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La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre, prevede numerosi interventi in materia di lavoro. Di seguito riepiloghiamo le principali novità:

  • Conferma del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori (art. 1, comma 15): viene confermato per tutto il 2024 il taglio del cuneo fiscale e contributivo per i dipendenti pubblici e privati. L’esonero viene riconosciuto con le stesse modalità previste per il 2023, ovvero nella misura del 6% per le retribuzioni con imponibile non eccedente i 2.692 euro mensili, e per il 7% per le retribuzioni non eccedenti l’importo mensile di 1.923 euro. L’esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.

 

  • Soglia di esenzione dei fringe benefit (art. 1, commi 16-17): anche per il 2024 è stata previsto l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit. Il valore attuale, secondo la normativa ordinaria (art 51 comma 3 TUIR), è fissato a 258,23 euro, prevedendo però un innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro annui per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. Dal 2024 invece si passa a un limite di esenzione di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Nel regime di esenzione possono essere comprese il rimborso delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica, e le spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

  • Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 18): la Legge di Bilancio conferma anche per tutto il 2024 una diminuzione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef applicabile ai premi di risultato, che viene ridotta dal 10% al 5%, nel limite massimo annuo di 3.000 euro a condizione che nell’anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a 80.000 euro.

 

  • Decontribuzione lavoratrici madri (art 1, comma 180-181): fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15, per il triennio 2024-2026, la Legge di Bilancio introduce un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione delle lavoratrici domestiche, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 euro. Solo per il 2024 tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

  • Trattamento integrativo settore turistico-alberghiero (art. 1, commi 21-25)– viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito inferiore ai 40 mila euro, un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024. Tale somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore con possibilità di recupero in compensazione. 

 

  • Incremento contribuzione Gestione Separata (art. 1, commi 154)– A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, TUIR), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

 

  • Congedo parentale (art. 1, comma 179) – Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari: all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese; al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese (in luogo dell’attuale 30%), elevata per il solo anno 2024 all’80%. La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

Lo Studio rimane a disposizione.

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