Il D.L. “fiscale” (D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021) in vigore da oggi, ha introdotto importanti novità in ambiti di interesse strettamente aziendale, nonché ampliato alcuni diritti soggettivi per i lavoratori. 

 

Art. 8 – modifiche all’art. 26 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

Viene stabilito che fino al 31 dicembre, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Inoltre, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2021, viene riconosciuto un rimborso forfettario ai datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto al trattamento di malattia Inps, individuato in una tantum di € 600,00 per singolo lavoratore previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Ai fini del rimborso dovrà essere presentata un’apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di malattia da trasmettere secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps con apposita circolare.

 

Art. 9 – Congedi parentali

In caso di sospensione della didattica di figli con età inferiore ai 14 anni, dovuta a infezione SARS-CoV-2 oppure a isolamento fiduciario, è riconosciuto alternativamente ad uno dei due genitori un congedo per la durata di tale assenza. L’importo è pari al 50% della retribuzione e sussiste la contribuzione figurativa del periodo. Tale riconoscimento si ha anche ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, l. 104/92. Per figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni l’assenza non è coperta da retribuzione né da contribuzione figurativa. Per chi fosse iscritto alla gestione separata sussiste il diritto a un’indennità di pari importo, calcolata in base alle giornate indennizzabili.

 

Art. 11 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Si introduce un ulteriore periodo di Cassa integrazione per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fis (Fondo di integrazione salariale) e della cassa integrazione in deroga, per le quali,  qualora si vedano costrette a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19, viene previsto un ulteriore periodo di 13 settimane da utilizzare nel periodo 1° ottobre -31 dicembre 2021 senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Per le aziende del settore tessile e affini, invece, è prevista la possibilità di richiedere un periodo di 9 settimane alle medesime condizione nello stesso arco temporale

Per accedervi le aziende soggette a FIS o CIG in deroga devono aver esaurito le 28 settimane introdotte dal D.L. 41/2021 (decreto sostegni), mentre quelle del settore tessile, pelli ed affini non dovranno esaurire tutte le 17 settimane previste dal D.L. 73/2021, ma solamente terminare eventuali periodi precedentemente autorizzati.

Il comma 7 evidenzia la “vera” condizionalità dello strumento ossia il divieto di procedere a licenziamenti solamente per il periodo di utilizzo dell’ammortizzatore, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Tutto ciò non si applica nei casi di cessazione definitiva della società o di messa in liquidazione di una società conseguentemente alla cessazione delle attività.

 

Art. 11, comma 15 – Modifica art. 31 comma 1 D.Lgs. 81/2015 in materia di somministrazione a tempo indeterminato e determinato

Il decreto fiscale interviene modificando la previsione introdotta con la L. 126/2020 con la quale si era previsto che “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”.

Il decreto fiscale ha eliminato il termine di efficacia individuato nel 31 dicembre 2021, permettendo così alle imprese di utilizzare lavoratori somministrati, assunti dalle agenzie a tempo indeterminato, anche per periodi superiori a 24 mesi.

 

Art. 13 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Tra i vari interventi compiuti sul Testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 81/08) troviamo quello compiuto sull’art. 14, il quale subisce una profonda riscrittura: vengono abbassate le soglie per poter procedere alla sospensione dell’attività lavorativa in caso di riscontro di lavoratori irregolari (dimezzando la percentuale dal 20% al 10%) e in presenza di gravi violazioni in materiali di salute e sicurezza sul lavoro (eliminando il requisito della reiterazione). L’elemento decisivo a riguardo è l’immediata operatività, considerata l’urgenza, secondo il governo, di attuare controlli che vadano a rilevare tali condizioni di illiceità al fine di contrastare “inaccettabili condizioni di lavoro e sfruttamento”. Ecco, quindi, la revisione immediata dell’Allegato I riferito all’elenco delle violazioni considerate rilevanti ai fini della sospensione. L’impresa destinataria di tali provvedimenti non potrà contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

In caso di sospensione, è possibile ottenere la revoca del provvedimento regolarizzando i lavoratori irregolari e le condizioni di lavoro e provvedendo al pagamento una sanzione economica, specificatamente individuata a seconda della tipologia di violazione.

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