Newsletter 18.10.2022

A causa dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime, in particolare delle risorse energetiche, molte imprese hanno mostrato interesse nei confronti degli ammortizzatori sociali, valutando l’utilizzo della cassa integrazione al fine di sostenere i costi del personale e garantire un mezzo di sostentamento per i lavoratori, nei casi in cui sia prevista, o ipotizzabile, una riduzione o sospensione dell’attività di impresa.

La cassa integrazione è quell’istituto per cui l’Inps, o l’ente preposto, durante il periodo di sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa dovuto a cause oggettive specificamente individuate dalla legge, si assume l’onere di garantire una parte della retribuzione dei lavoratori (l’80% della retribuzione entro i limiti massimali previsti).

Trattandosi di un istituto per il quale esiste un complesso sistema di regole, si è ritenuto utile proporre un “focus” specifico sulle procedure da seguire per le aziende appartenenti ai settori dell’industria e dell’artigianato.

Cassa integrazione ORDINARIA per aziende del settore industriale

  • Quando può essere concessa?

La CIGO può essere concessa dall’Inps per le seguenti causali:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • Situazioni temporanee di mercato;

Come specificato dal Ministero del Lavoro, rientrano in questi ambiti:

  1. La mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato che, sulla base di quanto stabilito con DM del 31 marzo 2022 comprende anche l’impossibilità di concludere affari o scambi a causa delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina;
  2. Mancanza di materie prime o componenti che, come chiarito con DM del 31 marzo 2022 sussiste anche quando sia riconducibile a “difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”.
  3. Altre causali più specifiche come eventi meteo, fine lavori, guasto di macchinari, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, ecc.; eventi transitori e non imputabili a impresa e lavoratori che impediscono lo svolgimento delle attività.
  • Qual è la procedura per poter accedere alla cassa integrazione ordinaria per le imprese del settore industriale?

Per accedere alla cassa integrazione ordinaria e ottenere la necessaria autorizzazione da parte dell’Inps, occorre che l’impresa effettui i seguenti passaggi:

  1. Invio (tramite Pec ove possibile o comunque con mezzi dimostrabili) dell’informativa preventiva alle RSA o RSU (rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria) ove esistenti, nonché (e quindi, anche) alle associazioni sindacali territoriali di settore di CGIL, CISL e UIL, nella quale devono essere riportate le cause di sospensione o riduzione, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati;
  2. Successivamente alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto che può avvenire anche nella modalità telematica, a distanza, occasione nella quale le parti discutono in merito all’utilizzo della cassa integrazione; questa procedura deve concludersi entro 25 giorni, 10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti;
  3. L’esame congiunto può concludersi con un accordo sindacale, oppure con un verbale di compiuto esame congiunto. Nel caso in cui non sia possibile effettuare l’esame congiunto nei termini stabiliti, è sufficiente dimostrare di aver effettuato l’invio dell’informativa preventiva alle sigle sindacali di settore e conservare le ricevute di invio;
  4. Presentazione della domanda di autorizzazione all’Inps, da effettuarsi non più tardi di 15 giorni successivi al primo giorno di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, allegando:
    1. copia dell’informativa preventiva inviata alle sigle sindacali con relative ricevute;
    2. verbale di esame congiunto o accordo sindacale, qualora presenti;
    3. elenco dei lavoratori beneficiari;
    4. relazione tecnica dettagliata, nella quale deve essere illustrata la motivazione per la quale l’impresa chiede di accedere alla cassa integrazione.
  • La relazione tecnica dettagliata, il provvedimento autorizzativo dell’Inps e l’utilizzo della cassa integrazione

La relazione tecnica dettagliata deve essere impostata secondo i modelli predisposti dall’Inps per ciascuna specifica causale tra quelle previste dalla norma e deve documentare le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa dimostrando, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.

Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione specifica che dia prova sulla solidità finanziaria o della situazione temporanea della crisi di settore.

Nel valutare le domande di cassa integrazione ordinaria per aziende del settore industria, L’Inps valuta la particolare situazione di crisi della singola impresa ed il contesto economico in cui l’impresa opera.

Concessa l’autorizzazione l’Inps garantirà l’80% della retribuzione, nei limiti di massimale stabiliti dalla legge, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa secondo due diverse modalità:

  • anticipo dei trattamenti di cassa integrazione da parte del datore di lavoro con conseguente recupero a conguaglio in fase di pagamento della contribuzione periodica;
  • pagamento diretto da parte dell’Inps, nei casi in cui l’azienda versi in difficoltà finanziarie con carenza di liquidità.

 

Cassa integrazione per il settore artigiano: Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’artigianato

La cassa integrazione per il settore artigiano è l’Assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) e funziona in modo analogo rispetto alla cassa integrazione ordinaria.

Infatti, il fondo FSBA si assume l’onere di garantire una parte di retribuzione dei lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività di impresa (80% della retribuzione nel limite dei massimali previsti).

  • Quando può essere richiesto l’intervento dell’assegno ordinario?

L’accesso all’assegno ordinario è possibile nei casi di:

  • Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa ed ai lavoratori, comprese situazioni climatiche;
  • Situazioni temporanee di mercato.

Rientrano in tali causali tutte le specifiche casistiche già illustrate per la cassa integrazione ordinaria.

  • Qual è la procedura che le aziende artigiane devono seguire per accedere all’assegno ordinario

Le procedure operative vengono definite a livello nazionale, ma le parti sindacali possono definire procedure specifiche a livello regionale con appositi accordi sindacali.

Per la Regione Veneto, ad esempio, con la sigla dell’accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2022 è stata definita la procedura di informazione preventiva e consultazione sindacale, necessaria per accedere all’assegno ordinario del Fondo FSBA per le aziende artigiane del Veneto che è la seguente:

  • Invio dell’informativa preventiva via Pec (per dare certezza di tracciabilità) alle sigle sindacali territoriali di settore di CGIL, CISL e UIL, con indicazione del periodo previsto di ricorso alla cassa integrazione e con il numero dei dipendenti coinvolti. In tale comunicazione è necessario dichiarare di essere in regola con il versamento del contributo dovuto agli enti bilaterali e assistenziali del settore artigiano.ù
  • Inviata l’informativa preventiva e avviata la procedura di consultazione con le sigle sindacali, verrà stipulato il relativo accordo con cui sarà possibile accedere all’assegno per un periodo di durata massima pari a 4 settimane, al termine delle quali, se permane la necessità di accedere all’assegno ordinario, dovrà nuovamente essere svolta l’intera procedura.
  • Presentazione della domanda sul portale telematico del Fondo, allegando l’accordo siglato;
  • Invio del modello D06 alle sigle sindacali che hanno siglato l’accordo per comunicare i dati dei lavoratori interessati. Tale modello è necessario affinché il fondo possa versare gli importi dovuti ai lavoratori sospesi o in regime di riduzione di orario.
  • L’utilizzo dell’assegno ordinario

L’utilizzo dell’assegno ordinario, comporta che in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con conseguente assenza dei lavoratori, il datore di lavoro non anticipi nulla ai lavoratori per il periodo non lavorato.

Il Fondo FSBA pagherà direttamente l’assegno ordinario a ciascun lavoratore sospeso, o con orario ridotto, nel limite dell’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, nel limite dei massimali previsti dalla legge.

Per poter effettuare i pagamenti, il fondo necessità di ricevere la rendicontazione dei periodi non lavorati, attraverso apposita procedura telematica che il datore di lavoro deve effettuare entro il giorno 25 del mese successivo a quello di sospensione o riduzione dell’attività.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o approfondimento

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