabella seguente un riepilogo sintetico dei bonus occupazionali previsti:

Incentivo

Lavoratori interessati

Limite massimo

Limite

zona Zes

Durata

Fonti normative e amministrative

Bonus under 35

Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di  giovani under 35 svantaggiati o molto svantaggiati ex Reg. UE n. 651/2014

500 euro mensili

650 euro mensili

24 mesi in caso di lavoratori molto svantaggiati e 12 mesi in caso di lavoratori svantaggiati

art. 2, dl 62/2026 – circolare Inps n. 55/2026 e messaggio Inps n. 1966/2026

Bonus donne

Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate secondo le definizioni di cui al Reg. UE n. 651/2914

650 euro mensili

800 euro mensili

24 mesi in caso di lavoratrici  molto svantaggiate e 12 mesi in caso di lavoratrici svantaggiate

art. 1, dl 62/2026 – circolare Inps n. 57/2026 e messaggio Inps n. 1970/2026

Bonus ZES

Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 da parte di datori di lavoro < 10 dipendenti di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi

650 euro mensili

 

24 mesi

art. 3, dl 62/2026 – circolare Inps n. 56/2026 e messaggio Inps n. 1968/2026

Principali condizioni di accesso agli incentivi

  • Rispetto dei principi generali di cui all’art. 31, del Dlgs 150/2015 (diritto di precedenza dello stesso o di altro lavoratore, sospensioni del lavoro in atto);
  • Regolarità contributiva (Durc);
  • Assenza di violazioni in materia di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza;
  •  Rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro;
  • Verifica dell’incremento occupazionale netto;
  • Rispetto del “salario giusto” ovvero dell’erogazione di in trattamento economico individuale non inferiore al “trattamento economico complessivo” come definito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Divieto di licenziamento nei sei mesi precedenti e nei sei messi successivi all’assunzione;
  • Pubblicazione della “vacancy”  preventivamente o contestualmente all’assunzione in SIISL ( obbligatoria a far data dalla pubblicazione, a oggi non avvenuta, del decreto attuativo.

Un incentivo specifico è stato previsto dall’art. 4, del decreto-legge n. 62/2026 e ora illustrato dalla circolare dell’Inps n. 72/2026 per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.

Il bonus, consistente nell’esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali entro il tetto massimo di 500 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, riguarda le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° agosto 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

Le trasformazioni devono riguardare, senza soluzione di continuità, contratti di lavoro a tempo determinato instaurati entro la data del 30 aprile 2026 e la cui durata, al momento della trasformazione, non deve essere superiore a 12 mesi.

Il lavoratore, al momento della trasformazione a tempo indeterminato, non deve aver compiuto il 35° anno di età e non deve essere stato in precedenza mai occupato con contratto a tempo indeterminato (precedenti rapporti di apprendistato o con contratto intermittente pur se stipulati a tempo indeterminato non sono di ostacolo al riconoscimento del bonus).

Rispetto alla previsione normativa, la circolare dell’istituo previdenziale si caratterizza per almeno due circostanze: a) l’agevolazione dedicata alla cd. “stabilizzazione” secondo l’Inps, a seguito anche di apposita interlocuzione con la Commissione europea, non risulta soggetta a preliminare autorizzazione da parte della stessa Commissione trattandosi di un intervento generalizzato rivolto alla promozione dell’occupazione giovanile stabile e non idoneo a creare condizioni di vantaggio per alcun contesto aziendale o settore produttivo o area geografica; b) tra le condizioni generali per l’accesso ai bonus assunzionali è prevista, come segnalato nella tabella soprastante, la pubblicazione della richiesta di personale (vacancy) generatrice dell’assunzione agevolate nel portale ministeriale SIISL (a oggi in stand by  fino all’emanazione del decreto ministeriale di attuazione), nel caso di trasformazione agevolata la predetta pubblicazione non è richiesta trattandosi di un adempimento previsto esclusivamente  in caso di assunzione.

Nella tabella che segue una sintesi degli altri provvedimenti contenuti nella norma in commento:

Decreto legge n. 62/2026 convertito nella Legge n. 112/2026

Altre misure

salario giusto

[art. 7]

Il cd. salario giusto, cui dovrebbe corrispondere l’adeguatezza
retributiva prevista dall’art. 36, della Costituzione, è da individuarsi nel
trattamento economico complessivo (TEC)” definito dai CCNL
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, con riguardo  al
settore e alla categoria produttiva di riferimento, all’attività principale o
prevalentemente esercitata dal datore di lavoro, alla dimensione e alla
natura giuridica dello stesso datore di lavoro.

Per “trattamento conomico complessivo (TEC)” si intendono tutte
le voci retributive, fisse e continuative, dirette, indirette e
differite, previste dal CCNL comprese le mensilità aggiuntive, le indennità
fisse e continuative, le prestazioni di welfare destinate alla generalità dei
lavoratori e ogni altro istituto contrattuale che abbia valore economico.
Rimangono escluse solo le voci retributive discrezionali e variabili
riconosciute ai singoli lavoratori.

Il rispetto del salario giusto, da dichiararsi in sede di
istanza telematica di accesso, rappresenta il presupposto essenziale
per la spettanza degli incentivi dedicati all’assunzione di giovani
under 35, donne e alla stabilizzazione dei contratti  a tempo
determinato di cui al decreto 62.

rinnovo dei CCNL

[art. 10]

Nel caso di mancato rinnovo del CCNL entro i 9 mesi dalla
scadenza sarà dovuto ai lavoratori interessati un adeguamento forfettario
pari al 50% dell’indice IPCA-NEI (indice dei prezzi al consumo al
netto dei prodotti energetici importati).

Per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del
decreto (1° maggio), la nuova disciplina scatterà dal 1° gennaio 2027.

contratti di prossimità

[art. 7-bis]

I contratti di prossimità di cui all’art. 8, del decreto
legge n. 138/2011
, ovvero le intese aziendali o territoriali sottoscritte
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in deroga a
disposizioni di legge o contratto collettivo, dovranno essere depositati
presso il Ministero del Lavoro e il CNEL, della loro sottoscrizione dovranno
entro tre giorni essere informati per iscritto i lavoratori in caso di
intese peggiorative e qualora gli accordi di prossimità riguardino datori di
lavoro con organico pari o inferiore a 15 dipendenti, la loro
sottoscrizione dovrà avvenire presso la sede dell’Ispettorato territoriale
del Lavoro competnete.

Somministrazione a tempo indeterminato

[ art. 16 quinquies]

Innalzato a 36 mesi il periodo di somministrazione a
tempo determinato presso lo stesso utilizzatore del lavoratore assunto a
tempo indeterminato dall’agenzia.

I periodi di missione effettuati prima dell’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto 62 (28 giugno 2026) non si computano.

Distacco

[art. 16 quater]

Al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali e della
continuità produttiva aziendale anche con l’obiettivo di limitare il ricorso
agli ammortizzatori sociali il distacco, in deroga all’art. 30, del Dlgs
n. 276/2003, 
è ammesso in assenza dell’interesse del
distaccante.

Tirocini extracurriculari

[art. 4 bis]

Nell’ambito di ciascun gruppo di impresa il limite
massimo di utilizzo del tirocinio extracurriculare è di 12 mesi.

Obblighi informativi

[art. 11]

Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il codice
alfanumerico
del CCNL applicato al rapporto di lavoro nella lettera di
assunzione
(o entro un mese dall’inizio del rapporto)  e nel cedolino
di paga
.

Ulteriori previsioni sono dedicate al contrasto del caporalato
digitale
(rider), alla gestione delle graduatorie dei lavoratori
disabili
e all’agevolazione delle misure di conciliazione vita-lavoro.


Lo studio rimane a disposizione.

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