Con la legge n. 85 del 3 luglio u.s. è stato convertito in legge, con modificazioni, il “Decreto lavoro” (c.d. Decreto Calderone, d.l. n. 48 del 4 maggio 2023).
Rispetto a quanto già illustrato con la precedente newsletter del 5 maggio (link per la lettura) gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato il contratto a termine e la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere.
Si propone di seguito un riepilogo delle novità, anche a seguito delle modifiche che sono state effettuate in sede di conversione in legge.
DIMINUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Per i periodi paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, viene confermato l’esonero per i contributi a carico dei lavoratori dipendenti, con l’innalzamento di 4 punti percentuali.
Pertanto, i lavoratori con una retribuzione, imponibile ai fini contributivi, fino a 25.000 euro annui (fino a 1.923 euro mensili per 13 mensilità) avranno una riduzione contributiva che passa dal 3% al 7%, mentre i lavoratori con una retribuzione, imponibile ai fini contributivi, compresa tra 25.000 e 35.000 euro annui (fino a 2.692 euro mensili per 13 mensilità) la riduzione contributiva passa dal 2% al 6%.
FRINGE BENEFIT E WELFARE AZIENDALE
Limitatamente al periodo di imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, Tuir, viene confermato il limite di esenzione per i beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro, con innalzamento da 258,23 a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. Tra i beni e servizi che non concorrono alla formazione del reddito rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Il nuovo limite si applica se il lavoratore dichiara di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli, resta fermo il limite di 258,23 euro per i lavoratori senza figli a carico.
ASSEGNO DI INCLUSIONE
Si conferma la nuova (e complessa) misura di sostegno al reddito che spetta ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. In fase di conversione in legge del decreto, viene aggiunta una nuova categoria di soggetti appartenenti al nucleo familiare per i quali si può ottenere il sostegno, cioè coloro che si trovino in condizione di svantaggio o inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Viene confermato l’ampliamento della platea delle agevolazioni per l’assunzione di giovani attraverso l’introduzione di una nuova agevolazione per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani che:
- non abbiano ancora compiuto 30 anni;
- non lavorino ne siano inseriti in corsi di studi o formazione (NEET);
- siano registrati al programma operativo nazionale “iniziativa occupazione giovani”.
Tale disposizione prevede, su apposita domanda, un incentivo di durata massima di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed è cumulabile con lo sgravio previsto per l’assunzione di giovani “Under 36”, assunzione “donne” o altri esoneri o riduzione delle aliquote previsti dalla normativa vigente (come, ad esempio, quella prevista per l’apprendistato).
In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è corrisposto nella misura ridotta del 20% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali.
INCENTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE
Ai datori di lavoro che assumeranno (dal 2024) soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione, verrà riconosciuto un incentivo nella durata e nelle misure di seguito riportate:
- In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, l’agevolazione prevista è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di 8.000 euro annui, per la durata di 24 mesi, da riparametrare su base mensile;
- In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, l’agevolazione sarà pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di 4.000 per 12 mesi, da riproporzionare su base mensile.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN MERITO AI RAPPORTI DI LAVORO (modifica al decreto trasparenza)
Vengono confermate le semplificazioni già introdotte con il decreto lavoro del 4 maggio u.s., prevedendo che le informazioni in fase di assunzione, inerenti all’orario di lavoro, ferie, congedi, preavviso in caso di recesso, formazione, importo iniziale della retribuzione e ai relativi elementi costitutivi, periodo di prova, possono essere comunicate al lavoratore con indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento.
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi applicati.
CONTRATTI A TERMINE
Viene confermata la previsione per cui, al contratto di lavoro subordinato, può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, oppure di durata superiore nel limite di 24 mesi, ma solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
- Nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti aziendali stipulati dalle loro RSA o RSU).
- In assenza di previsione dei casi nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Una delle novità è la modifica dell’art. 21 del d.lgs 81/2015 in merito a proroghe e rinnovi.
In particolare, viene previsto che il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui ai punti a), b) e c), contrariamente a quanto precedentemente previsto, in quanto per i rinnovi, prima delle modifiche, era sempre necessaria l’applicazione di una delle condizioni stabilite dalla legge.
Inoltre, sempre in fase di conversione in legge, viene disposto che ai fini del computo dei 12 mesi senza l’applicazione della causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi solamente quelli stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Secondo l’interpretazione letterale della norma, sembrerebbe chiara l’intenzione di escludere, ai fini della verifica dell’inserimento delle causali, i contratti stipulati precedentemente al 5 maggio.
Il dossier del 19 giugno u.s. del Servizio Studi del Parlamento, a tal proposito, conferma che l’esclusione dal computo concerne anche il periodo successivo alla data del 5 maggio, purché il contratto sia stipulato in data antecedente.
Infine, nel silenzio della norma (e in attesa dei necessari chiarimenti), è da ritenere che i contratti a termine stipulati antecedentemente al 5 maggio, nonostante siano da escludere dal computo dei 12 mesi acausali, siano comunque da tenere in considerazione ai fini della durata complessiva dei rapporti a termine di 24 mesi (per medesimo inquadramento e livello).
DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVI PER DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE
Viene introdotta una misura a favore dei lavoratori del comparto del turismo che prevede il riconoscimento, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, di una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, che non concorre alla formazione del reddito. Tale somma viene riconosciuta ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore, per il 2022, a 40 mila euro.
Il sostituto di imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore compensando il credito mediante l’istituto della compensazione, sulla base di un’attestazione che deve rilasciare il lavoratore relativa al reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022.
Lo Studio rimane a disposizione