Il contratto di apprendistato senza limiti di età per lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e la nuova versione dell’assunzione agevolata di donne
Contratto di apprendistato senza limiti di età
L’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015 (codice dei contratti – jobs act) ammette l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, al fine di una loro qualificazione o riqualificazione professionale, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (Naspi, indennità speciale edile, trattamento di disoccupazione per i collaboratori (Dis-coll)).
Dal 1° gennaio 2017 le norme in materia di mobilità sono state abrogate e, pertanto, la tipologia contrattuale interessa ormai esclusivamente i titolari di Naspi, disoccupazione edile e Dis-coll ( a tal proposito con circolare n. 108 /2018 l’Inps ha ribadito che si deve trattare di lavoratori effettivamente beneficiari del trattamento a cui sia stato comunicato almeno l’accoglimento della domanda di prestazione).
L’apprendistato senza limiti di età di cui alla suddetta fonte normativa è stato reso operativa a seguito dell’emanazione da parte dell’Inps del messaggio n. 2243, del 3 maggio 2017 e costituisce una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria applicabile alle tre tipologie di apprendistato.
Le deroghe principali all’ordinaria regolamentazione sono: a) il venir meno del limiti di età; b) l’applicazione anche alla fine del contratto della disciplina in materia di licenziamenti individuali (non è pertanto ammessa la libertà di recesso al termine del periodo di apprendistato); c) la riduzione contributiva applicata per l’intera durata del contratto di apprendistato ma non, anche, per i 12 mesi successivi.
Le aliquote contributive a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con questa tipologia di apprendistato sono:
- per aziende con un organico fino a 9 dipendenti:
- 1° anno di contratto, 3,11%;
- 2° anno di contratto, 4,61%;
- 3° anno di contratto 11,61%;
2. per aziende con un organico superiore a 9 dipendenti, l’aliquota è determinata nell’11,61% per i tre anni di apprendistato.
La finalità del contratto di apprendistato senza limiti di età è certamente quella di sostenere il reinserimento occupazionale di persone momentaneamente estromesse dal mercato del lavoro e proprio in ragione di tale peculiarità il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 5/2017, ha avuto modo di chiarire come in riferimento ai soggetti assunti con questa tipologia di apprendistato la cosiddetta “formazione pubblica di base o trasversale”, di massimo 120 ore per triennio, non sia richiesta qualora predetti soggetti abbiano avuto modo di acquisire quelle competenze di carattere generale in ragione delle pregresse esperienze lavorative effettuate anche con precedenti contratti di apprendistato (necessario che il lavoratore sia in possesso dell’attestazione formale di frequenza) .
Ai fini della legittima instaurazione del contratto di apprendistato di cui si argomenta si può, pertanto, concludere che i lavoratori che ne possono beneficiare sono certamente quelli che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione indicati (naspi, dis-coll, edile) e che qualora posseggano già una qualifica similare a quella per cui è attivato il contratto di apprendistato siano inseriti in un percorso formativo (piano formativo individuale) che ne possa apprezzabilmente arricchire quel bagaglio di competenze professionali di cui siano già dotati.
Assunzione agevolata di donne
la Legge di Bilancio (Legge 178/2020) all’art. 1, commi 16-19 ha previsto un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi, entro un limite massimo su base annua pari 6.000 euro, per le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi ovvero di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o impiegate in settori e/o professioni interessati da un elevato tasso di disparità occupazionale di genere o, ancora, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi indipendentemente dall’età e dalla residenza.
L’incentivo è riconosciuto per 12 o 18 mesi nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato, assunzione a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.
L’Inps con circolare n. 32, del 22 febbraio 2021 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo.
L’Inps stessa con messaggio n. 1421, del 6 aprile 2021 ha specificato che i requisiti suddetti (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, assenza di impiego da sei o 24 mesi) devono sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Una precisazione importante contenuta nel messaggio dell’istituto previdenziale riguarda la possibilità di accedere all’incentivo in argomento per la durata di 18 mesi anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine non agevolato.