Inps e Inail hanno reso note le linee guida per la gestione del rischio caldo (Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate) e per l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorative dovute a temperature elevate (Comunicato stampa Inps 26 07 2022).
In quest’ultimo documento L’Inps fornisce alcuni chiarimenti rispetto alla possibilità di richiedere interventi di cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa delle temperature elevate, sottolineando come in questi casi debba essere utilizzata la causale già esistente di “eventi meteo”.
A tal proposito viene specificato che le temperature sono considerate “elevate” non solo quando sono al di sopra di 35°, ma anche in caso di temperature inferiore qualora la temperatura percepita sia maggiore; infatti, le temperature “percepite”, come chiarito dall’Inps, notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
L’Istituto precisa anche che le lavorazioni che possono essere considerate soggette alle temperature elevate sono tutte quelle lavorazioni che vengono svolte all’aperto, nonché tutte le lavorazioni che in genere avvengono in luoghi non proteggibili dal sole, o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. Inoltre, come affermato dall’Inps nell’ultimo messaggio n. 2999 del 28 luglio u.s., possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Sotto il profilo puramente tecnico viene precisato che l’azienda, nel presentare la domanda di CIGO, deve predisporre una relazione tecnica da allegare alla domanda stessa, nella quale può limitarsi a fornire l’indicazione delle giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate di sospensione o riduzione, senza l’obbligo di produrre dichiarazioni o attestazioni che certifichino la misura della temperatura, quindi senza allegare i bollettini meteo.
Infatti, l’istituto nel richiamare l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere dati ed elementi già in suo possesso, dichiara di provvedere in modo autonomo all’acquisizione dei bollettini meteo e valutarne la possibile causa di sospensione o riduzione a seconda della tipologia di attività in atto.
Infine, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti quei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature elevate, purché non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
In tal caso, ai fini della presentazione della domanda di cassa integrazione, sarà necessario allegare l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda.
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