Il Decreto-legge 60 del 07 maggio 2024 (c.d. Coesione), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07 maggio 2024, ha introdotto (e reintrodotto) alcune agevolazioni contributive, sotto forma di esonero, in favore dei datori di lavoro privato che assumeranno lavoratori e lavoratrici dal 01 settembre 2024.
Di seguito esponiamo una sintesi di quanto previsto, in attesa del decreto ministeriale attuativo e dell’autorizzazione della Commissione europea.
Bonus giovani under 35
Questa agevolazione permette ai datori di lavoro di assumere lavoratori che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di fruire, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione di un contratto a termine dal 01 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, dell’esonero contributivo totale per un periodo di 24 mesi, nel limite massimo di 500,00 euro mensili, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Bonus ZES
Dal 01 gennaio 2024 è stata istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che comprende i territori di Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
I datori di lavoro che assumono lavoratori con più di 35 anni e disoccupati da almeno 24 mesi e che non occupano più di 10 dipendenti alla data di assunzione possono fruire, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione di un contratto a termine di lavoratori nelle regioni dell’area ZES, dell’esonero contributivo totale per un periodo di 24 mesi nel limite mensile massimo di 650,00 euro, con esclusione dei premi INAIL.
Bonus donne svantaggiate
Per l’assunzione dal 01 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di donne c.d. “svantaggiate” ossia donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, è prevista la possibilità di avvalersi di un esonero contributivo.
Tale esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e prevede uno sgravio contributivo per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile.
Le agevolazioni introdotte non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni ma sono compatibili con la maxi-deduzione del 120% previsto dal D.lgs. 216/2023.
Lo Studio resta a disposizione.