È possibile sostenere anche online il colloquio di convalida delle dimissioni di lavoratrici madri o lavoratori padri con figli fino ai 3 anni di età. È questa la novità comunicata il 19 maggio dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che garantisce la possibilità di effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche a “distanza”, oltre che in presenza, presentando un apposito modello di richiesta disponibile online.
L’INL ha comunicato contestualmente che, a seguito della fine dello stato di emergenza Covid, non è più possibile utilizzare il modulo di convalida online delle dimissioni/risoluzioni consensuali in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario ITL. A tal proposito ricordiamo che, a seguito delle misure di contenimento del contagio Covid-19 introdotte con il DPCM di marzo 2020, che hanno previsto, in tutto il territorio nazionale, prescrizioni limitative degli ambiti di movimento/circolazione e relazionali, era stata data la possibilità di convalidare le dimissioni attraverso la compilazione e la trasmissione di un modulo online, per lavoratrici madri o lavoratori padri fino ai 3 anni di età del figlio, modulo utilizzabile in via eccezionale solo per la durata del periodo emergenziale in sostituzione del colloquio diretto con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Questa misura era stata adottata per ottemperare a quanto previsto dall’art 55 del D.Lgs. 151/2001, che afferma la necessità, in caso di richiesta di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, di ottenere la loro convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio; convalida vincolante e da cui dipende l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Dal 19 maggio 2022 quindi non sarà più possibile usufruire di questa possibilità, ritornando alle regole ordinarie con la novità del colloquio online da richiedere con apposito modello. Si ritorna quindi ad un dialogo diretto, ma effettuabile anche “a distanza”.
Indicazioni operative:
Per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza, è necessario utilizzare un modulo apposito, diverso da quello utilizzato per la convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali adottato per la fase emergenziale. Il modulo disponibile online deve essere compilato e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato, e poi inviato tramite posta elettronica all’ispettorato territoriale competente in relazione alla residenza o al luogo di lavoro del dimissionario. Sul sito dell’INL è attivo un servizio che individua l’ITL competente se si attiva la geolocalizzazione durante la navigazione Internet, ed è inoltre presente l’elenco degli ITL con i rispettivi indirizzi e-mail.
A questo modulo è necessario allegare un documento d’identità, che sarà richiesto anche durante il colloquio online, e la lettera di dimissioni o di risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro con data e firma di quest’ultimo. Infatti, la lavoratrice o il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro.
In risposta si riceverà un link tramite e-mail con cui accedere al colloquio, che avverrà tramite Microsoft Teams. Ai sensi del DPCM 22 dicembre 2010, n. 275, il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta (obbligatoria) di convalida, il provvedimento che viene inviato al/alla dipendente e al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro, il quale si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata dal datore di lavoro e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione.
Lo svolgimento del colloquio online con un funzionario INL è una possibilità offerta a lavoratrici madri e lavoratori padri alternativa all’incontro in presenza che resta, in ogni caso, la modalità ordinaria.
Si ricorda che le lavoratrici ed i lavoratori che rassegnano le dimissioni durante il c.d. periodo protetto hanno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso anche nel caso in cui abbiano trovato un nuovo impiego e indipendentemente dalle motivazioni addotte per giustificare le dimissioni (indipendentemente quindi dalla presenza di una giusta causa). Tale regime si applica alla madre che presenta le dimissioni durante il periodo che decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di età del bambino e al padre lavoratore che fruisce del congedo per paternità e si dimette durante il periodo di congedo o entro un anno di età del bambino.
Lo studio rimane a disposizione