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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024 della legge n. 203, che entrerà in vigore dal prossimo 12 gennaio 2025, il legislatore interviene con l’obiettivo di semplificare alcuni adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Si richiama, in particolare, l’art. 19 della legge, che tratta la risoluzione del rapporto in caso di assenza prolungata dal lavoro, stabilendo che quando è ingiustificata ed è protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche.

Si deve qui ricordare quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 che enuncia un principio secondo il quale le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per essere efficaci, devono avvenire esclusivamente in modalità telematica per iniziativa del dipendente, attraverso il portale del Ministero del Lavoro. Tale procedura è stata prevista per prevenire il fenomeno delle c.d. dimissioni “in bianco” poiché, con la modalità telematica, si ha oggettiva evidenza della volontà del lavoratore di dare le dimissioni sottraendosi alla coercizione del datore di lavoro. Infatti, la comunicazione delle dimissioni con la procedura on line porta data certa e il datore di lavoro non potrà ricorrere all’espediente di tenere nel cassetto le dimissioni prive di data, firmate dal dipendente all’atto della sua assunzione.

Tuttavia questa norma di tutela del lavoratore ha generato una prassi sfruttata a vantaggio dei dipendenti i quali, nel desiderio di lasciare il posto di lavoro, invece di dare le dimissioni in conseguenza delle quali non avrebbero goduto del sussidio di disoccupazione (Naspi), provocavano il loro licenziamento attraverso l’assenza ingiustificata, che veniva contestata dal datore di lavoro nell’ambito dell’avvio della relativa procedura disciplinare, con applicazione della sanzione del licenziamento e conseguente diritto alla Naspi.

La diffusione di tale prassi si è talmente radicata tra le misure per cessare il rapporto di lavoro che è diventata uno strumento usato anche per risolvere le controversie insorte tra il datore di lavoro e il proprio dipendente, i quali potrebbero concordano di terminare il rapporto, evitando di esporre l’azienda alla contestazione di un licenziamento pretestuoso, non sorretto da motivi oggettivi, ricorrendo all’offerta della Naspi accompagnata da incentivi economici in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento; in siffatta ipotesi, la soluzione più efficace per provocare  il licenziamento “concordato” è quella dell’assenza ingiustificata del lavoratore, soluzione gradita all’azienda che in questo modo evita di esporsi ad una contestazione di licenziamento illegittimo.

Orbene, per evitare tali condotte elusive, l’art. 19 del Collegato Lavoro afferma un nuovo paradigma: l’assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini previsti dal contratto collettivo di lavoro, deve essere considerata una manifestazione di volontà di cessare il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e non si applica la disciplina delle dimissioni on line che era la sola procedura, fino ad ora, che consentiva di validarle legalmente.

Questo principio, per trovare effettiva attuazione deve essere accompagnato dalle attese circolari esplicative, necessarie per comprendere come l’Ispettorato del Lavoro, incaricato di verificare la veridicità della comunicazione inviata dal datore di lavoro in caso di assenza del proprio dipendente, potrà effettuare i dovuti controlli.

Tuttavia, per quanto opportuna sia la norma introdotta dal Collegato Lavoro, i Latini direbbero: “Facta lex inventa fraus!” sicchè altri espedienti potranno trovare domiciliazione nel diritto del lavoro non scritto.

Lo studio rimane a disposizione.

 

Lo studio rimane a disposizioni per eventuali approfondimenti e aggiornamenti.

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