In data 22 settembre 2021 è entrato in vigore il primo decreto che ha istituito l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, prevedendone l’iniziale utilizzo sino al 31 dicembre 2021, originario termine di fine emergenza (D.L. 127/2021). Tale provvedimento è stato successivamente seguito da una serie di interventi che hanno modificato l’obbligo iniziale che è stato prorogato in un primo momento sino al 31 marzo 2022 (nuovo termine di fine emergenza) e successivamente mantenuto sino al 30 aprile 2022.
Parallelamente a queste disposizioni, è stato emanato un provvedimento legislativo che ha introdotto l’obbligo di green pass “rafforzato”, ottenuto cioè esclusivamente tramite vaccinazione o guarigione, per tutti i soggetti (lavoratori e non) con età superiore a 50 anni per il periodo decorrente dal 15 febbraio sino al 15 giugno 2022 (D.L. 1/2022), in mancanza del quale è stata prevista una sanzione amministrativa di € 100 oltre alla sanzione derivante dalla sospensione del rapporto di lavoro.
In ultimo, con l’entrata in vigore del decreto n. 24 del 24 marzo 2022 si sono definite le regole per un graduale ritorno alla “normalità”, prevedendo l’utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022.
In particolare, la norma citata ha stabilito l’obbligo del green pass base per tutti i lavoratori sino al 30 di aprile, indipendentemente dall’età e, dal 1° maggio, l’eliminazione dell’obbligo di possesso del green pass base e rafforzato per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Tuttavia, con riferimento ai soggetti ultracinquantenni, così come individuati dal D.L. 1/2022, ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.L. 24/2022, pur venendo meno l’obbligo di esibire il green pass rafforzato, a partire dal 1° maggio p.v., tali soggetti dovranno vaccinarsi per disposizione di legge con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di somministrazione del vaccino sarà loro applicata la sanzione amministrativa prevista sino al termine originario del 15 giugno 2022, così come stabilito dal D.L. 1/2022.
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