Per l’anno 2023, come previsto dal disegno della prossima legge di bilancio, sarà confermato l’esonero contributivo integrale (entro il tetto di 6 mila euro annui) in favore dei datori di lavoro che assumeranno (a tempo indeterminato e/o determinato) donne svantaggiate con le seguenti caratteristiche:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età impiegate in professioni o attività caratterizzate da accentuata disparità occupazionale di genere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
In attesa che tale previsione diventi legge, è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 327, del 16 novembre 2022 attraverso il quale sono stati individuati i settori e le professioni in cui il “gender gap” (accentuata disparità uomo-donna) supera del 25% la media annua di impiego dell’anno precedente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione nei casi di cui al punto c) sopra illustrato.
Dal 1° luglio 2022 le agevolazioni in vigore per l’occupazione femminile hanno permesso di applicare solo una riduzione contributiva del 50%, contrariamente a quanto stabilito con la precedente legge di bilancio del 2021 che aveva previsto una riduzione contributiva al 100%, non essendo mai pervenuta una nuova autorizzazione da parte della commissione europea per le assunzioni effettuate dopo il 30 giugno 2022, tale da permettere l’applicazione dell’esonero integrale al 100%.
Per ciò che riguarda la condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” occorre precisare che non corrisponde allo stato di disoccupazione in senso tecnico, in quanto, nella definizione di “privo di impiego regolarmente retribuito”, deve essere ricompresa anche la situazione del lavoratore che negli ultimi 6/24 mesi non ha prestato attività lavorativa di natura dipendente con un contratto di durata di almeno 6 mesi e un reddito non superiore a 8.174 euro, oppure la situazione del lavoratore che nel medesimo arco temporale ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata (collaborazioni coordinate e continuative) dalla quale sia derivato un reddito non superiore a 5.500 euro (limiti aggiornati con nota del ministero del lavoro n. 5824/2022).
Per l’applicazione di questa agevolazione contributiva, nel caso in cui sia confermata con la pubblicazione della prossima Legge di bilancio, sarà necessario attendere le specifiche istruzioni dell’Inps.
Lo studio rimane a disposizione.