Apprendistato professionalizzante – il possesso di abilitazione professionale non ostacola l’attivazione del contratto formativo
L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota 873/2021 compie un’esegesi del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 81/2015 attraverso la quale giunge alla conclusione che, salva diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, l’assunzione di un giovane con la predetta tipologia contrattuale è certamente possibile anche qualora il giovane sia già munito di un’abilitazione professionale allo svolgimento della professione di riferimento.
Nello specifico la nota si riferisce alla possibilità di assumere un apprendista per la mansione di assistente di studio odontoiatrico (ASO) già in possesso dell’abilitazione professionale regolata con dpcm 9 febbraio 2018.
La nota di indirizzo, valida certamente anche per altre professioni, si conclude rammentando la possibilità di modulare la durata del percorso formativo anche e soprattutto in riferimento alla formazione pubblica di base da far svolgere all’apprendista al di fuori del contesto aziendale.
Apprendistato e sospensione del periodo formativo
In questi mesi di intenso ricorso ai trattamenti di cassa integrazione ci si è spesso chiesto come andasse gestito il rapporto di apprendistato.
La regola generale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 148/2015 prevede che il periodo di apprendistato professionalizzante si proroghi in misura equivalente all’ammontare delle ore di cassa integrazione fruite dagli apprendisti.
Il regime introdotto dal decreto legislativo 148/2015 comprende gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nella platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale.
Il principio, in assenza di specifiche disposizioni in senso contrario dettate dalla legislazione emergenziale di questo periodo, è sicuramente applicabile anche ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19.
Per quanto riguarda la quantificazione del periodo di sospensione che autorizza la proroga del contratto di apprendistato, soccorre il messaggio Inps 24/2016 alla luce delle cui indicazioni il valore delle ore di cassa integrazione fruite dall’apprendista deve essere rapportato in giorni in riferimento al normale orario di lavoro applicato all’apprendista stesso.
Fermo restando che i periodi di congedo di maternità e parentale non si computano ai fini della durata dell’apprendistato, le altre ipotesi di differimento del termine del contratto formativo sono da individuarsi nella contrattazione collettiva cui la legge (articolo 42, comma 5, lettera g, decreto legislativo 81/2015) rinvia per i casi di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del contratto di lavoro di durata superiore a 30 giorni.
Contratti a tempo determinato: superamento del limite massimo di 24 mesi
Il contratto a tempo determinato prevede, come regola generale, che la durata massima dei contratti a termine stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non possa essere superiore a 24 mesi per lo svolgimento di mansioni di pari livello (inquadramento contrattuale) e categoria legale (dirigenti, quadri, impiegati, operai).
Con nota 804/2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene non necessario il ricorso, una volta raggiunto il limite massimo di 24 mesi, all’ulteriore contratto in “deroga assistita” per 12 mesi davanti all’ispettorato del lavoro nel caso in cui il superamento della già menzionata sommatoria sia da ricondursi a un nuovo contratto a termine avente ad oggetto mansioni di livello e categoria diverse.
Dall’interpretazione già indicata ne discende la conferma che contratti a tempo determinato tra identici soggetti potranno essere attivati anche oltre l’arco temporale di durata massima di 24 mesi qualora riguardino un diverso inquadramento del lavoratore.
Ribadisce la nota in argomento che la reiterazione di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti (datore di lavoro e lavoratore) è, in ogni caso, da attenzionare ai fini di una concreta verifica circa il rispetto della norma di legge la cui elusione non può essere surrettiziamente perseguita attraverso contratti in frode alla legge (art. 1344 Codice civile).
Smart working e welfare aziendale: rimborsi e benefit esclusi da imponibilità fiscale
L’Agenzia delle entrate con due note, rispettivamente n. 314/2021 e n. 311/2021, si occupa di definire i contorni entro cui i rimborsi dei costi sostenuti dal dipendente in smart working e alcune forme di welfare possano essere considerati non tassabili alla luce del principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente.
L’occasione del parere fornito dall’agenzia delle entrate scaturisce dal caso di una società che decideva di concedere un rimborso pari a euro 0,50 al giorno al dipendente che lavorava da casa in ragione delle spese sostenute dallo stesso per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua, carta e toner fotocopiatrice.
A conclusione dell’excursus sul concetto di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente effettuato dall’agenzia delle entrate, la nota rileva come i costi sostenuti dal lavoratore siano accertabili sulla base di elementi oggettivi e documentabili e possano essere considerati come consumi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a Irpef.
Con la seconda nota (n. 311/2021) la stessa agenzia nell’esaminare dettagliatamente quali benefit, concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, esclude che nella casistica vi possano rientrare borse di studio a favore dei familiari dei lavoratori quando tali erogazioni non siano corrisposte a titolo di rimborso di spese di iscrizione o di copertura di rette né siano indirizzate in funzione di premio per studenti che conseguono livelli di eccellenza in quanto, in tal caso, non si rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir (testo unico delle imposte sui redditi).