Il Decreto-legge n. 30/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2021, nell’affrontare l’emergenza epidemiologica in atto e la conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito delle regioni classificate come “zone rosse”, ha previsto la possibilità per tutti i lavoratori dipendenti, genitori conviventi di figli di età inferiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni), di ricorrere allo Smart working, fino al 30 giugno 2021, nei seguenti casi:
- per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- al periodo di quarantena disposto dall’azienda sanitaria locale nei confronti del figlio;
- durante il periodo di infezione da Covid-19 del figlio.
Qualora non sia possibile accedere al lavoro agile per motivi organizzativi legati alla particolare tipologia di attività, è concessa ad uno solo genitore dei due, la possibilità di astenersi dal lavoro alle seguenti condizioni:
- Se il figlio ha un’età inferiore a 14 anni (13 anni e 364 giorni), oppure se possiede una disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 104/92 e indipendentemente dall’età, uno dei genitori ha diritto a un congedo indennizzato, in sostituzione della retribuzione, nella misura del 50%, da calcolare sulla base della retribuzione globale di fatto dell’ultimo mese di lavoro, per le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. Il periodo di astensione è coperto da contribuzione figurativa.
- Se il figlio, invece, ha un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro senza percepire retribuzione né indennità e senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui uno dei genitori lavora in modalità agile o fruisce del congedo indennizzato e non, oppure sia sospeso dal lavoro per trattamento di integrazione salariale o non svolga alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo.
Si segnala che eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021, durante i periodi di DAD, infezione Covid-19 o quarantena del figlio, possono essere convertiti, su domanda, nel nuovo congedo con indennità al 50%.
Al fine di dare attuazione a tale previsione normativa, è necessario attendere le istruzioni dell’Inps che saranno emanate con apposita circolare.