La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) si inserisce in un particolare contesto caratterizzato dalla grave emergenza epidemiologica da covid-19 e in conseguenza della quale l’Autorità ha emanato, nel corso del 2020, una serie di provvedimenti orientati al contenimento della crisi sociale ed economica.
La Legge conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità, sostegno alle imprese, alle famiglie e al mondo del lavoro – con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne – e si pone come obiettivo il rilancio del mercato del lavoro e la generazione di nuova liquidità, attraverso un sistema di incentivi e agevolazioni economiche a favore delle aziende.
Ulteriore detrazione redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex Bonus Renzi, art. 1, comma 8)
Viene definito il trattamento integrativo di cui all’art. 1 comma 1 DL 3/2020 (ex Bonus Renzi), il quale prevede il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito e pari a 1.200 euro a partire dal 1° gennaio 2021. Tale detrazione è corrisposta per intero se il reddito complessivo da lavoro non è superiore a 28.000 euro. Oltre tale soglia la detrazione si riduce nel seguente modo:
- per redditi compresi nello scaglione tra 28.000 euro e 35.000 euro, è prevista una detrazione fiscale pari a euro 960 più una quota variabile di 240 euro che si azzera a quota 35.000.
- Il secondo scaglione, compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro, stabilisce invece una detrazione pari a 960 euro, da riproporzionare in base al reddito posseduto, che si azzera a quota 40.000 euro.
Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 10 e ss.)
Al fine di incentivare l’occupazione stabile dei giovani lavoratori, per il biennio 2021-2022 è stato introdotto l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), con l’introduzione di nuovi requisiti.
In particolare, viene definita la misura dell’esonero, pari al 100 per cento dei contributi per un periodo massimo di trentasei mesi (quarantotto per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) nel limite massimo di 6.000 euro annui, da fruire su base mensile, a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Sulla base di quanto previsto all’art. 1, comma 101, Legge 205/2017, i soggetti da assumere non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo oppure con altri datori di lavoro, mentre non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato sarà tuttavia possibile ottenere un ulteriore anno di agevolazione, al 50%, per quanto previsto dalla Legge 205/2017, se il soggetto ottiene la qualifica prima del trentesimo anno di età.
L’esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro non abbiano compiuto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione (o trasformazione) e nei nove mesi successivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Al riguardo si specifica che restano possibili i licenziamenti intervenuti per le seguenti ragioni:
- dei dirigenti, in quanto non compresi nel contesto della legge sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- per ragioni disciplinari;
- intimati durante o al termine del periodo di prova;
- al termine del periodo di apprendistato;
- per superamento del periodo di comporto;
- per raggiungimento dell’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- per sopraggiunta inidoneità allo svolgimento delle mansioni.
Come indicato all’art.1, comma 14l’efficacia delle disposizioni in materia di esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratrici donne (art. 1, comma 16 e ss.)
Per le assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici, nonché per le trasformazioni di contratti a termine effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, viene applicato l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui, per una durata massima di 18 mesi.
Tale agevolazione può essere sempre applicata in caso di assunzione di donne di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Se l’assunzione riguarda donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi l’agevolazione spetta a prescindere dall’età se residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (c.d. aree svantaggiate), ovvero se il datore di lavoro che assume rientra nell’ambito di settori caratterizzati da una significativa disparità uomo-donna, secondo le previsioni contenute nel Decreto interministeriale del 16 ottobre 2020.
Sulla base di un’interpretazione estensiva delle disposizioni sull’esonero contributivo a favore dell’occupazione femminile, si ritiene possibile l’applicazione dell’agevolazione al 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro anche per le assunzioni a tempo indeterminato di donne con un’età superiore a 50 anni, ovunque residenti, se disoccupate da almeno dodici mesi.
Rimane peraltro possibile, per quanto previsto dalla c.d. Legge Fornero del 2012, l’applicazione dell’agevolazione al 50% e per la durata di 12 mesi, per le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, in relazione a donne di età non inferiore a cinquant’anni e disoccupate da oltre 12 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato da compiersi nel biennio 2021-2022, la riduzione dei contributi nella misura del 50% spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
Al fine di accedere agli esoneri in trattazione, viene mantenuto il requisito dell’incremento occupazionale netto, da raggiungere sulla base dei criteri già individuati dall’Inps.
Anche questa agevolazione la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo spettante per i datori di lavoro che non accedono a trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma 306)
Viene confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 DL 104/2020 per un ulteriore periodo di otto settimane, a favore dei datori di lavoro che non richiedono l’accesso alle 12 settimane di integrazione salariale.
L’entità dello sgravio, analogamente a quanto previsto dalle norme precedenti, viene quantificata sulla base delle ore di cassa integrazione già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e deve essere fruito entro il 31 marzo. Tale termine di utilizzo crea alcune perplessità, in quanto alcuni strumenti di integrazione salariale (FIS, CIGD e FSBA) possono essere utilizzati sino al 30 giugno 2021. Al fine di comprendere pienamente la portata della norma, occorre attendere un chiarimento interpretativo.
I datori di lavoro che invece abbiano già richiesto l’esonero dal versamento dei contributi in applicazione dell’art. 12, comma 14, DL 137/2020 (“Decreto ristori”), possono rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto per accedere agli strumenti di integrazione salariale previsti con la Legge di bilancio 2021.
Come per gli altri esoneri, al comma 308, viene stabilito che al fine di applicare tale agevolazione è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione europea e la conseguente circolare illustrativa dell’Inps.
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