Newsletter 14 04 23

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Informativa a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199/2025 

(Legge di Bilancio 2026)

La normativa in materia di TFR è dettata dall’art. 2120, del codice civile che prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto all’indennità denominata trattamento di fine rapporto, calcolata sommando per ogni anno di servizio una quota non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, con esclusione di rimborsi spese, indennità di trasferta e altri compensi corrisposti in modo non ricorrente, divisa per 13,5 e annualmente rivalutata sulla base dell’applicazione di uno specifico coefficiente.

Si tratta, pertanto, di un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Anticipazione del TFR

Nel corso del rapporto di lavoro il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR nel rispetto dei seguenti requisiti e limiti:

 

·         il lavoratore deve possedere un’anzianità di servizio di almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro;

·         l’importo massimo non può essere superiore al 70% del TFR maturato.

 

L’anticipazione può essere richiesta solo in presenza delle seguenti ragioni giustificatrici:

 

·         far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle ASL;

·         acquisto di prima casa per sé o per i figli (comprovato da atto notarile);

·         spese nel corso della fruizione dei congedi parentali o per la formazione.

 

Le richieste di anticipazione devono essere soddisfatte entro il limite del 10%  degli aventi diritto e nella misura non superiore al 4% del numero totale dei dipendenti.

I criteri di priorità pe l’accoglimento delle richieste sono solitamente individuati dai contratti collettivi.

In materia di anticipazione del TFR è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  con la nota n. 616, del 3 aprile 2025 che, in considerazione della natura sostanziale del trattamento di fine rapporto da individuarsi nell’accantonamento di una somma da destinare al lavoratore in funzione di tutela economica al termine del rapporto di lavoro, ha negato la possibilità di corrispondere il TFR in forma di anticipo mensile in busta paga che altro, invece, non rappresenterebbe che una mera integrazione retributiva con conseguente imposizione dell’onere contributivo e fiscale ordinario.

Destinazione del TFR e novità introdotte dalla Legge 199/2025 

(Legge di bilancio 2026)

Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda, i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria dell’Inps.

Dal 1° gennaio 2026, l’art. 1, comma 203, della Legge 199/2025 ha previsto che anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia dei 50 dipendenti in qualsiasi momento successivo all’inizio dell’attività, sono soggetti all’obbligo di versamento al Fondo Inps.

Tuttavia, esclusivamente nel corso degli anni 2026 e 2027,  l’obbligo opera solo se il numero medio dei dipendenti annuale è pari a 60, mentre per il periodo dal 2028 al 2031 torna ad abbassarsi a 50 per stabilizzarsi dall’anno 2032 alla soglia media di almeno 40 dipendenti.

La novità di maggior rilievo introdotta dalla Legge 199/2025 è quella di cui all’art. 1, comma 204 che introduce la regola del silenzio-assenso in materia di scelta del conferimento del TFR a cura dei lavoratori.

Dal 1° luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione che entro 60 giorni dalla data di assunzione non manifestano esplicitamente la scelta di destinare il proprio TFR ad altra forma pensionistica o di mantenerlo in azienda aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, anche per quanto riguarda la contribuzione datoriale e a carico del lavoratore, secondo le seguenti modalità:

 

·         verso la forma pensionistica prevista dagli accordi e dai contratti collettivi, anche di secondo livello;

·         in caso di presenza di più forme pensionistiche verso quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;

·         in assenza di accordi e contrattazione collettiva la forma pensionistica complementare di destinazione è il fondo Cometa;

·         nell’arco dei 60 giorni successivi all’assunzione il lavoratore fa facoltà di rinunciare all’adesione automatica e scegliere di: a) conferire il TFR ad altra forma di previdenza complementare di libera scelta; b) mantenere il TFR in azienda, scelta che può essere successivamente revocata.

Garanzia del trattamento di fine rapporto

Nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, i casi più frequenti sono il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale o altre situazioni riconducibili a crisi d’impresa,  soccorre il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps (da ultimo vedasi circolare Inps n. 70/2023) che garantisce la copertura per l’intero TFR maturato fino all’inizio della procedura di crisi e insolvenza datoriale.

Qualora il mancato pagamento del TFR riguardi contesti datoriali non assoggettabili alle procedure concorsuali, ricade sul lavoratore l’onere di dimostrare l’insufficienza patrimoniale del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata infruttuosa.

La domanda per l’attivazione del Fondo di Garanzia deve essere presentata all’Inps entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Adempimenti informativi del datore di lavoro

Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori di prima assunzione un’informativa sugli:

 

·         sugli accordi e contratti collettivi in materia di previdenza complementare;

·         sul meccanismo di adesione automatica di nuova introduzione;

·         sulla forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;

·         sulle diverse scelte disponibili.

 

Ai lavoratori non di prima assunzione il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione, deve fornire idonea informativa in merito agli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e verificare la scelta in precedenza effettuata dal lavoratore acquisendone apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il lavoratore deve informare il lavoratore  circa la possibilità, entro 60 giorni dall’assunzione, di indicare a quale forma di previdenza complementare destinare il TFR maturando a tale data, precisando che in assenza di esplicita manifestazione sarà applicato il meccanismo di adesione automatica.

 

In caso di adesione automatica del lavoratore alla previdenza complementare, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla forma pensionistica di destinazione, operando i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall’assunzione.

 

Fac-simile Informativa

FOGLIO INFORMATIVO

Oggetto:  Destinazione del Trattamento di fine rapporto (TFR)

Legge 199/2025, art. 1, commi 201 – 2025

 

Gentile lavoratore/trice,

in occasione della Sua assunzione avvenuta in data ________________ La informiamo che, ai sensi delle attuali norme di legge e della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025), il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) da Lei maturato sarà destinato a forme di previdenza complementare secondo la disciplina del silenzio-assenso, qualora non venga espressa una diversa volontà entro 60 giorni dalla data di assunzione

 

Lei ci potrà comunicare entro il suddetto termine:

  1. di voler mantenere il TFR in azienda: in tal caso Il TFR rimarrà accantonato presso l’azienda e verrà liquidato alla fine del rapporto di lavoro;
  2. di voler destinare il TFR a una forma previdenza complementare: Il TFR sarà versato al fondo pensione da Lei indicato.

Il Meccanismo del Silenzio-Assenso introdotto dalla Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026):

Entro 60 giorni dalla data di assunzione, è possibile restituire il modulo di scelta. In assenza di una Sua comunicazione scritta entro tale termine, l’azienda procederà automaticamente ad iscriverLa al fondo pensione di riferimento. 

L’iscrizione automatica comporta il versamento del TFR maturando, del contributo a Suo carico e del contributo a carico dell’azienda, ove previsto, alla forma pensionistica prevista dal CCNL applicato.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per fornirLe la documentazione informativa relativa al fondo pensione di riferimento.

 

Luogo e data _____________

Firma del Datore di Lavoro/HR

 

_______________________________________________________________________________________

Ricevuta Informativa

 
Il/La sottoscritto/a _________________________ dichiara di aver ricevuto in data __________ l’informativa sulla destinazione del TFR ai sensi della normativa vigente.

 

Firma del Lavoratore: _________________________

(il fac-simile è basato su indicazioni generali e richiede adattamenti in base al CCNL specifico e alle procedure HR aziendali).

 

 Lo Studio rimane a disposizione.

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