In data 7 luglio è stato approvato in Parlamento un emendamento al decreto Sostegni bis che interviene modificando in modo strutturale la normativa sui contratti a tempo determinato, introducendo un nuovo comma all’art. 19 D.Lgs. 81/2015.

Il provvedimento mira a dare risposte adeguate alle problematiche sorte durante il periodo di emergenza epidemiologica sull’utilizzo dei contratti a termine, considerato che, sulla base degli ultimi dati Istat sull’occupazione, il contratto a tempo determinato è stato la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata, permettendo al nostro Paese una spinta verso la ripresa economica.

La nuova disposizione, nel tentativo di risolvere le criticità che sono emerse in merito al difficile utilizzo delle causali imposte dalla legge per la stipulazione di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi, le quali non hanno garantito un adeguato riscontro alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro in questa fase di ripresa, prevede la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato anche per “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51”.

A riguardo, occorre specificare che l’art. 51 D.Lgs. 81/2015 riconosce facoltà di intervento ad ogni livello di contrattazione collettiva, cioè nazionale, territoriale e aziendale, consentendo così alle parti sociali, sulla base della previsione contenuta nel nuovo emendamento, di individuare le ipotesi in cui è possibile stipulare contratti a tempo determinato di durata complessiva superiore ai 12 mesi, al di fuori delle causali già previste dalla legge, sulla base delle effettive necessità delle singole realtà produttive.

Il quadro normativo attuale, senza considerare le deroghe introdotte durante il periodo emergenziale e in attesa della riforma, prevede che i contratti a tempo determinato abbiano una durata massima di 24 mesi e che dopo i primi 12 mesi “liberi” sia necessario applicare le rigide causali previste all’art. 19 D.Lgs. 81/2015, che sono:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Nel caso in cui tali condizioni, nella sostanza, non siano rispettate, è prevista la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato (dalla data di superamento del termine di 12 mesi).

Con la modifica dell’art. 19 citato, attraverso l’ampliamento del raggio di azione della contrattazione collettiva ad ogni livello, sarà possibile intervenire nella definizione di nuove causali sulla base delle effettive esigenze aziendali, prevedendo la stipulazione di contratti a termine con durata superiore ai 12 mesi complessivi, nel limite massimo di 24 mesi.

A tal proposito, è bene sottolineare come la contrattazione collettiva in tutti i suoi livelli, in particolare quella sviluppata a livello territoriale e aziendale, sia uno strumento utile non soltanto per ciò che riguarda l’introduzione di nuove causali per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, ma anche per la regolamentazione di tutti gli istituti che possono essere coinvolti nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro, con lo scopo di migliorare l’organizzazione aziendale, in modo tale da soddisfare i reali bisogni dell’impresa nel suo complesso.

About Labour, grazie alle esperienze maturate in materia di relazioni sindacali e contrattazione collettiva, è in grado di aiutare le aziende nell’utilizzo di questi strumenti, proponendo soluzioni per il miglioramento dell’organizzazione aziendale sulla base delle specifiche necessità dell’impresa.

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