04 03 2022

L’istituto del “Contratto di rete” nasce nel 2009 (l. 33/2009) con l’obiettivo di agevolare le imprese nell’accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Si tratta di un contratto, che deve essere registrato nel Registro per le imprese ai fini della sua efficacia, attraverso il quale le imprese contraenti si impegnano a perseguire uno scopo comune, che si pone come obiettivo la crescita, individuale e condivisa, della capacità innovativa e competitiva.

In particolare, con la stipula del contratto di rete è possibile prevedere:

  • una collaborazione nella forma e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle singole imprese legate dal contratto di rete;
  • lo scambio di informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica tecnologica;
  • l’esercizio di una o più attività tra quelle comprese nell’oggetto della singola impresa;

Oltre a ciò attraverso il contratto di rete è possibile una gestione condivisa delle risorse umane ma anche creare gruppi di acquisto di forniture, favorire l’ingresso in nuovi mercati, creare nuove sinergie in tema di ricerca e condividere le conoscenze e competenze maturate dalle singole imprese, al fine di aumentare la competitività di ogni partecipante sotto il profilo tecnico, industriale, commerciale e finanziario.

Nell’ambito di tale istituto, è possibile prevedere l’istituzione di un fondo finanziario, affidato ad un organo incaricato di gestirlo in nome e per conto dei partecipanti, utile per dare seguito all’esecuzione del contratto oppure a singole parti o fasi di esso.

Negli ultimi anni, complice anche la crisi pandemica, tra le imprese italiane si è diffuso l’impiego di questo nuovo strumento negoziale che offre diversi vantaggi e opportunità attraverso l’aggregazione imprenditoriale.

Una volta che la rete diviene operativa, è ammessa la codatorialità dei dipendenti, i quali potranno essere assunti dalle singole imprese secondo le regole ordinarie e sulla base degli accordi previsti nell’ambito del contratto. In particolare, i dipendenti individuati, dovranno prestare la propria opera nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla rete, secondo le prescrizioni condivise.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 7/2018, ha precisato che il potere direttivo, nei rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità, può essere esercitato da ogni imprenditore della rete e che la normativa applicabile è quella del distacco, secondo la disciplina che di esso viene data dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, con il vantaggio che per l’impiego dei lavoratori nelle aziende della rete non occorre dimostrare l’interesse specifico del distaccante, requisito altrimenti obbligatorio per quanto stabilito dalla norma richiamata.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 205/2021 è stato introdotto, a partire dal 23 febbraio u.s. il nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro instaurati in regime di codatorialità nell’ambito del contratto di rete, sulla base del quale L’INL è intervenuto con la nota n. 315/2022, con la quale ha illustrato i nuovi modelli, le tempistiche e alcuni aspetti di natura previdenziale, assicurativa e normativa.

L’Ispettorato pone l’attenzione sull’adibizione a mansioni inferiori, sottolineando come il lavoratore debba essere adibito, presso ciascun co-datore di lavoro, alle mansioni per le quali è stato assunto, oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore successivamente acquisito, salvo la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori solamente in caso di espressa previsione del contratto di rete, mantenendo il livello retributivo previsto in fase di assunzione.

Inoltre, l’INL si sofferma sul caso in cui il lavoratore si trovi a prestare la propria attività per imprese che applicano contratti collettivi diversi.

In tal caso è previsto un meccanismo di maggior tutela per il lavoratore prevedendo che laddove nel mese di riferimento la prestazione lavorativa sia stata resa prevalentemente a favore di un’impresa che applichi un CCNL che, per la stessa mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile retributivo da considerare ai fini previdenziali deve essere adeguato al maggiore importo. Nel LUL, infatti, deve essere riportato l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Si ricorda che nel regime di contratto di rete, tutte le imprese partecipanti sono solidalmente responsabili al pagamento della retribuzione e al versamento dei contributi per i lavoratori interessati dal regime di codatorialità.

Lo studio rimane a disposizione.