Il Ministero del Lavoro, con decreto n. 67 del 31 marzo 2022, pubblicato il 27 aprile 2022, ha provveduto a modificare ed integrare il DM n. 95442/2016 relativo ai criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria con particolare riferimento alle causali che ne danno diritto, in conseguenza della situazione contingente provocata dalla crisi in atto in Ucraina.
Ancor prima di richiamare le modificazioni apportate vale la pena illustrare quali sono i requisiti generali stabiliti dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 in materia di ammortizzatori sociali.
Ai sensi dell’art. 11 l’ammissione al trattamento di cassa integrazione ordinaria è subordinata alla sussistenza del requisito della “transitorietà dell’evento” che deve essere valutato sotto il duplice aspetto della “temporaneità” e della “fondata previsione di ripresa dell’attività lavorativa”.
In altri termini, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della richiesta di CIGO, la ripresa della normale attività.
Deve inoltre sussistere il requisito della “non imputabilità della causale” che consiste non solo nella involontarietà e mancanza di imperizia e negligenza dell’azienda, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione.
Si tratta dunque, di condurre le ragioni della necessità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, a cause esogene all’azienda.
Nell’ambito di questo contesto normativo il Ministero del Lavoro, su pressione delle associazioni di categoria, ha emanato il decreto n. 67/2022 che introduce:
- all’art. 3 del DM n. 95442/2016, il nuovo comma 3-bis il quale prevede che:
- In considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina
- Per l’anno 2022
“Integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina”.
- all’art. 5 del citato DM n. 95442/2016, il nuovo comma 1-bis il quale prevede
- alla lettera a) che:
la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste “anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”.
- alla lettera b) che:
“nei casi di cui al comma 1-bis la relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”.
Pertanto, a fini della concessione della CIGO, l’impresa deve documentare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dimostrando, sulla base di elementi oggettivi.
Il processo amministrativo per la gestione della cassa integrazione ordinaria deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali, sia nella loro costituzione come RSA ed RSU, che alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, secondo quanto disposto dall’art. 14 del citato D.Lgs. 148/2015.
Lo Studio rimane a disposizione