Accesso alle mail dei dipendenti: il Garante privacy dice no

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Con il provvedimento n. 10053224 del 17 luglio 2024, pubblicato il 22 ottobre, il Garante privacy si è occupato (è tornato ad occuparsi) della gestione e della consultazione delle e-mail nel contesto lavorativo pubblicando una disposizione di condanna nei confronti di una società che aveva conservato per tre anni successivi alla cessazione di un rapporto di agenzia le mail del collaboratore nei confronti del quale era in corso un giudizio per sottrazione di segreti industriali.

Per il Garante la conservazione dei messaggi di posta elettronica archiviati nella corrispondenza avvenuta in azienda durante il rapporto di collaborazione vanno limitati nel tempo, per non incorrere in un’azione illecita. Ma a questo parere si potrebbe obiettare che le comunicazioni via mail, che essendo generate con uno strumento aziendale e per finalità lavorative vanno considerate come beni di proprietà del datore di lavoro, contengono o possono contenere accordi contrattuali, proposte ed offerte di vendita, contatti con clienti e fornitori, relazioni istituzionali che, anche a distanza di tempo, possono servire all’azienda; tanto quanto possono contenere informazioni di atti illeciti commessi dal collaboratore. Quindi la loro conservazione, con le giuste garanzie, è comparabile a quella di un archivio cartaceo che viene mantenuto per salvaguardare le informazioni in esso contenute e disponibili all’azienda.

Sotto altro profilo, il provvedimento del Garante interviene anche sulla (presunta) violazione dell’art. 4 della legge 300/70: la consultazione che il datore di lavoro effettua sui dati contenuti nelle caselle di posta elettronica è idonea a consentire un’attività di controllo “a distanza” sull’attività dei propri dipendenti e collaboratori. Così qualificata, quest’azione per essere lecita, per cui deve essere esclusivamente finalizzata per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e fosse dunque preordinata a realizzare una delle finalità tassativamente indicate dall’art. 4, comma 1, legge n. 300/1970, deve prevedere che la Società abbia attivato la procedura di garanzia ivi prevista (accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o, in assenza, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).

Autorevoli commentatori si rifiutano decisamente di accogliere tale parere sostenendo che la posta elettronica è uno strumento di lavoro (cos’altro sennò?) preordinato a rendere la prestazione lavorativa e, in quanto tale, è sottratta alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa.

Con questo provvedimento il Garante privacy pare formulare un parere tutto orientato alla tutela dei (dati personali) dei lavoratori, mentre non tiene in considerazione l’esigenza delle aziende, esponendole alla violazione di norme che basterebbe codificare in modo chiaro e trasparente, attraverso l’adozione di uno specifico regolamento.

Lo studio rimane a disposizione.

Servizio “CpIOnline Aziende” di Veneto Lavoro

Servizio CpIOnline Aziende di Veneto Lavoro

Veneto Lavoro, agenzia regionale che presiede e organizza le attività dei Centri per l’impiego, ha dato avvio al nuovo servizio “CpIOnline Aziende”, con lo scopo di rendere un servizio gratuito a favore delle imprese, semplice ed efficiente, per la ricerca e la preselezione del personale.

Siamo lieti di informarVi che sul portale della Regione Veneto dedicato ai servizi per il lavoro, è stato da poco avviato un nuovo servizio, il CpIOnline Aziende, utilizzabile attraverso il sito internet http://www.cliclavoroveneto.it/

Tale strumento, organizzato da Veneto Lavoro, agenzia tecnica regionale che presiede e organizza sui territori le attività dei centri per l’impiego, si pone come obiettivo quello di rendere disponibile ai datori di lavoro uno strumento semplice ed efficiente per il supporto alla ricerca e preselezione del personale.

Attraverso CpIOnline Aziende, infatti, l’azienda ha la possibilità di caricare in autonomia la propria richiesta di personale e attivare contestualmente il servizio di incontro domanda-offerta del centro per l’impiego individuato e ricevere, visualizzandole in tempo reale, le candidature preselezionate e abbinate dal Centro per l’impiego.

Per poter fruire di tale servizio, l’azienda deve procedere con la registrazione del proprio profilo mediante l’accesso al link: http://www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende.

Successivamente, avvenuta la registrazione e l’attivazione del CpI Online Aziende, è prevista la sottoscrizione di un Accordo di servizio, da richiedere presso uno dei centri per l’impiego sul territorio, attraverso il quale dovranno essere comunicati codice fiscale e login dell’operatore aziendale che sarà abilitato all’utilizzo del sistema. L’operatore aziendale, una volta accreditato, potrà a sua volta delegare altri operatori aziendali.

Si sottolinea che il servizio di supporto alla ricerca e preselezione del personale fornito da Veneto Lavoro attraverso il nuovo servizio di CpI Online Aziende, è assolutamente gratuito.

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida operativa “Cpionline Aziende_IstruzioniAZIENDE”, oppure scrivere direttamente a: alberto.lanza@venetolavoro.it.