18 06 2021 assegno unico

Il giorno 8 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto contenente le “misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori”, con il quale è stata definita una misura “ponte” che accompagnerà temporaneamente le famiglie sino all’ entrata in vigore dell’assegno unico universale prevista per il mese di gennaio del prossimo anno.

Inizialmente sembrava definita una partenza generalizzata dal 1° luglio 2021, ma il governo ha modificato il percorso di attuazione prevedendo l’introduzione del nuovo strumento dal 1° luglio solamente per le famiglie che attualmente non percepiscono gli assegni per il nucleo familiare. Le famiglie che già percepiscono tale trattamento, invece, continueranno a vedersi corrispondere gli assegni, incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021.

IL Decreto-legge approvato nei giorni scorsi ha stabilito che per accedere all’assegno “ponte”, destinato alle famiglie che fino ad ora non hanno percepito gli assegni per il nucleo familiare, è necessario essere in possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro annui.

Inoltre, ai fini dell’accesso a tale misura di sostegno, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare;

Pertanto, le categorie di soggetti che avranno diritto ad accedere all’assegno “ponte” sono le seguenti:

  • lavoratori autonomi che, per i requisiti richiesti dalla normativa, non hanno fino ad ora potuto accedere all’assegno per il nucleo familiare;
  • lavoratori disoccupati che hanno esaurito la Naspi;
  • lavoratori incapienti e inattivi;
  • lavoratori dipendenti che attualmente sono stati esclusi dai percettori degli assegni per il nucleo familiare per ragioni legate ai limiti di reddito;
  • beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno per il nucleo familiare.

E’ interessante la stima compiuta dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, la quale ha rilevato che la platea dei potenziali percettori dell’assegno ponte sarà di circa 2 milioni di persone che fino ad ora potevano fruire solamente delle detrazioni fiscali per figli a carico.

A partire da gennaio 2022 invece, l’assegno unico diventa strutturale e universale e lo riceveranno mensilmente tutte le famiglie che hanno almeno un figlio a carico con età fino a 21 anni, con un importo variabile sulla base delle soglie ISEE, da 30 euro fino ad un massimo di 217,80 euro al mese per ciascun figlio. Se nel nucleo familiare sono presenti almeno 3 figli, l’importo per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%.

Per ottenere il nuovo assegno sarà necessario presentare domanda all’Inps direttamente, oppure attraverso un patronato, secondo le regole che saranno definite con apposito provvedimento da parte dell’Inps.

Per coloro che invece sono già percettori degli assegni per il nucleo familiare, come stabilito dal Decreto-legge, non sarà necessario presentare una nuova domanda, essendo definita una integrazione degli assegni già in essere dal mese di luglio sino al 31 dicembre di quest’anno. In particolare, per tali soggetti, gli importi dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sarà incrementato di un importo pari a:

  • 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli;

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