Decreto sostegni

I principali interventi compiuti in materia di lavoro sono:

  1. nuove disposizioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale;
  2. posticipazione del divieto di licenziamento per motivi economici;
  3. misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità;
  4. disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.

Nuove disposizioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale

L’art. 8 prevede un nuovo periodo di integrazione salariale che viene applicato in modo differente a seconda del tipo di ammortizzatore sociale applicato.

In caso di Cassa integrazione ordinaria (Cigo), sono previste ulteriori 13 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021. Per tutti gli altri ammortizzatori sociali (Fis, Cigd, Fsba), invece, è previsto un periodo di 28 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

I lavoratori che hanno diritto ai trattamenti di integrazione salariale sono i dipendenti in forza alla data del 23 marzo e le modalità di accesso e le tempistiche per la presentazione delle domande restano invariate.  

Le novità di maggiore rilevanza sono:

  • i termini di pagamento diretto da parte dell’Inps potranno essere più celeri grazie ad una semplificazione della procedura;
  • i trattamenti di cassa integrazione in deroga, per i quali è previsto di default il pagamento diretto da parte dell’Inps, possono essere anticipati dal datore di lavoro per conto dell’istituto.  

Inoltre, si segnala quanto è emerso nella giornata del 25 marzo in seguito ad un incontro tenutosi tra le parti sociali e il Ministro del Lavoro Orlando.

In tale occasione, il Ministro ha espresso un ulteriore elemento di novità, secondo il quale le aziende coinvolte dai trattamenti di Fis, Cigd e Fsba che non hanno esaurito le dodici settimane previste dalla legge di bilancio entro il 31 marzo (originariamente fruibili sino al 30 giugno 2021) conservano le settimane residue non utilizzate con la possibilità di sommarle alle 28 settimane previste dal Decreto sostegni e fruirle così sino al 31 dicembre 2021.

 

Posticipazione divieto di licenziamento

Fino al 30 giugno 2021 restano precluse le procedure di licenziamento collettivo e licenziamento per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza. Inoltre, rimangono sospese tutte le procedure relative alla legge 223/1991 avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti erogati dal Fondo di integrazione salariale, dalla cassa integrazione in deroga o dai fondi di solidarietà bilaterale, il divieto di avviare le procedure di licenziamento ha un termine maggiore, il quale decorre dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021.

Le sospensioni e i divieti non si applicano nei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, oppure nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente a coloro che aderiscono al predetto accordo.

 

Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

L’art. 15 ha stabilito che i lavoratori in condizione di fragilità, cioè coloro in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992, nonché i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, hanno diritto, per i periodi di assenza dal lavoro, a vedersi riconoscere la tutela prevista per il ricovero ospedaliero, fino al 30 giugno 2021.

I periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento.  

 

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Viene nuovamente concessa la possibilità di derogare all’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, permettendo ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato, nel limite di 24 mesi, anche in assenza delle causali previste all’art. 19 del Decreto Legislativo sopra citato.

La novità consiste nel fatto che le proroghe e rinnovi compiuti sino all’entrata in vigore del Decreto sostegni non devono essere considerati, permettendo così a tutti i datori di lavoro che ne hanno l’interesse, di prorogare o rinnovare i contratti sulla base di tale disposizione.

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