Con la circolare n. 45 del 2023, l’INPS ha fornito le indicazioni per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale nella misura dell’80% per il primo mese di fruizione nel 2023, come indicato dall’art. 1 comma 359 della legge di Bilancio di quest’anno.
In particolare, è stato disposto l’aumento dell’indennità del congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la prima mensilità di congedo, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di azione o affidamento), mentre per i mesi restanti fruibili al 30% il limite di età del figlio rimane quello di 12 anni.
La normativa si applica in alternativa tra i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2022.
L’aumento dell’indennità riguarda solo i lavoratori subordinati; ne deriva che nei nuclei familiari in cui è presente un solo genitore in qualità di lavoratore dipendente sarà quest’ultimo a poter fruire dell’agevolazione. Nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, se uno dei due ha terminato il congedo obbligatorio entro il 31 dicembre scorso ma l’altro ha usufruito di parte di esso nel 2023 (anche per un solo giorno) tale situazione rimette in gioco l’altro soggetto rimasto fuori, nel senso che anche quest’ultimo potrà condividere il mese maggiorato con l’altro genitore.
L’elevazione dell’indennità all’80% spetta per un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore: può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori, o da uno soltanto di essi. Ovvero, se viene fruito in modalità ripartita, a ciascun genitore aspetta un periodo di 15 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80%; può essere anche utilizzato da entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio. Non si tratta di un mese aggiuntivo, ma rientra nell’ambito dei 9 mesi disponibili indennizzabili tra entrambi i genitori.
In caso di avvenuta fruizione del congedo parentale nel 2023, per coloro che hanno terminato la maternità o paternità obbligatoria in data successiva al 31 dicembre 2022, vale il criterio cronologico; quindi, i periodi già fruiti saranno indennizzati all’80% per il primo mese e al 30% per i restanti mesi.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso: il portale istituzionale, nella sezione “congedi, permessi e certificati”, tramite il Contact center integrativo, oppure tramite gli Istituti di patronato.
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