
Le fiammate di caldo intenso di queste settimane, fenomeno che ormai si ripete con costanza al comparire della stagione estiva, oltre che impattare pesantemente sulla salute delle persone e in modo particolare dei lavoratori operanti in attività a esposizione di rischio climatico, hanno una ricaduta economica negativa in quanto riducono sensibilmente la produttività del lavoro sia in termini di qualità che di quantità.
Proprio a causa del caldo eccezionale secondo stime analitiche il prodotto interno lordo potrebbe registrare un calo dell’1,2%.
In simili condizioni la protezione dei lavoratori dalle alte temperature assume un rilievo prioritario nel dibattito sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli interventi di natura normativa, amministrativa e operativa devono, pertanto, superare la visione dei fenomeni climatici estremi come eventi eccezionali e farsi carico di strategie e prospettive strutturali e stabili.
In quest’ottica si pongono le “Linee Guida” adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 19 giugno 2025, il “Protocollo quadro” sottoscritto il 2 luglio dal Governo e dalle Parti sociali, le “Ordinanze Regionali“, fatta salva l’opzione della Regione Veneto per un decreto in luogo dell’ordinanza, e l’intervento effettuato dall’Inps con il messaggio 2130, del 3 luglio 2025 per riepilogare le misure a disposizione dei datori di lavoro per il ricorso alle integrazioni salariali in presenza di eventi climatici significativi.
In questa sede, previo un rapido cenno alle misure adottate dalle Regioni nell’arco di queste settimane e consistenti prevalentemente nel prevedere la sospensione delle attività lavorative nelle fasce orarie di punta, solitamente dalle ore 12.30 alle 16.00 e premesso che la valutazione del rischio microclimatico e dei pericoli connessi allo stress da calore è già esaustivamente richiamato dall’art. 181, del Dlgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), si intende fornire un compendio delle misure sospensive dell’attività lavorativa in presenza di eventi climatici intensi così come descritte dall’Inps con il sopra richiamato messaggio.
Le richieste delle prestazioni di integrazione salariale collegate alle condizioni climatiche riguardano i datori di lavoro che possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e quelli che possono richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi bilaterali.
L’integrazione salariale può essere richiesta a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa disposta con provvedimento della pubblica autorità e in tal caso la causale da utilizzare è “sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e nella “relazione tecnica, la cui allegazione alla domanda non è necessaria, devono essere indicati gli estremi dell’ordinanza pubblica.
Anche nelle aree nelle quali non siano state adottate ordinanze pubbliche è possibile, in presenza di caldo eccessivo da intendersi riferito a temperature superiori, ai 35° C., richiedere l’integrazione salariale con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. In questa seconda ipotesi il limite dei 35° C. per l’accesso alla prestazione integrativa può essere valutato anche con riferimento a temperature inferiori ma con livelli di cd. percezione maggiori in considerazione del luogo dove si svolge l’attività lavorative, dell’utilizzo di macchinari e/o materiali fonte a loro volta di calore e/o, ancora, dell’impiego di strumenti di protezione (caschi, tute) tali da indurre una percezione della temperatura superiore rispetto a quella registrata dai bollettini meteorologici.
Da ultimo rileva pure, ai fini dell’accoglimento della richiesta, l’elevato tasso di umidità che come ormai ben noto contribuisce a rendere decisamente meno sopportabili le alte temperature.
Il ricorso alla cassa integrazione per gli eventi climatici, eventi oggettivamente non evitabili (Eone), permette ai datori di lavoro di: a) includere anche i lavoratori che non abbiano maturato un’anzianità di almeno 30 giorni di effettivo lavoro; b) essere esonerati dal pagamento del contributo addizionale; c) considerare come termine ultimo per la presentazione della domanda l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; d) presentare l’informativa sindacale anche in epoca successiva all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa; e) di omettere, solo da parte delle imprese dell’industria e artigianato edile e dell’industria e artigianato lapidei, l’informativa sindacale qualora la sospensione dell’attività non superi le 13 settimane continuative a seguito di richiesta di proroga dei trattamenti di integrazione salariale.
Si ricorda, inoltre, che le integrazioni salariali possono essere ammesse, oltre per le casistiche sopra descritte, anche qualora la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia disposta dal datore di lavoro su indicazione del “responsabile aziendale per la sicurezza” che rilevi profili di rischio per la salute dei lavoratori connessi alle temperature particolarmente elevate.
Lo studio resta a disposizione.