
Nella nostra newsletter del 21 novembre scorso avevamo dato notizia della sentenza (n. 4953/2025) con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto il termine dell’assenza ingiustificata, previsto dal contratto collettivo (ccnl Cooperative Sociali) per l’ipotesi del licenziamento disciplinare, rilevante anche per quanto concerne la nuova fattispecie delle cd. dimissioni per fatti concludenti, introdotta nell’ordinamento dall”art. 19, della Legge 203/2024 (cd. collegato lavoro)con l’inserimento del comma 7-bis, all’art. 26, del Dlgs n. 151/2015.
Riassumendo, per quanti non avessero preso visione del nostro precedente contributo in materia, la Legge n. 203/2024 (cd. collegato lavoro) ha previsto che qualora l’assenza ingiustificata del lavoratore si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede competente per territorio dell’ispettorato nazionale del lavoro con la conseguenza di considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore anche in assenza delle dimissioni telematiche, unica forma ritenuta efficace per esprimere la volontà di dimettersi da parte del lavoratore.
I giudici del Tribunale di Milano hanno ritenuto che la nuova norma assegni priorità al termine previsto in sede di contrattazione collettiva, pur se indicato con riferimento all’istituto del licenziamento disciplinare, rispetto a quello legale (assenza priva di giustificazione superiore a 15 giorni), per poter considerare il comportamento del lavoratore che non si presenta sul posto di lavoro indice della sua decisione di interrompere il rapporto di lavoro.
Come già in precedenza avevamo messo in conto, la possibilità di assistere a pronunce giurisprudenziali tra loro discordanti era ampiamente prevedibile tant’è che, praticamente nello stesso periodo, il Tribunale di Bergamo con ordinanza n. 837, del 9 ottobre 2025 giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle enunciate dai giudici di primo grado milanesi.
Il Giudice di Bergamo, facendo proprio le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro (circolare n. 6/2025 e Faq del 24 giugno 2025) e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 5257/2025), trattando la vicenda di un lavoratore considerato dal datore di lavoro dimissionario a seguito di un’assenza priva di giustificazione protrattasi pe 12 giorni, ha ritenuto predetto termine non idoneo alla configurazione della nuova fattispecie delle dimissioni volontarie di cui all’art. 19, delle Legge n. 2023/2024 in quanto previsto dal CCNL Gomma-Plastica Industria per legittimare il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.
Secondo il Giudicante, la regolamentazione dell’assenza del lavoratore operata dal CCNL per legittimare il ricorso al procedimento disciplinare e al conseguente licenziamento per giusta causa è istituto del tutto distinto rispetto a quello disciplinato dalla Legge 203/2024 per rendere manifesta la volontà del lavoratore di non proseguire il rapporto di lavoro.
Lo stesso Tribunale, nell’ordinanza de quo, mette in luce come il termine legale dei 15 giorni sia da intendersi come periodo minimo di assenza e come il calcolo deva essere riferito ai giorni di effettivo lavoro e non di calendario, come invece indicato nella circolare ministeriale n. 6/2025, adducendo a conforto della decisione la circostanza che si verrebbe a creare con riferimento a lavoratori occupati con contratto part time verticale i quali, se il computo fosse effettuato tenendo in conto i giorni di calendario, potrebbero subire conseguenze gravose anche in virtù di pochi giorni di effettiva assenza.
A fronte dell’instabilità interpretativa che già la norma creativa dell’ipotesi delle dimissioni per “facta concludentia” ha prodotto, pur nella presa d’atto del legittimo obiettivo che la stessa persegue ovvero quello di non ammettere alla fruizione della Naspi lavoratori che non perdono involontariamente il lavoro costringendo, peraltro, il datore di lavoro al versamento del ticket per il licenziamento (in misura pari al 41 per cento del massimale Naspi per ogni mese di durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di tre anni – per l’anno 2025 l’importo massimo è pari a euro 1.922,28), è bene ricordare il datore di lavoro che si trovi a dover valutare un’assenza ingiustificata del proprio dipendente potrà, in ogni caso, optare per la contestazione disciplinare normalmente regolata dai CCNL con periodi di assenza piuttosto contenuti facendosi carico, tuttavia, degli oneri che la procedura comporta.
Lo Studio rimane a disposizione.



