Con l’autorizzazione della Commissione Europea (Decisione del 23/02/2021) e le successive istruzioni tecniche dell’INPS, circolare 24 del 11/02/2021 e messaggio 1836 del 06/05/2021, l’esonero contributivo previsto dall’art.12 c.14 del DL 137/2020 è finalmente operativo.

L’art.12 c.14 del Dl 137/2020 ha introdotto l’esonero contributivo per i datori di lavoro che nel periodo dal 16/11/2020 al 31/01/2021 non hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’art.12 c.1 (6 settimane).

Tale esonero può essere richiesto per un periodo massimo di 4 settimane, nel limite delle ore di trattamento salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020.

Come previsto dalle disposizioni INPS, per accedere all’esonero contributivo in questione va presentata istanza tramite cassetto previdenziale unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti. Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro può procedere con il recupero dell’agevolazione nel periodo 04/2021 – 08/2021.

L’ammontare dell’esonero non può superare la contribuzione a carico del datore di lavoro relativa ai mesi di spettanza (max quattro settimane nel periodo 16/11 – 31/01). Inoltre, come precisato dall’INPS, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile L.205/2017.

Si richiamano le ulteriori condizioni per poter accedere all’agevolazione:

  • la regolarità contributiva, attestata dal DURC ai sensi del DM Lavoro del 30.1.2015;
  • l’integrale rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge (dal D.Lgs 81/2008 fino alla L.68/1999, sul collocamento obbligatorio);
  • l’osservanza integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Inoltre, il datore di lavoro deve inoltre attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo come previsto dai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

Un ulteriore esonero contributivo alternativo alla cassa è stato previsto dalla L.178/2020 (Legge di Bilancio) per ulteriori 8 settimane, tuttavia tale agevolazione rimane ancora sospesa in attesa dell’autorizzazione della commissione Europea.

TABELLA DI RIEPILOGO

Incentivo

Periodo

Importo

Beneficiari

Incumulabilità

Esonero ‘alternativo’

art. 12 c. 14 

D.l. 137/2020

11/2020-03/2021

4 settimane

Contributi pieni dovuti sulle ore di integrazione salariale Covid-19 fruite a giugno 2020

Datori di lavoro non utilizzino la CIG D.l. Ristori (nessuna delle 6 settimane) e non procedano a licenziamenti fino al 31.01.2021

Con altre agevolazioni (entro la contribuzione dovuta)

Esonero ‘alternativo’ 

art. 1 cc. 306-308 

L. 178/2020

1/2021-3/2021

8 settimane

Contributi pieni dovuti sulle ore di integrazione salariale Covid-19 fruite a maggio e giugno 2020

Datori di lavoro non utilizzino la CIG della Manovra 2021 (nessuna delle 12 settimane)

Con altre agevolazioni (entro la contribuzione dovuta)

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