Con le circolari n. 28 del 17 febbraio e n. 24 dell’11 febbraio, l’Inps effettua una sintesi dei principali interventi in materia di cassa integrazione e definisce il nuovo esonero contributivo alternativo alle integrazioni salariali.

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

L’Art. 12 DL 137/2020 convertito in legge 176/2020, nel prevedere nuovi trattamenti di integrazione salariale per il periodo decorrente dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 (sei settimane), ha stabilito la possibilità di fruire nuovamente dell’esonero contributivo per le aziende che non hanno richiesto l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo al quale si riferisce la normativa citata.

La circolare Inps n. 24 dell’11 febbraio, in attesa dell’autorizzazione della commissione europea, definisce l’ambito di operatività del nuovo esonero contributivo, il quale comprende le aziende che abbiano fruito cassa integrazione nel mese di giugno, (parametro di calcolo), le quali abbiano esaurito il periodo di 18 settimane previsto dal DL 104/2020, oppure per le aziende che svolgono le attività che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero contributivo trattato, è previsto che i datori di lavoro non richiedano l’accesso ad alcuno strumento di integrazione salariale, in base al principio di alternatività già espresso dai precedenti interventi dell’istituto, con riferimento alla medesima unità produttiva, permettendo quindi di diversificare l’utilizzo di questi strumenti sulla base delle esigenze delle varie unità aziendali.

L’ambito di potenziale operatività del nuovo esonero trova applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente il diritto di poter effettuare la scelta tra esonero e trattamento di integrazione salariale, cioè per coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione alle seconde 9 settimane delle 18 complessive previste dal “Decreto agosto”, oppure per coloro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Inoltre, per coloro che abbiano già avanzato richiesta di esonero, rimane salva la possibilità di rinunciare alla quota di esonero non goduta al fine di accedere ai trattamenti di integrazione salariale, anche per singoli lavoratori.

 

Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’Inps, attraverso la circolare n. 28 del 17 febbraio effettua una sintesi dei principali interventi legislativi in materia di ammortizzatori sociali, confermando i principi generali già stabiliti in tema di integrazione salariale con causale COVID-19. L’istituto, inoltre, ha specificato che possono accedere ai nuovi ammortizzatori sociali anche le aziende che non abbiano mai richiesto l’accesso a strumenti di integrazione salariale.

Una novità espressa all’interno della circolare citata riguarda i possibili beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, i quali, sulla base dell’art. 1, comma 305, della legge di bilancio 2021, inizialmente erano stati individuati in tutti quei lavoratori dipendenti in forza alla data dal 1° gennaio. Al riguardo, la circolare dell’istituto, prevedendo il fatto che in taluni ambiti le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre, valutato il fatto che il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione di rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su parere conforme del Ministero del lavoro, l’istituto precisa che in tutti i settori di attività i lavoratori destinatari di provvedimenti di integrazione salariale possono essere quelli in forza alla data del 4 gennaio 2021.

Altra novità introdotta dall’istituto, rispetto alle linee impostate con i precedenti provvedimenti, riguarda le domande di assegno ordinario al Fondo di integrazione salariale (Fis), per le quali, in discontinuità rispetto al principio espresso con circolare n. 84 del 10 luglio 2020 che prevedeva la possibilità di considerare il requisito occupazionale individuato in sede di prima domanda di accesso all’integrazione con causale “COVID-19”, trova applicazione la disciplina ordinaria in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Infine, si ricorda che, sulla base di quanto già espresso nel messaggio dell’Inps n. 406 del 29 gennaio, le domande devono essere presentate con la nuova causale “Covid-19 L. 178/2020” entro il mese successivo a quello interessato dall’intervento dell’integrazione salariale e, per l’invio dei flussi SR41 necessario per il pagamento diretto da parte dell’istituto, il termine di invio rimane il medesimo, oppure viene individuato nei 30 giorni dal ricevimento della pec autorizzativa dell’Inps, nel caso in cui quest’ultimo termine sia maggiormente favorevole per il lavoratore. 

 

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