
Tra misure vigenti, scadute, attese e in via di definizione, il sistema degli incentivi per l’assunzione di lavoratori dipendenti sempre più si caratterizza per eterogeneità e frammentazione così da rivelarsi, anziché come dovrebbe una chiave per il supporto all’inserimento lavorativo nei vari contesti datoriali, un coacervo di norme, provvedimenti, procedure tali, molto spesso, da scoraggiarne la concreta applicazione.
In tale quadro si inseriscono le dinamiche di queste ultime settimane che, in prossimità della scadenza di due bonus (giovani e donne svantaggiate) particolarmente appetibili, hanno oscillato tra ipotesi di conferma e proroga fino ad arrivare, all’ultimo ora, alla loro uscita di scena con, però, la promessa di un loro tempestivo ripristino.
Il mercato del lavoro, da cui nel corso dell’anno sono arrivati segnali positivi anche se in rallentamento, per programmare e prosperare ha bisogno di una cornice, oltre che economico-produttiva anche regolamentare, solida e stabile che sicuramente non può ravvisarsi nell’attuale rete delle agevolazioni pro assunzione caratterizzata, perlopiù, da interventi temporanei, incerti e di non facile accessibilità anche in ragione delle condizioni e dei requisiti richiesti (rispetto dei principi generali di cui all’art. 31, del Dlgs 150/2015, regolarità contributiva, osservanza degli obblighi di legge e di contratto collettivo oltre che delle norme a tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro, verifica dell’incremento occupazionale da parte dell’impresa e delle soglie finanziarie di cui al regime “de minimis“).
In attesa di un consolidamento del quadro attuale, di seguito si segnalano le tipologie di incentivi più comuni:
ESONERO GIOVANI UNDER 30 | esonero contributivo per l’assunzione/trasformazione di giovani under 30, privi di un precedente contratto di lavoro dipendente di natura stabile, nella misura del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il limite di 3 mila euro annui e per un periodo di 36 mesi | Vigente e strutturale (Legge 205/2017, art. 1, commi 100-108 e 113-114) |
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE | riduzione contributiva (inclusi i premi Inail) in misura pari al 50% e senza alcun massimale annuo, per le assunzioni di: a) donne di età non inferiore a 50 anni e disoccupate (Did) da oltre 12 mesi (in questo caso è incentivata anche l’assunzione di uomini); b) donne prive di impiego regolarmente retribuito da sei mesi se occupate in professioni o attività caratterizzate da un’accentuata disparità occupazionale di genere [decreto interministeriale n. 3795/2025]; c) donne residenti in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; d) donne di qualsiasi età ovunque residenti se prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L’agevolazione compete per 12 mesi in caso di assunzione a termine e per 18 mesi in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. | Vigente e strutturale (Legge 92/2012, art. 4, commi 8 – 11) |
ESONERO GIOVANI UNDER 35 – 2024/2025 | esonero contributivo per l’assunzione/trasformazione di giovani under 35, che non siano mai stati occupati in precedenza con contratti a tempo indeterminato, per un importo massimo pari a 500 euro mensili (650 per assunzioni/trasformazioni in zona ZES) e per un periodo di 24 mesi. Le assunzioni/trasformazioni premiate devono essere intervenute nell’arco temporale compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. | Scaduto (decreto legge 60/2024, art. 22) La proroga a tutto il 2026, prevista nel decreto legge 200/2025, cd. milleproroghe, è saltata all’ultim’ora e, stante le indicazioni fornite da fonti ministeriali, potrebbe essere oggetto di un emendamento in fase di conversione in legge del provvedimento. |
ESONERO DONNE – 2024/2025 | Esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nella misura di 650 euro su base mensile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025 di: a) donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno; b) donne occupate in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere – in questo caso l’agevolazione compete per 12 mesi; c) donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti. | Scaduto (decreto legge 60/2024, art. 23) Come per il bonus under 35 la proroga a tutto il 2026, prevista nel decreto legge 200/2025, cd. milleproroghe, è saltata all’ultim’ora e, stante le indicazioni fornite da fonti ministeriali, potrebbe essere oggetto di un emendamento in fase di conversione in legge del provvedimento. |
NUOVO ESONERO LEGGE DI BILANCIO 2026 | Esonero parziale dei contributi a carco del datore di lavoro, per una durata massima di 24 mesi, in caso di assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di lavoratori giovani, di donne e di lavoratori residente nella cd. zona ZES. I requisii e le condizioni per accedere all’esonero saranno definiti da un apposito decreto interministeriale (ministeri Lavoro, Economia e Finanze) | In via di definizione (Legge 199/2025, art. 1, commi 153 – 155) |
LAVORATORI IN NASPI | incentivo pari al 20% del trattamento di disoccupazione (Naspi) che sarebbe spettato al lavoratore in caso di sua assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche in caso di trasformazione di un precedente rapporto a termine, per il tempo residuo di percezione della Naspi. I lavoratori in Naspi possono anche essere assunti senza limiti di età, ai fini di un loro reinserimento nel mercato del lavoro, con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 47, comma 4, del Dlgs. 81/2015. | Vigente e strutturale (Legge 92/2012, art. 2, comma 10-bis) |
Da ultimo, proprio in riferimento a quell’ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure che regolano il sistema degli aiuti alle imprese richiamata in premessa, si segnala che dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Codice degli incentivi (Dlgs. 184/2025), con l’obiettivo di rendere più agevole e trasparente l’attività amministrativa propedeutica all’accesso agli aiuti, di favorire la digitalizzazione delle procedure e di promuovere misure atte alla valutazione e misurazione degli impatti economici prodotti dagli incentivi. Il Codice, in ogni caso, prevede (art. 19) un regime differenziato per gli incentivi fiscali e in particolare per quelli contributivi (sgravi ed esoneri contributivi datoriali) ai quali la disciplina del codice si applica solo in via residuale (ad esempio per la prevenzione dei fenomeni di delocalizzazione e a salvaguardia dei livelli occupazionali), facendo salve le norme settoriali e le prassi amministrative adottate dagli enti interessati (es. Inps/Inail).
Lo Studio rimane a disposizione.



