Protocollo vaccinazione in azienda

Con l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-COV-2/Covid19 negli ambienti di lavoro e di implementare la campagna vaccinale potenziando le sedi di somministrazione, il Ministero della Salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, con il Commissario Straordinario per  il contrasto dell’emergenza  e con il contributo del comitato scientifico dell’INAIL, hanno adottato uno specifico documento recante: indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-COV-2/Covid19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale. 

Il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-COV-2/Covid19 nei luoghi di lavoro” e il “Protocollo condiviso di aggiornamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus  SARS-COV-2/Covid19 negli ambienti di lavoro” regolamentano le modalità di attuazione del piano di vaccinazione diretta dei lavoratori nei luoghi destinati all’attività lavorativa, aggiornando e rinnovando i precedenti accordi con le parti sociali che disciplinavano la materia delle procedure minime da adottare sui luoghi di lavoro, in continuità e coerenza con gli stessi.

Con l’adozione del documento recante: Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-COV-2/Covid19  nei luoghi di lavoro  sono stati individuati i presupposti imprescindibili per l’avvio del piano vaccinale nei luoghi di lavoro, l’organizzazione delle attività di vaccinazione compreso il monitoraggio post vaccino, l’equipaggiamento minimo per la vaccinazione, le condizioni di formazione e informazione dei lavoratori.

Il protocollo nazionale prevede tre differenti modalità organizzative per assicurare le vaccinazioni ai lavoratori che volontariamente ne facciano richiesta: vaccinazione diretta in azienda, ricorso a strutture sanitarie private attraverso lo strumento delle convenzioni con le associazioni di categoria, strutture territoriali dell’INAIL.

Il comma 2 infatti dispone “i datori di lavoro, singolarmente o informa aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento della Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-COV-2/Covid19 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano volontariamente fatto richiesta”.

I datori di lavoro devono specificare nel piano aziendale il numero dei vaccini richiesti tenendo conto anche dei titolari e soci presenti in azienda, in modo da consentire alle ASL di reperire le dosi adeguate.

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono a carico dei datori di lavoro mentre la fornitura dei vaccini e dei relativi dispositivi e le registrazioni amministrative per il monitoraggio sono a carico dei Servizi Sanitari Regionali competenti.

La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e in possesso di adeguata formazione e viene eseguita in locali idonei.

Se la vaccinazione è eseguita in orario di lavoro il tempo necessario alla somministrazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.

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