Assegno unico universale

La legge delega approvata lo scorso 30 marzo dal Parlamento cancella sei misure già esistenti per le famiglie e le trasforma in un contributo unico per tutti i figli a carico.

Assegno unico e universale

La legge n.46/2021 che contiene la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi con lo scopo di “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 06/04/2021 ed entrerà in vigore il 21/04/2021. 

Si tratta pertanto della “cornice” del quadro che sarà completato con i decreti attuativi che renderanno operativo il provvedimento. 

Con la denominazione UNICO si fa riferimento ad una misura che dovrebbe potenziare e unificare i contributi esistenti a favore delle famiglie con figli a carico. 

Con la denominazione UNIVERSALE si fa riferimento a somme spettanti a tutte le famiglie con figli, senza distinzioni tra lavoratori dipendenti e autonomi. 

L’assegno unico sostituirà sei misure a sostegno del reddito: assegno per il nucleo familiare, assegno ai nuclei con almeno 3 figli minori, detrazioni IRPEF per figli a carico, premio alla nascita, assegno di natalità, fondo di sostegno alla natalità. 

I beneficiari saranno tutti i nuclei familiari con figli: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, percettori di misure a sostegno del reddito.  

La determinazione dell’assegno sarà mensile per: figli nascituri a decorrere dal settimo mese di gravidanza, figli minorenni a carico, figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequentanti percorso di formazione scolastica, svolgenti tirocinio o attività lavorativa con reddito limitato, disoccupati o in cerca di lavoro presso centro per l’impiego o agenzia per il lavoro, svolgano servizio civile, figli disabili anche oltre il ventunesimo anno di età, qualora a carico. L’assegno verrà ripartito in pari misura tra i coniugi e il figlio maggiorenne a carico potrà riceverlo autonomamente. 

Le condizioni richieste per l’erogazione sono: 

  • cittadinanza italiana o comunitaria, o rapporto familiare con cittadini italiani e comunitari con permesso di soggiorno permanente, cittadinanza extraUE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permessi di soggiorno per lavoro o ricerca di durata almeno annuale; 
  • essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
  • essere residenti e domiciliati, con figli a carico, in Italia per l’intera durata del beneficio; 
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. 

L’assegno è erogato come credito d’imposta sulla base della condizione economica del nucleo familiare individuata attraverso l’ISEE, tenendo conto dell’età e delle eventuali condizioni di disabilità dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare. 

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