
- Nuovo esonero contributivo lavoratrici madri
La legge di bilancio 2024 aveva previsto un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. In via sperimentale aveva stabilito per il solo anno 2024 l’esonero totale dei contributi a carico delle lavoratrici, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, madri di 2 figli, fino al compimento di 10 anni di età del figlio più piccolo. Questa seconda misura a partire da gennaio 2025 è cessata.
La legge di bilancio 2025 (L.207/2024) ha previsto un nuovo esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli: si tratta dell’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Sembrerebbe che tale beneficio riguardi anche le lavoratrici a tempo determinato, in quanto il testo letterale della norma non precisa, come fatto in precedenza, la condizione della titolarità di contratti a tempo indeterminato.
L’esonero spetta per il 2025 e il 2026 se la lavoratrice è mamma di due o più figli fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
A partire dal 2027 il beneficio sarà riservato alle lavoratrici madri di 3 o più figli fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Un’ulteriore condizione per poter aver diritto all’agevolazione è quella di essere titolari di un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 Euro annuali.
Questa riduzione parziale dei contributi a carico delle lavoratrici madri di due o più figli però è ancora in attesa di un Decreto del Ministero del Lavoro che deve essere adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che definirà l’entità dell’esonero, le modalità di riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto dei limiti di spesa, nonché della successiva circolare dell’INPS che ne definirà le modalità applicative.
Per il momento quindi, in attesa dei provvedimenti sopra citati, rimane usufruibile solo l’esonero totale della contribuzione a carico della lavoratrice, previsto dalla Legge di bilancio 2024, madre di 3 o più figli, titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Aumento dell’indennità del congedo parentale a carico dell’INPS
La legge di bilancio 2025 ha stabilito l’innalzamento del trattamento economico, a carico dell’INPS, spettante per la fruizione del congedo parentale.
Il congedo parentale è il periodo in cui la lavoratrice madre o il lavoratore padre possono astenersi dal lavoro (astensione facoltativa) oltre al periodo di congedo obbligatorio.
Durante tale periodo la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto a percepire un’indennità a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
La disciplina dell’indennità del congedo parentale è stata più volte oggetto di modifica da parte del nostro Legislatore.
La legge di bilancio del 2023 aveva disposto l’aumento del relativo trattamento dal 30% all’80% della retribuzione per il primo mese di godimento del congedo parentale, se usufruito entro i primi 6 anni di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento)
Successivamente la legge di bilancio del 2024 ha previsto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per il secondo mese di congedo, nel caso in cui questo venisse goduto entro i 6 anni di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), stabilendo anche che limitatamente al solo anno 2024 l’aumento del secondo mese di congedo sarebbe stato non del 60% ma dell’80% per quelle lavoratrici/lavoratori che avessero terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2023.
Infine la Legge di bilancio 2025 ha determinato un ulteriore aumento del trattamento economico del congedo parentale ampliando da 1 a 3 mesi i periodi di congedo complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% per le lavoratrici/lavoratori, in alternativa tra loro, che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2024 (circolare inps n. 3 del 15/01/2025).
Inoltre la stessa legge ha confermato l’innalzamento dell’indennità del congedo parentale all’80% del secondo mese di congedo, che nella precedente legge di bilancio era previsto solo per l’anno 2024, per le lavoratrici o lavoratori che hanno concluso il congedo di maternità successivamente al 31/12/2023.
Le disposizioni normativa però, pur essendo in vigore, devono ancora attendere per la sua effettiva applicazione la circolare dell’INPS che fornirà le istruzioni operative.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.