Con la nota del 28 marzo u.s., l’Ispettorato nazionale del lavoro informa che, a partire dal 1° maggio p.v., per l’effettuazione delle comunicazioni preventive obbligatorie previste per il lavoro autonomo occasionale, viene prevista l’unica e nuova procedura telematica presente sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accessibile esclusivamente tramite SPID e CIE.
Fino al 30 aprile sarà possibile effettuare la comunicazione di lavoro autonomo occasionale anche a mezzo e-mail, secondo le modalità in essere e, dopo tale termine, sarà obbligatorio l’uso esclusivo della nuova procedura telematica per non incorrere in sanzioni.
Nel tentativo di fornire un’utile guida sul corretto utilizzo di questo particolare istituto, si richiamano alcune risposte che l’ispettorato ha fornito dall’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, sino ad oggi, in modo da chiarire l’ambito di applicazione di tale adempimento.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte del committente per lavoro autonomo occasionale, ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla precedente FAQ, trattandosi di attività commerciale che può essere svolta in modo abituale oppure in maniera occasionale.
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. (art. 2229 c.c. attività per le quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, art. 2230 prestazioni d’opera intellettuali) in ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
- L’adempimento della comunicazione preventiva obbligatoria prevista per il lavoro autonomo occasionale, va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, come individuate agli artt. 2229 e ss. c.c., viene escluso l’obbligo di comunicazione preventiva obbligatoria di lavoro autonomo occasionale.
Pertanto, anche a fronte di tali chiarimenti, si ribadisce il principio per cui sono soggette alla comunicazione obbligatoria tutte le attività previste dall’art. 2222 c.c. (“Contratto d’opera – quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente…”) e se sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (“Quei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere”)
Come chiarito dal Ministero del lavoro e dall’INL con nota congiunta n. 29 del 11/01/2022, restano esclusi dall’obbligo di comunicazione in oggetto, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto (ex voucher);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss.c.c. (art. 2229 c.c. attività per le quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, art. 2230 prestazioni d’opera intellettuali) ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Lo studio rimane a disposizione e con l’occasione augura a tutti una buona Pasqua.